Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRIESTE e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina - 28 ottobre 2011

28 ottobre 2011

TRIBUNALE DI TRIESTE

 

Convenzione

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETI MINISTERIALI 26 MARZO 2001 E 16 LUGLIO 2001

Addì 28 ottobre 2011, alle ore 10, presso la sede del Tribunale di Trieste

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale, Dr. Arrigo De Pauli, domiciliato presso la sede del Tribunale in Trieste — Foro Ulpiano ri.1, giusta delega di cui ai DD.MM. 26 marzo e 16 luglio 2001;

E

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", di seguito denominata "A.S.S.1" , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante" dott. Fabio Samani, 

PREMESSO

  • che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 ed in applicazione dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada), della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o in caso di mancata opposizione la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 186, co. 9 bis e 187 co. 8 bis, D.L.vo 285/1992 (mod. dalla Legge n. 120/2010), ovvero, nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
  • che le norme citate affidano il compito di controllo sul1'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità soltanto all'autorità di pubblica sicurezza per la misura sostitutiva applicata ai sensi del D.Lvo 274/00 e per l'attività non retribuita a favore della collettività ai sensi della legge 145 del 2004 , mentre nel caso di beneficio concesso ai sensi dell'art 73 del DPR 309/90 o dell’art.186 e 187 del D.L.vo n.285/92, così come modificati, dall’art.33 della Legge n.120/10, il controllo può essere demandato a11’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna ( di seguito U.E.P.E.).

CONSIDERATO

che l'A.S.S. 1, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1
(Attività da svolgere)

L'A.S.S. 1 consente, nei limiti massimi della sua disponibilità, che condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, l' A.S.S. 1 citata specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto 2 dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

presso la Struttura Complessa Sanità Pubblica Veterinaria, nella sede di Stazione di Prosecco n. 20, Comune di Sgonico, nelle 5 giornate lavorative (dal lunedì al venerdì), dalle ore 08.00 alle ore 13.00, n. 4 persone che possano svolgere una o più mansioni tra quelle indicate ai sotto elencati punti:

  1. accudimento e cura degli animali presenti presso il polo zooantropologico ed il canile sanitario nonché partecipazione ad Attività Assistite dagli Animali;
  2. mansioni in area tecnica secondo le conoscenze specifiche delle persone (es. piccole opere manutentive, vigilanza e custodia delle sedi della Struttura Complessa Sanità Pubblica Veterinaria,ecc.);
  3. mansioni in area amministrativa secondo le conoscenze specifiche delle persone (es. se dotati di discrete conoscenze specialistiche a seguito di diploma elo laurea breve: attività di ricerca, studio ed elaborazione dati; istruzione, predisposizione e redazione atti e documenti; se senza titoli di studio: mansioni di carattere generico di supporto ai dipendenti dell'A.S.S. 1 afferenti alla Struttura Complessa Sanità Pubblica Veterinaria;

presso la Struttura Operativa Distretto n. 1, nella sede di V. Stock n. 3 , nelle 5 giornate lavorative (dal lunedì al venerdì), dalle ore 08.00 alle ore 17.00, n. 3 o 4 persone che possano svolgere una o più mansioni tra quelle indicate ai sotto elencati punti:

  1. mansioni in area amministrativa al punto di accoglimento (anche telefonico) degli utenti in sede Stock, con aiuto alle persone nell'accesso e uscita dagli ambienti della sede (servizio assimilabile a portierato);
  2. mansioni di supporto nella gestione delle pratiche di alcuni servizi di sede;
  3. mansioni di supporto alla tenuta e verifica del decoro e buona funzionalità dello stabile (incluso il garage) di via Stock;
  4. mansioni di supporto alla tenuta degli archivi e dei magazzini di sede;
  5. collaborazione negli allestimenti della cartellonistica e del materiale informativo- comunicativo per l'utenza;

presso la Struttura Operativa Distretto n. 2, nelle sedi delle Microaree rispettivamente di Ponziana, sita in V. Lorenzetti n. 60 e del Vaticano, sita in V. 3 (J dell'lstria n. 44, nelle 5 giornate lavorative (dal lunedì al venerdì) dalle ore 08.00 alle ore 13.00, n. 1 persona per ciascuna sede di microarea (in totale n. 2 persone per la S.O. Distretto n. 2) che possa svolgere una o più mansioni tra quelle indicate ai sotto elencati punti:

  1. attività di sostegno alla popolazione anziana mansioni in area tecnica secondo le conoscenze specifiche delle persone (es. piccole opere manutentive, vigilanza e custodia della sede di microarea);
  2. mansioni in area amministrativa secondo le conoscenze specifiche delle persone (es. se dotati di discrete conoscenze specialistiche a seguito di diploma e/o laurea breve: attività di ricerca, studio ed elaborazione dati; istruzione, predisposizione e redazione atti e documenti;) se senza titoli di studio: mansioni di carattere generico di supporto ai dipendenti e dell'A.S.S. afferenti alla Microarea di pertinenza.

ART.2
(Modalità di svolgimento)

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il Giudice, a norma delle disposizioni normative citate nella premessa indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta, nonché il termine, decorrente dalla data di notifica, entro il quale la stessa deve iniziare.

Detta decisione viene agevolata dalla dichiarazione di disponibilità da parte de11’A.S.S. 1, tra quelle convenzionate, che l'interessato o il suo difensore è tenuto a produrre, la quale dichiarazione contiene nelle grandi linee il piano d'impiego del condannato ed il tempo di preavviso di cui necessita la struttura.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito “accordo individuale” sottoscritto dal condannato e dall'incaricato de1l’A.S.S. 1 nel quale si rende evidente: la data di inizio dell'attività lavorativa e la presumibile data di conclusione, la sede di impiego, l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana e le mansioni prevalenti. Tale accordo dovrà essere sottoscritto dal condannato e dal referente incaricato per l'Associazione utilizzando il fac-simile allegato alla presente convenzione e sarà trasmesso a11’Organo deputato al controllo e al Giudice, che verificherà la congruenza del piano.

La mancanza di osservazioni, secondo il principio del silenzio-assenso, equivale ad un parere di congruità.

Il referente del1’A.S.S. 1, avrà cura di rilevare la presenza del soggetto anche con acquisizione della firma in entrata ed in uscita, ovvero in caso di qualsiasi variazioni inerente la prestazione dell'attività invierà relazione a1l’Autorità di Pubblica Sicurezza o all’U.E.P.E competente per il controllo in tempo reale, al fine di consentire a1l’Organo di controllo di riferirà al Giudice che ha applicato la sanzione.

ART.3
(Autorità individuata per il controllo)

Il Giudice individua in sentenza l'Organo incaricato per il controllo (Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna) e ne dà comunicazione alla struttura ospitante. All'organo incaricato per il controllo viene trasmessa copia della sentenza e della convenzione con l'A.S.S. 1.

ART.4
(Coordinatori delle prestazioni)

L' AS.S. 1, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, individua la persona incaricata di garantire gli adempimenti di cui agli artt. 5, 6, 7, e 8 della presente, di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, avendo cura di notiziare il Giudice di eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il coordinatore segue il condannato durante il periodo di inserimento e segnala eventuali inadempienze all'autorità incaricata, individuata nel dispositivo della sentenza, per il controllo del condannato.

ART.5
(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'A.S.S. 1 si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art.54, comma 2 e seguenti., del citato Decreto Legislativo.

ART.6
(Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali)

E’ fatto divieto, al1’A.S.S. 1, di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

L'A.S.S. 1 fornisce, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni e malattie professionali, mediante assicurazione obbligatoria presso l'INAIL ai sensi dell'art.4 del DPR n.1124/1965 e successive modifiche e integrazioni, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, con copertura R.C.T.

Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva l'A.S.S. 1 si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, ai competenti istituti assicurativi e all'organo preposto al controllo.

L'A.S.S. 1, si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso nonché di eventuali dispositivi di sicurezza alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.7
(Violazione degli obblighi)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo a11’Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero

all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per il controllo le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo 274/00, corredando la comunicazione da eventuali giustificazioni prodotte.

L'Autorità competente per il controllo informerà il Giudice.

ART.8
(Relazione sul lavoro svolto)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, redigono, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, espletato dal condannato, una relazione, che verrà inviata a11’Autorità competente per il controllo (FF.OO. o U.E.P.E.), al fine di documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L'Autorità individuata per il controllo invierà tale relazione al Giudice che ha applicato la sanzione.

ART.9
(Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità ai termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'A.S.S. 1 ospitante.

ART.10
(Durata dell'accordo)

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha termine fino a quando una delle parti non recede per iscritto.

In ogni caso l'eventuale recessione deve avvenire con un margine di preavviso al fine di consentire l'ultimazione di eventuali attività avviate o la ricollocazione di eventuali misure in corso.

ART.11
(Privacy)

Ai sensi del D.Lgs. 30106/2003 n. 196 smi in materia di protezione di dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui il Tribunale di Trieste e i singoli lavoratori socialmente utili dovessero entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al persegui mento degli scopi convenzionalmente pattuiti, dovranno essere trattati secondo la vigente normativa. Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. n. 196/2003 smi.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Trieste, 28 ottobre 2011

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Fabio Samani

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Arrigo De Pauli