Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e la Società Solaris Srl ad integrale partecipazione pubblica - 3 aprile 2024
3 aprile 2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 del Ministro della Giustizia, degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, degli artt. 20 bis c.p. e 545 bis c.p.p.
Premesso
- che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l’art.3 legge 04.2014 n. 67 ha introdotto l’art.168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato);
- che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- che l’art. 1 del decreto legislativo 150 del 10 ottobre 2022 ha introdotto l’art.20 bis c.p. (pene sostitutive delle pene detentive brevi);
- che l’art. 95 del decreto legislativo 150 del 10 ottobre 2022 al terzo comma stabilisce che “sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 56 bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001 n. 80 e 8 giugno 2015 n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015 n. 151”;
- che la Società Solaris Srl presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del sopra citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014;
Tutto ciò premesso:
tra
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, come da decreto n.9/2024 del Presidente del Tribunale, giusta delega di cui in premessa
e
la Società Solaris Srl, società ad integrale partecipazione pubblica, i cui soci sono i Comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia, Dozza, Monterenzio e Casalfiumanese con sede in Castel San Pietro di seguito “la Società”, nella persona dell’Avv. Fantazzini Giacomo,
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 - Attività da svolgere
La Società consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità:
- [X] ai sensi dell’art.186 comma 9 bis CdS e dell’art. 187 comma 8 bis CdS;
- [X] ai sensi delle altre disposizioni di legge (art.73 comma 5 bis P.R. 309/90);
- [X] come pena sostitutiva (art.56 bis, quarto comma 689/81), modificato dalla Legge Cartabia (decreto d.lvo 150/2022);
prestino presso di sé, fino ad un massimo di norma di 1 (UNO) unità contemporaneamente, la loro attività non retribuita in favore della collettività. La Società specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
Pulizia e manutenzione ordinaria cimiteri affidati alla gestione di Solaris Srl ed altre attività amministrative in relazione alle competenze dell’imputato o condannato.
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e della Società, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Art.2 - Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Società si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti inseriti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. La Società si impegna altresì a che i soggetti inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
La Società, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua in Manca Elisabetta, Responsabile della Direzione, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di individuare nei Responsabili dei Servizi delle aree interessate i soggetti competenti ad impartire le relative istruzioni.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art.4 - Divieto di retribuzione
E’ fatto divieto alla Società di corrispondere ai condannati e agli ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico della Società l'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art.5 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti inseriti e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’interessato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.
1. Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena
- La Società ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all’autorità di
2. Per i soggetti imputati ammessi alla prova
- La Società ha l’obbligo di comunicare quanto prima, all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e al Tribunale, nella persona del Giudice che ha emesso il provvedimento, le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l’imputato che, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandoni o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ).
- Al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.
3. Per i soggetti condannati per i quali il LPU è pena sostitutiva di una pena detentiva breve
- La durata minima settimanale dell’attività non può essere inferiore ad ore 6;
- La Società dovrà comunicare quanto prima le eventuali violazioni degli obblighi del condannato (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ) all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna (ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, il comando dell’Arma dei carabinieri e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l’UEPE), i quali provvederanno alle comunicazioni di cui all’art. 66 della legge n. 689 del 1981.
- Al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare all’ufficio di pubblica sicurezza ovvero, in sua mancanza al comando dell’Arma dei carabinieri e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolari della verifica del lavoro di pubblica utilità.
Art.6 - Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Società.
Art.7 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni due dalla sottoscrizione e potrà
essere rinnovata d’intesa fra i contraenti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari penali.
Bologna, 3 aprile 2024
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ SOLARIS SRL
Avv. Giacomo Fantazzini
IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Dr. Alberto Ziroldi