Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di BENEVENTO e la Pubblica Assistenza Scampitella - 10 maggio 2016 - 11 marzo 2021
11 marzo 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DEGLI ARTT.52 E 54 DEL D.LEG.VO 28 AGOSTO 2000 n.274 E ART.2 D.M. GIUSTIZIA 26 MARZO 2001;
DELL'ART.73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90,
DEGLI ART. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA
DELL'ART.33 LEGGE 20 LUGLIO 2010 n.120;
DEGLI ARTT.165 E 160 BIS COMMA 1 C.P.,
DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 n.67, CAPO 2, ART.3.
ATTIVITA' NON RETRIBUITA A FAVORE DFLLA COLLETTIVITA’
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento - Ufficio Esecuzione Penale Esterna ) e Pubblica Assistenza Scampitella (AV)
Premesso
che, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe, il Giudice (Giudice di Pace e Tribunale, in composizione monocratica) può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore deva collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
che, l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato o nome dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo e la Legge del 28 Aprile 2014, n.67 capo 2, art.3 (sospensione del procedimento con messa in prova}, stabiliscono che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati neTl’ert.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il Iavoro di pubblica utilità;
che, il Ministro della Giustizia con atto del 16.7.01 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione,
che, per competenza istituzionale (Legge 354/75 e successive modifiche) nella stipulanda convenzione interviene l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino - Benevento, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del Direttore p.t. domiciliato per la carica in Avellino elle via Verdi n.64;
che, l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità tra quelli indicati neII'art. 54 del citato Decreto legislativo e nella Legge 67/14;
che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;
tanto premesso:
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott Michele Cristino, giusta la delega di cui in premessa, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Avellino - Benevento Che interviene al presente alto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Responsabile della sede di servizio di Benevento, e Pubblica Assistenza Scampitella (AV) in persona del legale rappresentante Sig.za Generoso Rigillo, si conviene e si stipula quanto segue:
Art 1
L’Ente consente che massimo di 3 ( tre ) condannati alla pena del Iavoro di pubblica utiltà, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e degli imputati ai sensi della legge n. 67/2014, prestino annuaImente presso d sé attività non retribuita n favore della collettività.
L'ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in
conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Assistenza a favore di persone malate, anziani, disabili
- Manutenzione aree verdi e del patrimonio pubblico
- Attività di piccola manutenzione e controllo sui beni disponibili della Confraternita
- Prevenzione e repressione del randagismo degli animali
- Altri ambiti pertinenti la specifica professionalità dell’imputato e/o condannato
Le attività si svolgeranno per un tempo non superiore a sei ore settimanali e non più di sei ore al giorno, dal lunedì alla domenica, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’interessato.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal Giudice nel relativo provvedimento che indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità
Art. 3
L'ente che consente alIa prestazione delI’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione delI’attività lavorativa dei condannati o dei soggetti in prova di impartire a costoro le relative istruzioni:
Sig. Giovanni Ragazzo. via Giovanni Falcone n.5, Scampitella
Sig. Carmine Patetta. via Molini n.254, Trevico
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento ed al Direttore p.t. delI’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino-Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti innanzi citati, curano altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i predetti soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai soggetti di cui in premessa una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta
E’ obbligatoria ed é a carico delI’ente l’assicurazione di tali soggetti contro gli infortuni e le maIattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi
Art. 6
Il personale incaricato, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative de soggetti innanzi riportati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esenzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al Iavoro svolto
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia del Presidente del Tribunale da esso delegato. salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente
Art. 8
La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla sua sottoscrizione.
Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino – Benevento; il terzo originale della Convenzione viene consegnato alla Pubblica Assistenza Scampitella ( Av).
Una copia conforme della Convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale Affari Penali,Roma.
Benevento, 10 maggio 2016
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente del Tribunale Dott. Michele Cristino
Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino – Benevento
Responsabile Benevento Dott.ssa Marisa Bocchino
Legale Rappresentante della Pubblica Assistenza Scampitella
Sig.ra Generosa Sigillo
L’Estensore della Convenzione
il Funzionario Dr. Avv. Claudio De Longis
RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014, NR. 67
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e Pubblica Assistenza Scampitella (AV)
Premesso che
- a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
- l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;
- l’art. 3 legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) prevedendo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”;
- l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- visto altresì il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- la Pubblica Assistenza Scampitella rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;
tanto premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e la Pubblica Assistenza Scampitella, di seguito l’Ente, in persona del Legale Rapp., Sig.ra Rigillo Generosa, si conviene e si stipula quanto segue:
La convenzione per lavori di Pubblica utilità dell’imputato stipulata in data 10.05.2016, con decorrenza dal 10.05.2016 e con scadenza in data 9.05.2021, tra la Pubblica Assistenza Scampitella ODV e il Ministero della Giustizia, intervenuto tramite il Tribunale Ordinario di Benevento nonché con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento,
E’ formalmente prorogato
per ulteriori anni 1, con decorrenza dal 9.05.2021, e con rinnovo tacito della stessa ( modifica art. 8 della convenzione originaria).
Il rinnovo delle convenzione avverrà con le seguenti integrazioni:
1) L’ art. 3 viene così modificato: L’Ente che consente alla prestazione delle attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati o dei soggetti in prova di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig Giovanni Ragazzo via Tito n. 5 Scampitella cell. 3383084139;
2) La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora nessuna delle parti contraenti comunicherà formale disdetta. La Disdetta su indicata dovrà essere comunicata formalmente entro e non oltre il termine di 30 giorni prima della data di scadenza.
Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato all’Ente.
Una copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale degli Affari Penali, Roma.
Benevento, li 11.03.2021
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente del Tribunale Dott.ssa Marilisa Rinaldi
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
Il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino
Pubblica Assistenza Scampitella
Sig. Rigillo Generosa