Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di GELA e l’Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli - 17 novembre 2021

17 novembre 2021

TRIBUNALE DI GELA

 

 

L'Anno 2021 il giorno 17 Novembre

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELI ARTE 54 DEL D. L. VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, e N. 2 DEL

DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Tra :

  • Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Roberto Riggio Presidente del Tribunale di Gela, giusta la delega di cui in premessa
  • l'Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli (di seguito denominata Lipu ODV) nella persona del Procuratore e Direttore Generale, Dott. Camillo Danilo Selvaggi nato a Matera il 16/03/1968, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale sita in Parma via Udine 3/A te1.0521- 273043 E-mail info@lipu.itlipusedenazionale@postecert.it

Premesso

  • Che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 Agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l'art.165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
  • che in base all'art. 73 comma 5 bis d.p.r. 309 del 1990, inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett.g) del DL. 30 Dicembre 2005, n.272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006, n.102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07.2010 n.120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con ii Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può svolgere il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che la Lipu ODV rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto e il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Ciò detto, le parti suddette

Convengono:

Art.1
Attività da svolgere

  1. La Lipu ODV consente l'ospitalità in utilizzo per un numero massimo contemporaneo di n. 2 (due) persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità (di seguito indicati con "assegnati"), ai sensi dell'art.54 del Decreto Legislativo citato in premessa, affinché questi prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.
  2. Detta attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, consiste in lavori da svolgere, dal lunedi al venerdì lavorativi di ciascuna settimana, a disposizione del responsabile della Riserva, con mansioni da ufficio o mansioni di operaio: aventi ad oggetto le prestazioni semplificativamente consistenti in cura e pulizia della riserva, raccolta rifiuti, spazzamento (locali o ambienti della riserva), cura e manutenzione della riserva, dei sentieri, dei capanni, dei locali, della cartellonistica e di quant'altro di competenza diretta della riserva del Biviere di Gela.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

  1. La Lipu ODV individua nei Responsabili di Settore competenti per materia e propri eventuali delegati, le persone incaricate alla gestione della presente convenzione, nonché di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
  2. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

  1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Lipu ODV si impegna ad assicurare il rispetto delle norme, e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli assegnati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
  2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
  3. La Lipu ODV si impegna altresì in termini che gli assegnati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

  1. E fatto divieto alla Lipu ODV di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
  2. E obbligatoria ed è a carico dell'Ente, por l'attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati ai sensi dell'alt.3 della presente convenzione, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice dell'esecuzione penale che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. In caso di inottemperanza di tali disposizioni, i soggetti incaricati di coordinare l'attività inoltreranno una comunicazione al Giudice dell'Esecuzione penale ed al P.M..

Art. 7
Risoluzione della convenienza

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Lipu ODV.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere Inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Gela, 17 novembre 2021

Presidente del Tribunale di Gela
dott. Roberto Riggio

Per la Lipu ODV
Il Direttore Generale
dott. Camillo Danilo Selvaggi


CONDIZIONI DI IMPIEGO

- Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:_

 R.N.O. BIVIERE DI GELA – LIPU ENTE GESTORE

- Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente_ 5 (CINQUE))

- Orario di lavoro previsto: ore 4 a partire dalle ore 8.30

- N. di giorni lavorativi per settimana: da lunedì a sabato dal 1/11/2021 al dell'anno successivo

- Giorno di riposo: DOMENICA

- Mansioni prevalenti
MANUTENZIONE SENTIERI, STRUTTURE, PARCHEGGI E AREE ATTREZZATE; CURA DEL VERDE; LAVORO D’UFFICIO; GESTIONE SITO WEB; GESTIONE BIBLIOTECA; ACCOGLIENZA VISITATORI; RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI; COADIUVAZIONE AMMINISTRAZIONE