Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FERMO e il Comune di Monte San Pietrangeli - 3 febbraio 2020

3 febbraio 2020

Tribunale di FERMO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi degli artt. 54 D.L.vo 28.8.2000, n. 274, 2 del Decreto Ministeriale 26 MARZO 2001

Premesso che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso Centri specializzati li lotta alle dipendenze;

Che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dottor Bruno Castagnoli, Presidente del Tribunale di Fermo, giusta la delega agli atti, e il Comune di Monte San Pietrangeli nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Paolo Casenove, si conviene e si stipula quanto segue:

 Art. 1

L’ente consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

lavoro nella manutenzione del patrimonio pubblico, altri lavori pertinenti la specifica professionalità del condannato e segretariato sociale.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile area tecnica e/o Responsabile area amministrativa.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni n. 5 (cinque) a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente atto.

 Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Fermo, 03-02-2020

PER L’ENTE
Il Sindaco
Casenove Paolo

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FERMO
Bruno Castagnoli