Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CUNEO e la Caritas Diocesana di Mondovì - 20 ottobre 2023
20 ottobre 2023
TRIBUNALE DI CUNEO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 2749 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso
che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Edmondo PIO, Presidente della sezione penale del Tribunale di Cuneo giusta la delega di cui in premessa del Presidente del Tribunale in data 28.04.2023
e
la CARITAS Diocesana di Mondovì (di seguito denominato Ente) nella persona di Mons. Egidio MIRAGOLI, in qualità di legale rappresentante pro tempore, della Diocesi di Mondovì alla cui struttura appartiene la Caritas Diocesana come ufficio finalizzato alla promozione e al coordinamento di tutte le attività caritative diocesana
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
L'ente consente che n. 20 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso dì sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, consentendo anche ad accogliere eventuali soggetti ammessi alla prova a norma dell’art. 168 bis. c.p.
L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Servizio di accoglienza notturna;
- Assistenza e collaborazione ordinaria nei locali della Cittadella della Carità;
- Manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni della Cittadella della Carità;
- Ritiro generi alimentari presso mense scolastiche e di ospedali, supermercati, imprese, strutture del Banco Alimentare, che si trovino in Piemonte e in Liguria;
- Attività di raccolta, smistamento e stoccaggio di abiti e materiale usato in collaborazione con il “Volontariato Vincenziano di Mondovì”;
- Attività di ritiro e ridistribuzione di mobili usati;
- Supporto allo svolgimento di attività amministrative dell’ufficio (riordino documentazione e archiviazione dati, caricamento dati su software in dotazione, ecc.;
- Supporto alla scuola di italiano e alla scuola di cucito presenti presso la Cittadella della Carità;
- Conduzione di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente, ove necessario per l’espletamento dei servizi assegnati;
- Attività che verranno svolte a livello provinciale.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Oreglia Davide
Bresciano Cristina
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che í condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Cuneo, 20 ottobre 2023
TRIBUNALE DI CUNEO
Edmondo Pio
CARITAS DIOCESANA MONDOVI’
Egidio Miragoli