Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BARI e l'Associazione di Volontariato Angeli della Vita - 10 dicembre 2014 e rinnovo 22 gennaio 2019
22 gennaio 2019
TRIBUNALE DI BARI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 DELLART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014
Premesso
- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la legge n. 67/14 prevede, per l'istituto della "messa alla prova", prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Giovanni Mattencini Presidente del Tribunale di Bari, giusta di cui in premessa
E
L’Ente / Associazione “Angeli della Vita” nella persona del legale rappresentante Dott. Giuseppe Cav. Tulipani;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
L'Ente consente che n. 15 (quindici) condannati alla sanzione/pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati/condannati con sospensione del procedimento penale con "messa alla prova", prestino presso la sede dell'Ente e i presidi di volta in volta predisposti dallo stesso la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di lavoratori di pubblica utilità impiegabili contemporaneamente è di n. 2 (due) unità.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Attività sociali culturali e ricreative di inclusione sociale e di sostegno in favore di famiglie con la presenza di persone diversamente abili. Attraverso l’utilizzo di animali da fattoria si praticano attività e terapie alternative di avvicinamento agli animali presso il sito di Fattoria Sociale dell’Associazione Angeli della Vita ubicato in Via Strada Vecchia per Molfetta s.n.c. ex Statale 16 – Giovinazzo. Inoltre, il sito indicato, è un luogo di aggregazione sociale, di presidio Didattico e visite per le Istituzioni scolastiche;
- Organizzazione di attività ludico ricreative, piccoli eventi equestri e socio culturali nell’ambito di iniziative di Sostegno e Integrazione.
- Poiché l’Associazione Angeli della Vita è abilitata a svolgere attività Antidiscriminazione (ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 9 Luglio 2003, n. 215 poiché iscritta nel Registro Nazionale U.N.A.R. – Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità e riconosciuta un “Nodo Pugliese Antidiscriminazione” a seguito di Deliberazione del 27 Ottobre 2011 n.1061 del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità – Assessorato al Welfare della Regione Puglia , svolge attività di sportello di “cittadinanza attiva” e di Nodo Antidiscriminazione presso la “teca del Mediterraneo” del Consiglio Regionale della Puglia a seguito della convenzione stipulata in data 13 Settembre 2012 e approvata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia in data 27 Marzo 2012 n.60.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova, più precisamente:
Dal Lunedì al Sabato
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
per un totale di n. 6 giorni alla settimana.
Per quanti svolgeranno attività di Sportello di “Cittadinanza Attiva” e di “Nodo Antidiscriminazione” gli orari sono i seguenti:
Dal Lunedì al Giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Margherita Lupo – Coordinatrice Responsabile (tel. 0803113224 – mail: altamura@libero.it)
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
L'Ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di
controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli imputati/condannati con "messa alla prova", curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Entesi impegna altresì a che i Lavoratori di Pubblica Utilità inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
E' obbligatoria l'assicurazione dei Lavoratori di Pubblica Utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;
Art. 5
E' fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai Lavoratori di Pubblica Utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei Lavoratori di Pubblica Utilità con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell'attività di Lavoratori di Pubblica Utilità l'Ente s'impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all'Ufficio locale dell'Esecuzione Interdistrettuale Penale Esterna in modo che lo stesso ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali
responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa:
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova; nonché,
e tra gli altri:
- all' Ente firmatario;
- all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari.
Bari, 10.12.2014
Il Presidente del Tribunale di Bari
Giovanni Mattencini
Il Presidente dell’Ente Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”
Dott. Giuseppe cav. Tulipani
Con successiva integrazione, in data 14/09/2018, l’Ente, rappresentato dalla Presidente Prof.ssa Maria Antonia Lo Giudice, esprime la volontà di proroga della suddetta convenzione alle medesime condizioni e propone tacito rinnovo della stessa, fatta salva la possibilità di recesso di entrambe le parti previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
In data 22/01/2019 il Presidente di Sezione Delegato del Tribunale di Bari Antonio Diella autorizza.