Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PALERMO e il Comune di San Cipirello - 27 marzo 2023 - 22 luglio 2024
22 luglio 2024
TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA
TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA
e
COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dagli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma, 1 del D. M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro delle Giustizia
Premesso
Che, nei casi previsti dell'art. 166 bis del Codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che, ai sensi dell'166 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato:
che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 3 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondarlo sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Antonio Balsamo Presidente del Tribunale di Palermo, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di San Cipirello nella persona del Sindaco Cannella Vito nato a il
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune di San Cipirello consente che i soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono dislocate sul territorio, come da elenco allegato.
Il Comune di San Cipirello informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture del Comune di San Cipirello le attività indicate nell’allegato tecnico, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015.
Il Comune di San Cipirello si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all' Ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività saranno svolte in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell' ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna che redige il programma di trattamento cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all' approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al Comune di San Cipirello di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
Il Comune di San Cipirello garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 31.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
Il Comune di San Cipirello comunicherà all’UEPE i nominativi dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
l referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 464 -quinquies del codice di procedura penale.
Il Comune di San Cipirello consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Comune di San Cipirello si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà il Comune di San Cipirello sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
Il Comune di San Cipirello si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all' ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1896, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte al funzionamento dell'ente.
Il Comune di San Cipirello potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.
Palermo, 27.03.2023
Il Rappresentante del Comune di San Cipirello
Cannella Vito
Il Presidente del Tribunale
Antonio Balsamo
ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE Del 27.03.2023
ENTE SOTTOSCRITTORE
- Ragione sociale COMUNE DI SAN CIPIRELLO
- Sede Legale CORSO TRIESTE N. 30
- P.IVA/ C.F. 80028020826
- Tel 091/8581000 - 091/8581001 – 8581017
- RESPONSABILE: D.ssa Angela Carla Socio
- TUTOR: Sig. Leonardo Sgrò
CONDIZIONI DI IMPIEGO
Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Edifici Comunali
Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 10
Con competenze generiche: n. 10
Periodo di disponibilità dell’Ente
Per tutto l’anno solare: Sì
Giorni lavorativi disponibili per settimana
Dal lunedì al venerdì. Se utilizzati presso il Cimitero da martedì a domenica.
ORARI
Mattina 8.30/13.30
TRIBUNALE DI PALERMO
e
COMUNE DI SAN CIPIRELLO
ACCORDO
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001
Premesso
che fra il Tribunale di PALERMO e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;
che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, te Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:
che il Ministro della Giustizia, con atto del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
CONSIDERATO
che il Comune di SAN CIPIRELLO, con sede a San Cipirello, Corso Trieste n. 30 - C.F. 80028020826 qui rappresentata dalla Sig. Cannella Vito, nato a il , che interviene nella sua carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate
SI CONVIENE
quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di PALERMO, giusta delega di cui in premessa e COMUNE DI SAN CIPIRELLO, che interviene al presente atto nella persona del Sig. Cannella Vito, come sopra identificata e rappresentata
CONVENZIONE
ART. 1
Attività da svolgere
Il sig. Cannella Vito, Legale Rappresentante del Comune di San Cipirello in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.
Il sig. Cannella Vito, Legale Rappresentante del Comune di San Cipirello specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa ed ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione.
ART. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo,
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
ART. 3
Coordinatori delle prestazioni
L’Ente COMUNE DI SAN CIPIRELLO che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il COMUNE DI SAN CIPIRELLO per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.
Il COMUNE DI SAN CIPIRELLO si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.
ART.4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il COMUNE DI SAN CIPIRELLO si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo,
Il COMUNE DI SAN CIPIRELLO si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto al COMUNE DI SAN CIPIRELLO di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU nell’ambito della Messa alla Prova, nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi.
L’Ente potrà beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, dell’apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall’art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
ART. 6
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.
ART. 7
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare all’UEPE di Palermo e al giudice che ha applicato la sanzione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART.8
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero delia Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del COMUNE DI SAN CIPIRELLO.
ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione
Il COMUNE DI SAN CIPIRELLO, d'intesa con l’UEPE di Palermo, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale
ART.10
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.
Palermo, 22/07/2024
Il Legale Rappresentante
Cannella Vito
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
ALLEGATO TECNICO 22.07.2024
ENTE SOTTOSCRITTORE:
- RAGIONE SOCIALE: COMUNE DI SAN CIPIRELLO
- SCOPO/ MISSION: ENTE LOCALE
- SEDE LEGALE: CORSO TRIESTE N. 30
- IVA/C.F.: 80028020826
- RESPONSABILE LEGALE: VITO CANNELLA - sindaco@comune.sancipirello.pa.it
- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: ssa Angela Carla Socio
- TUTOR: Leonardo Sgrò
- INDIRIZZO E-MAIL DELL’ENTE: protocollo@comune.sancipirello.pa.it;
CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Edifici Comunali e pubbliche vie
Tutor: Sig. Leonardo Sgrò
Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente:
con competenze generiche: n° 20
I soggetti ospitati saranno adibiti all'espletamento di piccoli interventi di cura del verde pulizia, manutenzione e/o quant'altro necessario all'Ente.
Periodo di disponibilità dell’Ente
X Per tutto l’anno solare
Giorni lavorativi disponibili per settimana
X Dal LUNEDI’ al VENERDI’
X Se utilizzati presso il Cimitero da MARTEDÌ a DOMENICA
ORARI
Mattina dalle 8:30 alle 13:30