Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BELLUNO e il Comune di San Gregorio nelle Alpi - 8 gennaio 2021

8 gennaio 2021

TRIBUNALE DI BELLUNO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, ART. 73 - COMMA QUINTO BIS - DPR 309/90, ARTT. 186 E 187 C.D.S. E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

COMUNE Dl SAN GREGORIO NELLE ALPI

Premesso

che, a norma degli articoli di legge sopra indicati, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott. Umberto Giacomelli - Presidente F.F. del Tribunale di Belluno - giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, sig. Mirco Badole, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: assistenza sociale e volontariato, protezione civile, tutela del patrimonio ambientale e culturale; tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo; manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile Area Amministrativa Generale, dott.ssa Martina Rava; Responsabile Area Tecnica- Danilo Casagrande.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione, sottoscritta in tre originali, avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 20/01/2021 e verrà inclusa nell'elenco degli enti convenzionati esistente presso la Cancelleria (di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa), nonché inviata al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali ed al Comune interessato.

Belluno, Lì 08/01/2021

IL SINDACO
Mirco Badole

LA PRESIDENTE
Antonella Coniglio