Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di COMO e il Comune di Faloppio - 4 dicembre 2024 - 4 dicembre 2025

4 dicembre 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

 

ENTE: COMUNE DI FALOPPIO
INDIRIZZO: VIA MANZONI 1 – 22020 FALOPPIO
LEGALE RAPPRESENTANTE: PRESTINARI GIUSEPPE – SINDACO PRO TEMPORE
COORDINATORE: NESSI MASSINO – SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE AREA SEGRETERIA / AFFARI GENERALI
GIORNI E ORE DI ATTIVITA’: DA LUNEDI’ A SABATO PER UN MASSIMO DI 36 ORE SETTIMANALI
TELEFONO 031986100 
MAIL segreteria@comune.faloppio.co.it

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

Premesso

  • che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190 T.U. sugli stupefacenti prevede che il Giudice possa applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. L.vo 274/2000 secondo le modalità ivi previste;
  • che gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D. L.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;
  • che l’art. 165 C.P. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
  • che la L. 28/04/2014 n. 67 ha introdotto l’Istituto della “messa alla prova” inserendo l’art. 168 bis del codice penale il quale prevede che: “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”; omissis “La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Paola PARLATI, Presidente Titolare del Tribunale di COMO, giusta la delega di cui in premessa e l’ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Prestinari Giuseppe si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che, previa dichiarazione di disponibilità, un numero di 2 soggetti svolgano lavoro di pubblica utilità presso di sé con l’effettuazione di attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente espressamente dichiara di accettare soggetti obbligati alla prestazione di lavoro di pubblica utilità in conseguenza delle seguenti normative:

  1. art.73 co. 5 bis T.U. stupefacenti;
  2. artt.186 e 187 Codice della Strada;
  3. art.165 Codice penale;
  4. art.168-bis Codice penale;

L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività ha ad oggetto nel settore di intervento:

  • manutenzione di beni del demanio del patrimonio pubblico comunale;
  • attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
  • attività di riordino libri o lavori di ufficio meramente esecutivi presso le biblioteche comunali;
  • contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;

L’Ente si riserva una valutazione preliminare del soggetto richiedente, a mezzo di apposito colloquio, in ordine alla idoneità dello stesso allo svolgimento delle specifiche attività da svolgere e solo all’esito positivo della quale rilascia una dichiarazione di accettazione da produrre in giudizio.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività di cui ai nn. 1, 2 e 3 del precedente articolo 1, sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna;

Art. 3

Nel caso di lavoro di pubblica utilità svolto in relazione all’istituto della “messa alla prova” di cui al n. 4 del precedente art. 1, l’attività non retribuita sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia della fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei soggetti interessati e di impartire a costore le relative istruzioni.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche degli incaricati.

Art. 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 6

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai soggetti una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. A tal fine si fa espresso riferimento nota del 24/02/2017 prot. 10059 Ministero della Giustizia – Dipartimento Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova e alla circolare INAIL n. 8 del 17/02/2017

Art. 7

I referenti incaricati, ai sensi dell’articolo 4 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, alle autorità di polizia incaricate del controllo sulla corretta esecuzione di quanto stabilito in sentenza nelle ipotesi di cui all’art. 1 nn. 1,2 e 3 della presente convenzione o all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, nell’ipotesi di cui all’art. 1 n. 4 della presente Convenzione, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre con tempestività, gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa.

Terminata l’esecuzione della prestazione lavorativa, i referenti redigeranno una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9 in casi di cessazione dell’attività.

Art. 9

In caso di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ente medesimo informerà tempestivamente il giudice per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 dalla sottoscrizione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni nelle discipline di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione generale dell’affari penali per la pubblicazione sul sito internet.

Como, 04.12.2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Prestinari Giuseppe

IL PRESIDENTE TITOLARE
Paola PARLATI

 

Identificativo della convenzione: 17608828

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;

che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dott.ssa Paola Parlati, Presidente del Tribunale di giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI FALOPPIO nella persona del legale rappresentante Giuseppe Prestinari, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La sede presso cui potrà essere svolta l'attività lavorativa è unica, quella della sede del Comune di Faloppio in Via Manzoni n. 1.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023:

  • manutenzione di beni del demanio del patrimonio pubblico comunale;
  • attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
  • attività di riordino libri o lavori di ufficio meramente esecutivi presso le biblioteche comunali;
  • contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco suddetto e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Faloppio, li 04.12.2025

II Rappresentante dell'Ente 
Giuseppe Prestinari

II Presidente del Tribunale
Paola Parlati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa