Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRAPANI e l'Associazione Servizio e Promozione Umana Onlus - 20 dicembre 2018

20 dicembre 2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI

Presidenza

E

Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS

ACCORDO

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001

Premesso

  • che fra il Tribunale Ordinario di Trapani e l’U.E.P.E. di Trapani è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 16 marzo 2012;
  • che, ai sensi di tale accordo, l’U.E.P.E. fra l’altro si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
  • che a norma dell’art. 54 del D.L. vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224bis del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell’art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

considerato

che l’Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS con sede ad Alcamo, nella Via Ninni Cassarà n. 21, C.F. numero 93004410812 qui rappresentato da Evola Liborio, nato ad XXX il XXX, che interviene nella sua carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

si conviene

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott.ssa Daniela Troja, Presidente di Sezione, giusta delega del Presidente del Tribunale di Trapani di cui in premessa e l’Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS, come sopra identificato e rappresentato

CONVENZIONE

ART. 1
Attività da svolgere

L’ Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS in premessa precisato consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.

L’ Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS specifica che presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. di cui alla scheda allegata.

ART.2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3
Coordinatori delle prestazioni

L’ Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’ Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all’U.E.P.E. e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L’ Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati, di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

ART. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

L’ Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto l’Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico dell’Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS.

ART. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’U.E.P.E. ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’U.E.P.E. e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’associazione.

ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione

L’ Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS, d’intesa con l’U.E.P.E. di Trapani, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART. 10
Durata dell’accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale, rinnovabile tacitamente, salvo revoca comunicata per iscritto entro il termine di scadenza.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generali affari penali.

Trapani, 20 dicembre 2018

Per il Tribunale di Trapani
Il Presidente di Sezione Delegato
Daniela Troja

Per l’Associazione “Servizio e Promozione Umana” ONLUS
Il Legale rappresentante
Liborio Evola
 

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO Dl TRAPANI PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Allegato TECNICO PER LA DISCIPLINA Dl APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE

Ragione Sociale: ASSOCIAZIONE “SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA” ONLUS

Sede Legale: VIA NINNI CASSARA’, 21 – ALCAMO

Codice Fiscale: 93004410812

Rappresentante legale: EVOLA LIBORIO

CONDIZIONI Dl IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: VIA NINNI CASSARA’, 21 – ALCAMO

Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente: 5

Orario di lavoro previsto:

  • dalle 08:00 alle ore 14.00
    di giorni lavorativi per settimana: 5

Giorno di riposo: nessuno

Mansioni prevalenti:
pulizia e igiene della struttura – coadiuvare gli operatori durante le varie mansioni