Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ISERNIA e il Comune di Pescopennataro - 1 ottobre 2024

1 ottobre 2024

TRIBUNALE di ISERNIA

 

PROT. 1774/2024 - 02/10/2024

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs 28 agosto2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art./ 65

L'anno duemilaventiquattro, il giorno PRIMO del mese di OTTOBRE nel Palazzo Di Giustizia di Isernia;

TRA

Il Tribunale di Isernia (Codice Fiscale 80050180944 nel seguito Indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Vincenzo DI GIACOMO (domiciliato per la carica in Piazza Tedeschi)

E

Il Comune di PESCOPENNATARO (P.I.0061150941) rappresentato dal Sindaco pro-tempore avv. Pompilio SCIULLI, nato a XXX il XXX e residente per la carica presso il palazzo Municipale di Pescopennataro, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di legale rappresentante del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso:

- Che, a norma del art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274 il Tribunale può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

- Che l'art. 2, e. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, e. 6 del citato D.Lgs, stabilisce

che l'attività non retributiva in favore della collettività e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 c. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

-Che ai sensi dell'a rt. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

-Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

- Che il Comune di Pescopenantaro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19.09.2024, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

- Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274. Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Pescopennataro consente che un numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'alt. 165del C.P. prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Pescopennataro, specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall' art. l del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.0. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 e. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere e) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attìvità non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33e. 2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Pescopennataro, individua per le prestazioni dei condannati, di cui all’art. 1 del Decreto-del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il Responsabile dell’Area Tecnica ed il Responsabile dell’Area Finanziaria, in base ai profili professionali dei condannati, il quali provvederanno pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori 11 Comune di Pescopennataro, si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Pescopennataro si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o dà ledere la dignità della persona.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Pescopennataro, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Pescopennataro.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione, copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D. M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali- Roma, nonché agli Uffici dei Giudici di Pace della Provincia di Isernia. Il presente atto, redatto su carta resa legale, in doppio originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R n. 131 del 26.04. 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Isernia, 1 ottobre 2024

Per il Tribunale di Isernia
IL PRESIDENTE
Dott. Vincenzo DI GIACOMO

Per il Comune di Pescopennataro
IL SINDACO
Avv.Pompilio SCIULLI