Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PRATO e l'Associazione Giorgio La Pira - 21 giugno 2024 - 1 dicembre 2025
1 dicembre 2025
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PRATO
TRIBUNALE Dl PRATO
E
ASSOCIAZIONE GIORGIO LA PIRA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITÀ
Art. 54 D.LGS. n. 274 del 28.08.2000 e Art. 2 DM 26.03.2001 art. 8 della L. n. 67 del 28.04.2014 e DM n. 88 del 08.6.2015
L'anno 2024 il giorno 21 del mese di 06 in Prato tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Gratteri, Presidente del Tribunale di Prato, giusta Ia delega di cui alia seguente premessa, e I' Associazione G.LA PIRA, di seguito chiamato semplicemente "Ente/Associazione", in persona del legale rappresentante, sig. Elena Pieralli
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del lgs. 274 del 28/08/2000, il Giudice di Pace pub applicare, su richiesta dell'imputato, Ia pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 cp, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare Ia sospensione condizionale della pena alia prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.lgs. 274/2000 e relative convenzioni;
- che in base all'art. 73 comma 5 bis P.R. 309 del1990, inserito dell'art. 4 bis, comma 11ett. g) del DL. 30/12/2005, n. 272 il giudice pub applicare Ia pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla L. 102 del 21/02/2006, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alia pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice pub disporre altresì Ia sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del lgs. 285 del1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla L. 120 del 29/07/2010, prevedono che Ia pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di Iotta alle dipendenze;
- che l'art. 6 comma 7 della 401 del 13/12/1989 (interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con Ia sentenza di condanna peri reati di cui al comma 6 il giudice può disporre Ia pena accessoria di cui all'art. 1comma 1-bis, lettera a, del D.L. 122 del 26/04/1993, convertito, con modificazioni, della L. 205 del 25/06/1993;
- che il L. 122 del1993 aveva previsto all'art. 1bis Ia possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scapi l'incitamento alia discriminazione o alia violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 L. 654 del1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (L. 962 del1967);
- che Ia 67 del 28/04/2014, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2/05/2014 ed entrata in vigore il 17/05/2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, istituto che consente all'imputato di reati puniti con Ia sola pena pecunia ria o con Ia pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. - di richiedere Ia messa alia prova, Ia quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- che a norma dell'art. 464 quater p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all' UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo Ia sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo condotte riparatorie, risarcitorie, con l'affidamento del richiedente al servizio sociale nonché lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che ai sensi dell' 168 bis co. 3 c.p, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del DM 26/03/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del lgs. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale net cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreta Ministeriale;
- che il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della Legge 67 del 2014, adottato in data 8/06/201S, e pubblicato nella G.U. data 2/07/2015, conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della Collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle Amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art. 1comma 1;
- che il Ministero della Giustizia ha delegate i Presidenti dei Tribunali alia stipula delle convenzioni in questione con provvedimento del16/07/2001 e che il DM n. 88 del 8/06/201S prevede identica facoltà di delega del Ministro di Giustizia ai Presidenti di Tribunale;
- che I' Ente denominate in premessa rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nelle norme
- richiamate, inoltre, le Circolari INAIL 11/04/2016 1S, 17/02/2017 n. 8, 12/01/2018 n. 5, 02/03/2018 n. 14 e 10/01/2020 n. 2
si stipula
Ia presente convenzione (di seguito "Ia Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Francesco Gratteri, Presidente Reggente del Tribunale ordinaria di Prato, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e I'ASS.GIORGIO LA PIRA, di seguito chiamato "Ente/Associazione", nella persona del legale rappresentante, sig. ELENA PIERALLI;
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano state condannate con il beneficia della sospensione della pena condizionata allo svolgimento di un'attività non retribuita ovvero siano imputate con sospensione del processo e messe alia prova con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti.
L'Ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto dai DM 26/03/2001 e 8/06/201S n. 88 citati in premessa, hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
- AIUTO NEL SERVIZIO MENSA
- RIOROINO LOCALI MENSA /CORTILE /CUCINA
- PULIZIA E RIOROINO OORMITORIO
In ogni caso il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che l'ente è disponibile a ricevere presso di sé non pub superare il numero delle presenze contemporanee pari a complessivamente 2 unità.
L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale tra le attività di cui sopra Ia persona dovrà dedicarsi, precisando il numero di ore settimanali che saranno svolte presso le seguenti strutture: Ass. Giorgio Ia Pira
Si rappresenta che I’ Ente nella dichiarazione di disponibilità (che invierà per posta
elettronica certificata all'indirizzo pec prot.uepe.prato@qiustiziacert.it) dovrà esplicitare:
- il nominativo del responsabile dell'Ente;
- Ia sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti; l'articolazione dell'orario settimanale;
- eventuali obblighi dell'imputato.
Tale disponibilità deve pervenire all' ULEPE di Prato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento.
Art. 2
Modalità di svolgimento
La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
Per i condannati, l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato D.lgs., indica il tipo e Ia durata del lavoro di pubblica utilità.
Per gli ammessi alia prova, l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati o dei soggetti ammessi alia messa alia prova fa capo a Pieralli Elena
II soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all' Ente. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'ULEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, I’ Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere Ia dignità della persona, conformemente a quanta dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreta legislative.
L'Ente garantisce Ia conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicura, altresì, il rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanta previsto dal D.lgs. 9/04/2008, n. 81.
II soggetto impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a farne USO secondo le istruzioni fornite dall'ente, che provvederà a riscontrarne Ia conformità a quanta previsto dalla norma vigente. L'Ente si impegna altresì a che gli ammessi al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'ente di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'ente, per l'attività in parola ed a valere per gli assegnati, l'assicurazione contra gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella relativa alia responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Relazioni sul lavoro svolto
L'Ente presso cui il condannato o il soggetto ammesso alia messa alia prova presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanta prima all'ULEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato o del soggetto sottoposto alia messa alla prova secondo l'art. 56 del citato Decreto Legislativo.
AI termine del periodo indicato nella sentenza o nell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alia prova, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della
Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione - da inviare all'ULEPE di Prato - che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro di pubblica utilità svolto dal condannato o dal soggetto sottoposto alia messa alia prova. L'ULEPE di Prato ne curerà Ia trasmissione al giudice.
La presenza del soggetto è documentata a cura del responsabile incaricato per I’ Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro nella messa alia prova.
Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte Ia propria attività, I' Ente provvede a raccogliere Ia documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall'art.3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa imputato ed Ente.
Art.7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di Legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà Ia durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alia controparte almeno 6 mesi prima della scadenza, da inviare mediante posta certificata ai seguenti indirizzi pec: prot.tribunale.prato@giustiziacert.it e prot.uepe.prato@giustiziacert.it.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alia Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, direzione generale degli affari penali, e per Ia pubblicazione sui sito web negli elenchi degli enti convenzionati.
Prato, 21/06/2024
II Responsabile dell' Ass. Giorgio La Pira
Elena Pieralli
II Presidente del Tribunale di Prato
Francesco Gratteri
Identificativo della convenzione: 17577174
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
- che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
- che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia di assistenza sociale e volontariato;
- che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 27/7/2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo e nel rispetto dal modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. 27/7/2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicate dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona dalla dottoressa Lucia Schiaretti, Presidente del Tribunale di Prato, giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente ASSOCIAZIONE GIORGIO LA PIRA nella persona del legale rappresentante Elena Pieralli
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
L'Ente consente che n. 1 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L’Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1, comma 2, del D.M. 27 luglio 2023.
- Altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.
- prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
- prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale.
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bi della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L’Ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l’eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art 6
I referenti indicati dall’art. 5 della convezione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all’ufficio esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.
L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Prato, lì 01/12/2025
Il legale rappresentante dell’Ente,
Elena Pieralli
Il Presidente del Tribunale di Prato,
Patrizia Pompei