Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VICENZA e il Comune di Marano Vicentino - 22 agosto 2024

22 agosto 2024

TRIBUNALE DI VICENZA

 

CONVENZIONE TRA

IL COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)

E

IL TRIBUNALE DI VICENZA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO 

  • che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luigi Perina Presidente del Tribunale di Vicenza sito in via Ettore Gallo, 24 C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa e il Sindaco Dr. Marco Guzzonato, legale rappresentante pro-tempore del Comune di Marano Vicentino, che dichiara di intervenire in quest’atto in nome, per conto e in rappresentanza del Comune di Marano Vicentino (VI), con sede in Piazza Silva, 27 – 36035 Marano Vicentino (VI) - CF./P.I. 00267100246, ai sensi dell’art. 107 del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Marano Vicentino (VI) consente che n. 3 (tre) residenti, condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Marano Vicentino (VI) specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità.

ART.2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

Il Comune di Marano Vicentino (VI) che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: 

  • Responsabile pro-tempore del Settore 1° AFFARI GENERALI – SERVIZI AL CITTADINO –: Supporto all’attività amministrativa del Settore, in funzione della professionalità dei soggetti;
  • Responsabile pro-tempore del Settore 2° SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI -: Supporto all’attività amministrativo-contabile del Settore, in funzione della professionalità dei soggetti;
  • Responsabile pro-tempore del Settore 3° LAVORI PUBBLICI: Supporto all’attività amministrativa e/o tecnico-amministrativa o all’attività tecnico manutentiva (patrimonio immobiliare – verde pubblico) del Settore, in funzione della professionalità dei soggetti;
  • Responsabile pro-tempore del Settore 4° SERVIZI SOCIO SANITARI – Supporto all’attività amministrativa e/o attività inerente ai Servizi del Settore, in funzione della professionalità dei soggetti;
  • Responsabile pro-tempore del Settore 5°– PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -: Supporto all’attività amministrativa e/o tecnicoamministrativa del Settore, in funzione della professionalità dei soggetti;

Il Comune di Marano Vicentino (VI) si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Marano Vicentino (VI) si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

il Comune di Marano Vicentino (VI) si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

E’fatto divieto al Comune di Marano Vicentino (VI) di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Marano Vicentino (VI) l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti indicati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.

ART.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Vicenza, 22/08/2024

Per il Tribunale di Vicenza
Il Presidente 
Luigi Perina
(sottoscritto con firma digitale)

Per il Comune di Marano Vicentino
IL SINDACO
Dr. Marco Guzzonato 
(sottoscritto con firma digitale)