Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BELLUNO e il Comune di San Vito di Cadore - 27 gennaio 2021

9 luglio 2026

TRIBUNALE DI BELLUNO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274,
ART. 73 - COMMA QUINTO BIS - DPR 309/90,
ARTT. 186 E 187 C.D.S. E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

Premesso

che, a norma degli articoli di legge sopra indicati, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott. Umberto Giacomelli - Presidente F.F. del Tribunale di Belluno - giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, sig. Emanuele Caruzzo, in qualità di legale rappresentante e Sindaco dell'Ente; si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: manutenzione e decoro del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, strade e piazze; supporto all'attività amministrativa degli uffici comunali; attività di interesse pubblico coerenti con le professionalità del soggetto; la dichiarazione di disponibilità dell'imputato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità presso l'Ente per tali attività implicherà la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 274.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Michelina Augusto.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione, sottoscritta in tre originali, avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 27/01/2021 e verrà inclusa nell'elenco degli enti convenzionati esistente presso la Cancelleria (di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa), nonché inviata al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali ed al Comune interessato.

Belluno, lì 27/01/2021

La Presidente
Dott.ssa Antonella Coniglio Giuliana

Per il COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
Il Legale Rappresentante – Sindaco
Emanuele Caruzzo

 

Identificativo della convenzione:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274;
ART. 73 - COMMA QUINTO BIS - DPR 309/90;
ARTT. 186 E 187 C.D.S.;
ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001;
ART. 168 BIS C.P.P. (MESSA ALLA PROVA)

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

Premesso

che, a norma degli articoli di legge sopra indicati, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di San Vito di Cadore, avente sede in Corso Italia 43, CF e PI 00206310252 – in seguito semplicemente l’Ente – presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art 54 del citato Decreto legislativo;

tutto ciò premesso tra

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Silvia Ferrari - Presidente del Tribunale di Belluno - giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Sindaco Franco De Bon, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Manutenzione e decoro del patrimonio pubblico ivi compresi i giardini, strade e piazze
  • Supporto all’attività amministrativa degli uffici comunali;
  • Attività di interesse pubblico coerenti con le professionalità del soggetto.

L’Ente altresì precisa che la dichiarazione di disponibilità dell’imputato alla prestazione di lavoro di pubblica attività implicherà la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. N. 274.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità.

Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è il Tribunale di Belluno, salvo diversa disposizione del giudice competente. Qualora si rendesse necessario apportare modifiche, in avvio o in itinere, alla struttura di svolgimento o al calendario dei lavori, rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al giudice, il coordinatore dell’Ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione al Tribunale.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nella dott.ssa Michelina Augusto, Responsabile del Settore Amministrativo, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartir loro le relative istruzioni (coordinatore dell’Ente), avvalendosi della collaborazione dei relativi responsabili delle strutture di svolgimento dei lavori (responsabili attività) che impartiranno le istruzioni operative e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo eventuali problematiche al coordinatore per gli atti di competenza.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs 274/2000.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione, sottoscritta in tre originali, avrà la durata di anni cinque a decorrere dal 09/07/2026 e verrà inclusa nell'elenco degli enti convenzionati esistente presso la Cancelleria (di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa), nonché inviata al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali ed al Comune interessato.

Belluno, 09/07/2026

II Rappresentante dell’Ente – il Sindaco
Franco De Bon

La Presidente del Tribunale di Belluno
Silvia Ferrari