Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LATINA e il Comune di Aprilia - 6 ottobre 2011 rinnovata 6 ottobre 2016 e 6 novembre 2021
6 novembre 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità;
- che, a norma dell'art. 73 c. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, modificato dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272 convertito con L. 21 febbraio 2006 n. 49 e degli artt. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
- che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
- che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis C.d.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale;
- che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia il quale con apposito provvedimento il 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula di dette convenzioni;
- che, ai sensi dell’art. 73 c. 5 bisP.R. 309/1990 e degli artt. 186 c.9bis e 187 c. 8 bis C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. Guido Cerasoli, Presidente del Tribunale di Latina, giusta la delega di cui in premessa,
E
l’Ente Comune di Aprilia, nella persona del legale rappresentante Dirigente del III settore Dott. Vincenzo Cucciardi, giusta delega sindacale del 4.10.2011 prot. gen. n. 74952, nato a omissis a omissis
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che numero 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività:
Le attività si orientano interventi socio educativi e assistenziali, aiutando gli utenti che frequetano il centro a raggiungere una adeguarta autonomia.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
PARCHI E GIARDINI 1 UNITA’, addetto alla MANUTENZIONE
URBANISTICA 1 UNITA’, addetto alla SEGRETERIA/ARCHIVIO/USO PC
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 1 UNITA’, addetto alla SEGRETERIA/ARCHIVIO/USO PC
TECNOLOGICO 1 UNITA’, addetto alla MANUTENZIONE.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il Giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Enrico Agnoloni, Geometra
Paolo Ferraro, Architetto
Antonella Bernardi, Ragioniera
Corrado Costantino, Ingegnere
L’Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Latina, laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell’esecuzione dell’attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 5
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l’Ufficio ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 6 ottobre 2011 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali.
Latina, 6 ottobre 2011
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
GUIDO CERASOLI
Per l’Ente
Il Legale Rappresentante
Vincenzo Cucciardi
La presente convenzione è stata oggetto di rinnovo in data 6 ottobre 2016 e in data 6 novembre 2021.