Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PALERMO e Iside Soc Coop Sociale - 22 luglio 2024
22 luglio 2024
TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA
TRIBUNALE DI PALERMO
e
ISIDE SOC COOP SOCIALE
ACCORDO
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001
Premesso
che fra il Tribunale di PALERMO e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;
che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, te Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:
che il Ministro della Giustizia, con atto del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
CONSIDERATO
che la Iside Soc Coop Sociale, con sede a Carini, via Marchiano n. 2 - C.F. 04416610824 qui rappresentata dalla Sig. Scorsone Giorgio, nato a il , che interviene nella sua carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate
SI CONVIENE
quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di PALERMO, giusta delega di cui in premessa e Iside Soc Coop Sociale (denominazione Ente), che interviene al presente atto nella persona del Sig. Scorsone Giorgio, come sopra identificata e rappresentata
CONVENZIONE
ART. 1
Attività da svolgere
Il sig. Scorsone Giorgio, Legale Rappresentante di Iside Soc Coop Sociale in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.
Il sig. Scorsone Giorgio, Legale Rappresentante di Iside Soc Coop Sociale specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa ed ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione.
ART. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo,
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
ART. 3
Coordinatori delle prestazioni
L’Ente Iside Soc Coop Sociale (indicare nome) che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L’Associazione Iside Soc Coop Sociale per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.
L’Associazione Iside Soc Coop Sociale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.
ART.4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione/ente Iside Soc Coop Sociale si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo,
L’Associazione/ente Iside Soc Coop Sociale si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’Associazione Iside Soc Coop Sociale di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU nell’ambito della Messa alla Prova, nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi.
L’Ente potrà beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, dell’apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall’art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
ART. 6
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.
ART. 7
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare all’UEPE di Palermo e al giudice che ha applicato la sanzione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART.8
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero delia Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della Associazione Iside Soc Coop Sociale.
ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione
L’Associazione Iside Soc Coop Sociale, d'intesa con l’UEPE di Palermo, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale
ART.10
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.
Palermo, 22/07/2024
Il Legale Rappresentante
Scorsone Giorgio
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
ALLEGATO TECNICO MAP 22/07/2024
ENTE SOTTOSCRITTORE:
- RAGIONE SOCIALE: ISIDE SOC COOP SOCIALE
SCOPO/ MISSION: LA COOPERATIVA HA COME OGGETTO:
- GESTIRE ASILI NIDO DA ZERO A TRE ANNI, SCUOLE MATERNE NONCHE' I RELATIVI SERVIZI AUSILIARI E DI COLLOCAMENTO;
- PROMUOVERE, ORGANIZZARE E GESTIRE SERVIZI DI ASSISTENZA AD ANZIANI, SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP, MINORI, SOGGETTI DI CUI ALLA LEGGE "DOPO DI NOI" E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', A DOMICILIO O PRESSO SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO E LUOGHI DI VILLEGGIATURA, GARANTENDONE LA CURA E LA SORVEGLIANZA E LA SALVAGUARDIA SIA FISICA CHE PSICHICA ANCHE MEDIANTE L’AUSILIO DEL TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA;
- PROMUOVERE, ORGANIZZARE E GESTIRE SERVIZI ATTI A FAVORIRE L INSERIMENTO DEL MINORE IN AMBIENTI IDONEI SIA CULTURALMENTE CHE PSICOLOGICAMENTE;
- LA GESTIONE DI CONSULTORI, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE;
- PROMUOVERE, ORGANIZZARE E GESTIRE, ANCHE UTILIZZANDO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, COMUNITA' ALLOGGIO - ANCHE AD INDIRIZZO SEGRETO - PER MINORI, ANZIANI E DISABILI PSICHICI ANCHE DEGENTI ED EX DEGENTI DI CLINICHE ED OSPEDALI PSICHIATRICI E NEUROPSICHIATRICI; CASE DI ACCOGLIENZA, ANCHE AD INDIRIZZO SEGRETO, PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI, DONNE IN DIFFICOLTA' E/O MALTRATTATE, MINORI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE E/O SOTTOPOSTI A MISURE DI PREVENZIONE E/O SOTTOPOSTI AD INTERVENTI DELL AUTORITA' GIUDIZIARIA, NONCHE' LA PREVENZIONE, IL RECUPERO E L INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E/O ALCOLIZZATI;
- REALIZZARE, ACQUISTARE O AFFITTARE E GESTIRE STRUTTURE ASSISTENZIALI, CENTRI DI CURA PREVENTIVA, CLINICHE, PALESTRE A SCOPO TERAPEUTICO E RIABILITATIVO, CASE DI RIPOSO, CASE PROTETTE, CASE ALBERGO, COMUNITA' ALLOGGIO, CASE FAMIGLIA, CENTRI DIURNI, RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (RSA), COMUNITA' TERAPEUTICHE ASSISTITE (CTA);
- LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI STUDI SULLE CONDIZIONI ED I PROBLEMI DELLE PERSONE ANZIANE, PORTATORI DI HANDICAP, MINORI, TOSSICODIPENDENTI, ALCOLIZZATI, ETC.;
- GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO, ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO TRASPORTO, RECUPERO E SOSTEGNO SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI SVANTAGGIATI CHE PRESENTANO DIFFICOLTA' PSICO-SOCIALI;
- GESTIONE DI CENTRI E SERVIZI PER L EDUCAZIONE ALLA SALUTE;
- SEDE LEGALE: CARINI - VIA MARCHIANO 2
- IVA/C.F.: 04416610824
- RESPONSABILE LEGALE: SCORSONE GIORGIO
- EMAIL: isidecoopsociale@gmail.com,
- TUTOR: SCORSONE GIORGIO
- INDIRIZZO E-MAIL DELL’ENTE: isidecoopsociale@gmail.com
CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: COMUNITA’ ALLOGGIO DISABILI PSICHICI PRESSO CONTRADA PIANO PERI CINISI SNC, UFFICIO AMMINISTRATIVO VIA NAZIONALE 119 CINISI, GRUPPO APPARTAMENTO GIOSIA TERRASINI VIA GIACOMO MATTEOTTI 104.
Tutor:
- GERACI GIUSEPPE
- ANSELMO SALVATORE
Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente:
con competenze generiche: n° 4 da adibire a ATTIVITA’ LABORATORIALE, PARTECIPARE A LAVORI SOCIALMENTE UTILI, COME VOLONTARIATO IN ORGANIZZAZIONE NO-PROFIT.
con competenze specifiche: n° 4 ATTIVITA’ LABORATORIALE, DISBRIGO PRATICHE INTERNE.
Periodo di disponibilità dell’Ente
Per tutto l’anno solare
Giorni lavorativi disponibili per settimana
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ PER L’UFFICIO AMMINISTRATIVO,
DAL LUNEDI’ AL SABATO PER LE STRUTTURE
ORARI
dalle 9.00 alle 18.00 ORARIO UFFICIO AMMINISTRATIVO
dalle 8.00 alle 20.00 PER LE STRUTTURE