Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BARI e la Cooperativa Sociale C.A.P.S. - 3 dicembre 2014 - rinnovi 20 novembre 2017 e 6 ottobre 2020

6 ottobre 2020

TRIBUNALE DI BARI

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Al SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 DELLART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che la legge n. 67/14 prevede, per l'istituto della "messa alla prova", prestazioni non retribuite in favore della collettività;

- che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mattencini Giovanni, presidente del Tribunale di Bari, giusta di cui in premessa

E

Cooperativa Sociale C.A.P.S. nella persona del legale rappresentante pro tempore il Dott. Marcello Signorile

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Ente consente che n. 16 (sedici) condannati alla sanzione/pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati/condannati con sospensione del procedimento penale con "messa alla prova", prestino presso la sede dell'Ente e i presidi di volta in volta predisposti dallo stesso la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n.8 (otto) unità a seconda della disponibilità al momento delle richieste nelle rispettive strutture:

  • Centro di Pronta Accoglienza Notturna “Andromeda” - Corso Alcide De Gasperi 320/A (Bari);
  • Centro Diurno “Area 51” -Corso Italia 81-83 (Bari);
  • Comunità “Tonio Signorile” – Via Barisano da trani 12 (Bari);
  • Casa di accoglienza “Soleluna” – Alloggio Sociale – Via Napoli 234 H (S. Spirito – Bari)

L’associazione specifica presso tali strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Pulizie ed igiene degli ambienti;
  • Supporto ai lavoratori di piccole manutenzioni;
  • Cura e manutenzione del verde;
  • Supporto alle attività della cucina (aiuto cuoco)

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova, più precisamente:

dal lunedì alla domenica
dalle ore 08.00 alle ore 22.00
per un totale di n.7 giorni alla settimana.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Genchi Marianna per la comunità “Tonio Signorile”;
  • Mazzarelli Antonella per la Casa di Accoglienza “Soleluna” – Alloggio sociale;
  • De Fazio Norma Carmela per il Centro di Pronta Accoglienza Notturna “Andromeda”;
  • Manila Violante per il Centro Diurno “Area 51”.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L'Ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli imputati/condannati con "messa alla prova", curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i Lavoratori di Pubblica Utilità inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E' obbligatoria l'assicurazione dei Lavoratori di Pubblica Utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

Art. 5

E' fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai Lavoratori di Pubblica Utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei Lavoratori di Pubblica Utilità con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell'attività di Lavoratori di Pubblica Utilità l'Ente s'impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all'Ufficio locale dell'Esecuzione Interdistrettuale Penale Esterna in modo che lo stesso ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali

responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa:

  • al Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova; nonché,

e tra gli altri:

  • all' Ente firmatario;
  • all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari.

Bari, 03.12.2014

Il Presidente del
Tribunale di Bari

Giovanni Mattencini

Il Presidente della Cooperativa Sociale C.a.p.s
Marcello Signorile

La Cooperativa Sociale Caps in data 08.11.2017 ha comunicato l’intenzione a rinnovare per un ulteriore triennio la Convenzione e l’opportunità di modificarla in alcune parti nell’ambito dell’art. 1):

  • numero di volontari totali 12, suddivisi tra le sedi, per un numero di volontari contemporaneamente in servizio di 10 unità;
  • sedi di svolgimento delle attività di LPU: disponibilità, oltre a quelle già menzionate in convenzione, di una sede, ovvero Casa delle Culture, sita in via Barisano da Trani 15 Bari;
  • nell’ambito delle attività che il volontario deve svolgere, aggiungere la possibilità di conduzione di attività laboratoriali, ove siano presenti delle competenze specifiche;
  • nell’ambito delle giornate e degli orari di svolgimento delle attività di LPU, si ridefiniscono dal lunedì al sabato e dalle 8.00 alle ore 22.00.

Nell’ambito di quanto stipulato nell’art.3), andrebbero ridefiniti i referenti per le attività nelle sedi di riferimento:

  • Centro di Accoglienza Notturna “Andromeda”: a.s. Francesca Prudente;
  • ta T. Signorile: dott.ssa Maria Genchi;
  • Alloggio Sociale “Soleluna”: a.s. Antonella Mazzarelli;
  • Albergo diffuso e Sportello Integrazione per Immigrati “Casa delle Culture”: a.s. Grazia Lomonaco
  • Centro Diurno “Area 51”: dott.ssa Manila Violante.

Il Tribunale di Bari ha autorizzato il rinnovo e le modifiche alla convenzione in data 20.11.2017.

In data 06.10.2020 la Cooperativa Caps ha chiesto e ottenuto il rinnovo tacito della medesima convenzione.