Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BRESCIA e l’Associazione Centro Servizi Volontariato Brescia - 16 aprile 2024

16 aprile 2024

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

 

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ’
(Artt. 54 D.L.vo 28/8/2000 n. 274 e 2 D.M. 26/3/2001)

PREMESSO

che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, e dell’art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta, la “pena del lavoro di pubblica utilità”, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2 - comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 - comma 6 - del citato D.L.vo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 - comma 1 - del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO BRESCIA (da qui in avanti denominata “Associazione), con sede in BRESCIA via SALGARI, 43/B, presso cui potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto L.vo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del
Dott. Vittorio Masia, Presidente del Tribunale di Brescia, giusta la delega di cui in

premessa e l’Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro tempore, GIOVANNI VEZZONI, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L’Associazione consente che numero 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. La Associazione specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. In aprticolare il condannato affiancherà il personale del Centro Servizi per il Volontariato nel dare supporto alle associazioni non profit che ad esso si rivolgono per l’espletamento di pratiche, la sensibilizzazione e la promozione delle proprie attività di volontariato.

L’Associazione indicherà nella dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato, a quale delle attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l’orario in cui essa verrà svolta.

La disponibilità verrà concessa previa verifica della possibilità di un proficuo inserimento del condannato nella struttura dell’ente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33 - comma 2 - del citato D.L.vo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Associazione che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

ANGELO PATTI - direttore CSV- 030 2284900 - brescia@csvlombardia.it L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto nella convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ Associazione si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Associazione l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

E’ facoltà delle parti recedere dalla “convenzione” previa disdetta, da inviare tramite lettera raccomandata a.r., tre mesi prima della scadenza annuale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale -, nonché all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Brescia.

Brescia, 16.04.2024

ASSOCIAZIONE CSV BRESCIA
IL PRESIDENTE
GIOVANNI VEZZONI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Vittorio Masia