Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FERRARA e il Comune di Cento - 14 luglio 2023
14 luglio 2023
TRIBUNALE DI FERRARA
RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 del D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.33 LEGGE 120 DEL LUGLIO 2010 E ART. 186 DEL D.LGS.285/1992
Premesso che:
- in data 10/07/2020 il Tribunale di Ferrara e il Comune di Cento (FE) stipulavano una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000 n. 274, dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, art.33 legge 120 del luglio 2010 e art. 186 del d.lgs.285/1992;
- tale convenzione è stata sottoscritta per consentire, a norma dell’art.54 del D.lvo 28 agosto 2000 n.274 e in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L.30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n.49, l’applicazione da parte del giudice di pace e del giudice monocratico della pena del lavoro di pubblica utilità, su richiesta dell’imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- Atteso che l’art. 186, comma 9 bis, del Codice della Strada e l’art. 187, comma 8 bis, del Codice della Strada, come modificati dall’art 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, “con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”
- Visto l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Considerato che tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto: - porta un’immediata utilità alla collettività, - dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società, - è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;
- Considerato che l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo:
considerato che
la convenzione stipulata ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e scadrà in data 10/07/2023;
Si conviene e si stipula quanto segue
il rinnovo della seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Stefano Scati, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Cento che interviene, nella persona del Dott. Mauro Zuntini - Dirigente del 2° Settore Servizi, con sede legale in Cento (FE) Via M. Provenzali n. 15, Residenza Municipale temporaneamente ubicata in Cento, Via Guercino, 62 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi dell’art. 65 del Regolamento dei Contratti, giusto Decreto Sindacale n 50 del 30/12/2022 (di seguito “l’Amministrazione”).
Art. 1
Attività da svolgere
L’Amministrazione consente che max nr. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino contemporaneamente presso le proprie strutture di seguito indicate la loro attività non retribuita in favore della collettività.
- Il Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde”, ubicato a Corporeno, fraz. di Cento in via Nuova n 31 che volge funzioni educative riabilitative socio assistenziali rivolte ad adulti portatori di handicap;
- La sede operativa dei Servizi Sociali di Cento, ubicata a Cento in Via XXV Aprile n 1/A;
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni lavorative nelle strutture dell’Amministrazione nel ramo sociale, quali:
- Presso il Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde” sarà previsto un impiego giornaliero, compatibile con la durata stabilita in sede di giudizio e concordata con gli operatori del Servizio comunale consistente in:
- attività di ausilio e assistenza ai disabili frequentanti il C.S.O., sotto la direzione ed il coordinamento del personale specialistico che opera all’interno del servizio;
- attività di accompagnamento dei ragazzi durante le uscite ludiche o ricreative;
- attività di giardinaggio e riordino dell’area esterna al laboratorio;
- attività di controllo dei fluidi di tutti gli automezzi in dotazione al servizio e loro pulizia quotidiana, nonché consegna e ritiro degli stessi mezzi agli operatori specializzati e autorizzati alla loro manutenzione ecc.
- Presso la sede operativa dei Servizi Sociali di Cento sarà previsto un impiego giornaliero, compatibile con la durata stabilita in sede di giudizio e con gli orari di apertura degli Uffici Comunali, consistente in:
- attività di portierato nelle ore di apertura del servizio e di accompagnamento e aiuto ad anziani e disabili non autosufficienti o fragili segnalati dagli operatori del servizio;
- attività di segretariato (ritiro e consegna posta, materiale di cancelleria, fotoriproduzione dei documenti ecc.);
- attività di centralinista per gli uffici collocati al primo e secondo piano del servizio;
- attività di controllo dei fluidi di tutte le autovetture in dotazione al servizio e loro pulizia quotidiana, nonché consegna e ritiro dei mezzi agli operatori specializzati e autorizzati alla loro manutenzione ecc.
Solo in casi particolari possono essere ammessi all’esecuzione della pena cittadini richiedenti residenti nei territori dei Comuni limitrofi non serviti da analoghe convenzioni con il Tribunale;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- Il Dirigente del II Settore Comunale – Servizi che sovrintende le attività;
- il Responsabile della Gestione Associata dei Servizi sociali che coordina le prestazioni lavorative e impartisce le relative istruzioni.
L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malatte professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Ferrara, 14 luglio 2023
Il Dirigente del II° Settore Servizi
Dott. Mauro Zuntini
(firmato digitalmente)
Il Presidente del Tribunale
Dott. Stefano Scati
(firmato digitalmente)