Convenzione tra l'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di VITERBO e la Cooperativa sociale Tiche - 25 settembre 2018

25 settembre 2018

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Viterbo e Rieti

 

CONVENZIONE TRA
L'UFFICIO Distrettuale di ESECUZIONE PENALE ESTERNA
DI Viterbo e Rieti E la COOPERATIVA SOCIALE TICHE

PREMESSO CHE  l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Viterbo e Rieti, nella persona del Direttore dott.ssa Maria Biondo, nata a Pescara il 29 ottobre 1957, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Ufficio in Viterbo via Augusto Gargana 40,

e

L'Associazione di Volontariato/ente/organizzazione TICHE COOPERATIVA SOCIALE rappresentata da RENZI GIUSEPPINA elettivamente domiciliata in Rieti, piazza Marconi, 11

concordano che il recupero e il reinserimento sociale di persone coinvolte in attività criminose passa anche attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni, al fine di sostenere la costituzione di legami sociali improntati alla solidarietà,

VISTO

l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: " le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

la legge n. 354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario, la quale prevede all'art. 47 che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ";

il D.P.R. 230/2000, il quale prevede:

all'art. 1 che " il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un
processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale " ;
 
all'art. 27 che la persona giunga ad una riflessione sulle condotte antigiuridiche in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa " ;

all'art. 118 che gli operatori degli Uffici di Esecuzione penale Esterna si adoperino a favorire "una sollecitazione ad una valutazione critica
adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo ";

Vista inoltre la L. 266/91 Legge quadro sul volontariato, e la Legge 383/2000 sulle" Associazioni di promozione sociale ";

Considerato che l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia ha tra i compiti istituzionali quello di realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa, e nei confronti di imputati ammessi alla prova con attenzione alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un illecito penale;

Considerato che lo svolgimento di attività gratuita a beneficio della collettività costituisce:

  • una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
  • un'attività di significativa valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

Considerato che la Cooperativa Sociale Tiche non ha fini di lucro, persegue esclusivamente fini mutualistici e di solidarietà sociale; e che ispira la sua attività ai contenuti della solidarietà umana e, proponendosi in variati scopi, tra i quali Assistenza ai Disabili e Lotta alla Povertà (a titolo di esempio)

  • ASSISTENZA DISABILI RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
  • LOTTA ALLA POVERTA'

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso l'Ente firmatario;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro, nè il Lavoro di Pubblica Utilità come previsto in virtù di normativa specifica richiedente convenzioni con i Tribunali penali,

Considerato che il progetto individuale definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle esigenze familiari;
 

Le parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di :

  1. promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
  2. promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della
  3. collettività;
  4. favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano condannati ammessi a fruire di misura alternativa alla detenzione, i quali abbiano aderito su base volontaria ad un progetto ripartivo costituito dallo svolgimento di un'attività a favore della collettività, espletato a titolo gratuito,

Articolo 2- Impegno delle parti

L'Ufficio  Distrettuale di Esecuzione penale Esterna di Viterboe Rieti si impegna a:

  • segnalare alla Cooperativa il nominativo di ogni soggetto in esecuzione di pena che aderisce all'attività a favore della collettività, previa acquisizione del consenso dell'interessato;
  • preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessaria supporto, collaborando ove necessaria con la Cooperativa Sociale Tiche per sensibilizzare l'ambiente in cui i condannati saranno inseriti;
  • fornire, su richiesta dell'Ente una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale dello stesso, al fine di poterlo collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dall'Associazione /Ente in base alle proprie finalità sociali;
  • comunicare il nominativo dell'assistente sociale incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con cui l'Ente eventuale necessita;
  • partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra il soggetto in esecuzione di pena ed il contesto in cui è inserito.

La Cooperativa Sociale Tiche compatibilmente con le necessita e le disponibilità, si impegna a:

  • collocare presso la struttura che verrà individuato di volta in volta, il soggetto ammesso in attività di riparazione e le finalità di cui all'articolo 1;
  • prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo inserimento e lo supporti nella svolgimento del compito affidatogli e mantenga i rapporti con 1'UDEPE;
  • definire in accordo con la persona e con il funzionario incaricato dell'UDEPE un Accordo individuale per ogni singolo soggetto condannato che contempli le mansioni alle quali il soggetto verrà adibito all'interno dell'organizzazione, il luogo in cui si svolge, il numero di ore e giornate settimanali o mensili ed ogni altra modalità attuativa dell'inserimento le modalità, accordo che verrà sottoscritto anche dall'interessato;
  • verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessaria, con l'UDEPE e il condannato l'andamento dell'inserimento, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o 1'eventuale interruzione;
  • comunicare trimestralmente all'UDEPE le presenze del condannato;
  • rilasciare al soggetto in esecuzione di pena un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art.2 bis

La Cooperativa Sociale Tiche si impegna ad assumere 1'onere dei premi per l'assicurazione per infortuni derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi, secondo le norme vigenti

Articolo 3- Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. E' da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura. Per ogni controversia inerente l’applicazione o interpretazione del presente atto competente è il Tribunale di Rieti.

Direttore U.D.E.P.E. Viterbo
Maria Biondo

Per il Presidente dell’Associazione Tiche
Il consigliere Tomassetti Ombretta