Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e il Comune di Bogogno - 22 gennaio 2022
22 gennaio 2022
TRIBUNALE DI NOVARA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 D. LGS. N. 274 28 AGOSTO 2000 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO
- che a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 22 bis del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada), il giudice di pace e – in applicazione della legge n. 145 dell’11 giugno 2004 e dell’art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1990 così modificato dal DL 30 dicembre 2015 n. 272 convertito in legge n. 49 del 21 febbraio 2016 - i Tribunali in composizione monocratica possono applicare, su su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 186 comma 9 bis del CdS introdotto dall’art. 33 comma 1 lett A) punto 1) della legge 29 luglio 2010 n. 120 descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all’art. 54 D.Lgs 274/2000;
- che l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto citato, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Bogogno rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54 del decreto legislativo citato, presso cui può essere svolto il lavoro di pubblica utilità
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Novara, Dott. Filippo Lamanna, giusta la delega di cui in premessa, e IL COMUNE DI BOGOGNO (di seguito: Ente) in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore PIETRO SACCO, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
l’Ente consente che n. un (1) condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, presti presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- tecnico/manutentive e/o socio/culturali in affiancamento al personale dell’ente nello svolgimento delle attività di quest’ultimo
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del decreto legislativo citato, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Responsabile Ufficio Tecnico per le attività di carattere prevalentemente tecnico/manutentivo;
Responsabile socio-culturale per le attività di carattere prevalentemente socio-culturali;
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna a garantire il rispetto delle norme e a predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività lavorativa prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o in maniere tale da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché contro la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a loro le relative istruzioni operative ai sensi dell’art. 3 della presente Convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da trasmettersi all’U.E.P.E. – Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Tribunale di Novara, per i provvedimenti conseguenti in relazione al condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente delegato del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente secondo il relativo ordinamento
Art. 8
La presente Convenzione avrà la durata di anni TRE a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente del Tribunale di Novara.
Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Novara per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali
Bogogno - Novara, lì 22/01/2022
Il sindaco del Comune di Bogogno
Pietro Sacco
Il Presidente del Tribunale di Novara
Filippo Lamanna