Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BARI e la Cooperativa Sociale Aliante - 10 luglio 2018
10 luglio 2018
TRIBUNALE DI BARI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
Al SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 DELLART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014
Premesso
- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la legge n. 67/14 prevede, per l'istituto della "messa alla prova", prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Giovanni Mattencini Presidente del Tribunale di Bari, giusta di cui in premessa
E
L’Ente / Associazione Cooperativa Sociale Aliante in persona del Presidente/Direttore Maria Maddalena Pastore la quale dichiara che l’Ente rappresentato è attualmente in possesso dei requisiti d’iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art. 2, comma 3, della Legge Regione Puglia n.11 del 1994;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
L'Ente consente che n. 14 (quattordici) condannati alla sanzione/pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati/condannati con sospensione del procedimento penale con "messa alla prova", prestino presso la sede dell'Ente e i presidi di volta in volta predisposti dallo stesso la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di lavoratori di pubblica utilità impiegabili contemporaneamente è di n. 5 (cinque) unità.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Casa Aliante – Toritto – C.so Diaz n.13 (massimo lavoratori impiegabili contemporaneamente: n.3
- Cura degli spazi interni ed esterni;
- Addetto alla persona;
- Supporto al personale e supporto alle attività laboratoriali;
- Attività di segreteria.
- Sede di Bari – C.so Italia n. 1717/175
- Cura degli spazi interni;
- Supporto al personale e supporto alle attività laboratoriali;
- Attività di segreteria.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova, più precisamente:
- Casa Aliante – Toritto:
Dal Lunedì alla Domenica
Dalle ore 07.00 alle ore 22.00 (il centro è un residenzioale h24 con la possibilità di turnazione) per un totale di n.7 giorni alla settimana. - Sede di Bari:
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per un totale di n. 5 giorni alla settimana.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Maria Maddalena Pastore, Direttore responsabile della Cooperativa Sociale Aliante.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
L'Ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli imputati/condannati con "messa alla prova", curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Entesi impegna altresì a che i Lavoratori di Pubblica Utilità inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
E' obbligatoria l'assicurazione dei Lavoratori di Pubblica Utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;
Art. 5
E' fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai Lavoratori di Pubblica Utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei Lavoratori di Pubblica Utilità con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell'attività di Lavoratori di Pubblica Utilità l'Ente s'impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all'Ufficio locale dell'Esecuzione Interdistrettuale Penale Esterna in modo che lo stesso ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali
responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 10, a decorrere dalla data della sottoscrizione, tacitamente rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione, salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa:
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova; nonché,
e tra gli altri:
- all' Ente firmatario;
- all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari.
Bari, 10.07.2018
Il Presidente del Tribunale di Bari
Giovanni Mattencini
IL DIRETTORE
Dell’Ente Cooperativa Sociale Aliante
Dott.ssa Maria Maddalena Pastore