Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ISERNIA e il Comune di Cantalupo nel Sannio - 19 giugno 2012

19 giugno 2012

TRIBUNALE di ISERNIA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Ai sensi degli artt. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2011 nonché dell’art. 165 C.P.

L’anno duemiladodici il giorno 19 del mese di giugno nel palazzo di giustizia di Isernia;

TRA

Il Tribunale di Isernia C.F. 80050180944 nel seguito indicato come Tribunale,

nella persona del PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, dott. Guido Ghionni, domiciliato per la carica in P.zza Tedeschi

E

E il Comune di Cantalupo nel Sannio  rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Claudio Biondi residente per la carica presso il palazzo Municipale di Cantalupo nel Sannio, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di legale rappresentante del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO:

- che a, norma dell’art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso Io Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato;

che l’art. 2, c.1 del D.M. 26 Marzo 2001, emanato a nonna dell'art. 54, e. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convezioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1, e. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;

- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che il Comune di Cantalupo nel Sannio con deliberazione del C.C. n.8 del 5/5/2014 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

II Comune di Cantalupo nel Sannio consente che un numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso il Comune di Cantalupo nel Sannio specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall' art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 e.6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 1.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a nonna dell'art. 33 e. 2 del citato D.Lgs. indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

II Comune di Cantalupo nel Sannio individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere e) ed e) dell’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il Responsabile Area Tecnica del Comune, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Cantalupo nel Sannio si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

ART. 4

Durante Io svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Cantalupo nel Sannio si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che Ì condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Cantalupo nel Sannio l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare là risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Cantalupo nel Sannio.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Essa si intenderà rinnovata di anno in anno se non disdetta due mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'alt. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali - Roma, nonché agli Uffici dei Giudici di Pace della Provincia di Isernia.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in doppio originale, sarà oggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art..5 D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Isernia, 19 giugno 2012

Per il Tribunale di Isernia
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DOTT. GUIDO GHIONNI

Per il Comune di Cantalupo nel Sannio
IL SINDACO
SIG. CLAUDIO BIONDI