Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ISERNIA e il Comune di Bagnoli del Trigno - 7 luglio 2022
7 luglio 2022
TRIBUNALE di ISERNIA
PROT. I N° 123/2022 DEL 07.07.2022
CONVENZIONE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ’ AI SENSI DEL’ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 COMMA 1 - DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.
Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate;
- art 54 del D. Lvo 28 agosto 20000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”
- legge 1 l giugno 2004 n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di tema ini per la riabilitazione del condannato”;
- 73 comma V bis del DPR 309/90, così come modificato dal D.L. 31/12/2005 n. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006.49 "Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 30 dicembre 2005 n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi Invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossico dipendenti recidivi”;
- decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, aggiornato con legge 29 luglio 2010 n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 art 186 comma 9 bis e 187 cornarla 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
Il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro della pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Province, 1 Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato;
Considerato che:
l’art. 2, comma l, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6; del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione:
L’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo:
Si conviene e stipula la presente convenzione:
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del Dott. Vincenzo Di Giacomo, Presidente del Tribunale di Isernia, giusta delega di cui in premessa;
IL COMUNE di BAGNOLI DEL TRIGNO C.F 00069680940, nella persona del Sindaco facente funzioni Sig. LANIERO Giancarlo , domiciliato per la sua carica presso l’Amministrazione Comunale di Bagnoli del Trigno
Art. 1
Il Comune di Bagnoli del Trigno consente che un numero massimo di 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 del Codice Penale, prestino presso l’Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il Comune di Bagnoli del Trigno specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività in conformità a quanto previsto dall’ art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 ( G.U. n.*80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delie modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c.6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art 33 c.2 del citato DLgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Il Comune di Bagnoli del Trigno individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell’art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, il Sindaco ed il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, i quali provvederanno pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.
Il Comune di Bagnoli dei Trigno si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente dei Tribunale eventuali integrazioni o modificazioni del nominativo ora indicato.
Art 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Bagnoli del Trigno si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per fattività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Bagnoli del Trigno l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti U lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dei Connine.
Art. 8
Il servizio del Comune di Bagnoli dei Trigno coinvolto, predisporrà una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.
Art 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Isernia, 7 luglio 2022
IL SINDACO
GIANCARLO IANIERO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
VINCENZO DI GIACOMO