Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di FORLÌ e il Comune di Modigliana - 11 settembre 2015 - 10 maggio 2023 - 17 luglio 2025
17 luglio 2025
TRIBUNALE DI FORLÌ
CONVENZIONE
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D. M. 26 marzo 2001.
Anche ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis, Codice della strada
PREMESSO
- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 2810812000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 186 Codice della strada, come modificato dalla Iegge 29 luglio 2010 n. 120 -Guida in stato di ebbrezza- al comma 9 bis, prevede che Ia pena detentiva e pecuniaria puòessere sostituita, anche con il decreta penale di condanna, se non vi e opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreta legislative 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato,o presso i centri specializzati di Iotta alle dipendenze.
- che l'art. 2, comma 1, del Decreta Ministeriale 2610312001 , emanate a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreta legislative, stabilisce che l'attivita non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presentile amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreta ministeriale, presso i quali pu6 essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con l'allegata atto ha delegate i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreta Legislative;
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona del dott. Orazio Pescatore, Presidente del Tribunale di Forli, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Modigliana nella persona del Sindaco e legale rappresentante protempore,Sig. Valerio Roccalbegni, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
- II Comune/ I'Ente consente che n.° condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. II Comune / l'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ausilio agli operatori del settore/servizio il quale opera nei confronti di
- II Comune / I'Ente consente che n. 2 ( due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9bis Codice della strada, prestino presso di sé Ia loro attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. II Comune/ l'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, in conformità con quanta previsto dall'articolo 1 del decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ausilio agli operatori del settore/servizio agli operatori del servizio TECNICO/MANUTENTIVO con le seguenti mansioni: prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali e prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico (edilizio, stradale ivi compresi giardini e parchi.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e Ia durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
II Comune/ l''Ente che consente alia prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig. Flavia Magalotti Responsabile Area Tecnica. II Comune / I'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune/ l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attivita potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
II Comune / l'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso aile stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto al Comune / Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed e a carico del Comune / Ente l'assicurazione dei condannati contra gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alle responsabilità civili verso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potra comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente dl Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilita, a termini di Iegge,delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.
Art. 8
La presente convenzione avra Ia durata di anni 1(uno) a decorrere dalla data della sottoscrizione della stessa. Copia della presente convenzione viene trasmessa alia Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell 'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonche al ministero della giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Forlì, 11 settembre 2015
Il legale rappresentante pro tempore del Comune
Valerio Roccalbegni
II Presidente del Tribunale di Forlì
Orazio Pescatore
CONVENZIONE
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, e 2 del D.M. del 26 marzo 2001, dell’art.186 comma 9 bis, Codice della strada, della Legge 28 aprile 2014 n.67 e del D.M. del 8 giugno 2015.
PREMESSO
- Che, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che l’art.2 della legge n.145/2004, nel modificare lart.165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54, commi 2,3,4 e 6 del D.Lgs n.274/2000 e le relative convenzioni;
- Che lart.73 comma 5bis, inserito dall’art.4bis, comma 1, lett. g), del D.L. n.272/2005, ha previsto che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- Che l’art.186 del Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, al comma 9 bis, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'54 del D.Lgs. sopra citato, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- Che l’art.2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54 comma 6, del D.Lgs.274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del qui citato decreto ministeriale;
- Che la Legge 28 aprile 2014 n.67 ha introdotto l’art.168 bis nel codice penale concernente la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato che prevede anche lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- Che l’art.71 del D.Lgs n.150 del 10 ottobre 2022, che sostituisce l’art.53 della Legge 24 novembre 1981 n.689, ha previsto la possibilità, a partire dall’anno 2023, di sostituire con il lavoro di pubblica utilità le pene detentive determinate entro il limite di tre anni;
- Che il Regolamento del Ministero della Giustizia, adottato a norma dell’art.8 della legge 67/2014 con D.M. 8 giugno 2015, stabilisce all’art.2, comma 1, che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del qui citato decreto ministeriale;
- Che il suddetto Regolamento all’art.2, comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.274/2000;
- Che il Ministero della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che l’Ente Comune di Modigliana presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati;
tutto ciò premesso,
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona della dott.ssa MONICA GALASSI, Presidente f.f. del Tribunale di Forlì, con sede in P.zza Beccaria n.1, giusta la delega di cui in premessa, e l’Ente sopra indicato con sede in Modigliana (FC), via Garibaldi n.63, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Giancarlo Dardi, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
X a) Il Comune / l’Ente consente che n° 3 (tre) soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 D.Lgs.274/2000, o messi alla prova ai sensi dell’art.168 bis del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune / l’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ausilio agli operatori del servizio TECNICO/MANUTENTIVO con le seguenti mansioni: prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali e prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico (edilizio, stradale ivi compresi giardini e parchi) nonché riorganizzazione del materiale presente nelle strutture museali;
X b) Il Comune / l’Ente consente che n° 3 (tre) soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186 comma 9bis Codice della strada, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Il Comune / l’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ausilio agli operatori del servizio TECNICO/MANUTENTIVO con le seguenti mansioni: prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali e prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico (edilizio, stradale ivi compresi giardini e parchi) nonché riorganizzazione del materiale presente nelle strutture museali;
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33 comma 2 del D.Lgs.274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, nonché con quanto previsto nel provvedimento di concessione della sospensione del processo con la messa alla prova.
Art. 3
Il Comune / l’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Valeria Liverani, Responsabile dell’Area Tecnica lavori pubblici ed edilizia privata.
Il Comune / l’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune / l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune / l’Ente si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto al Comune / Ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico del Comune / Ente l’assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civili verso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto da questi.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune / Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno 3 mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene depositata alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Forlì, 10.05.2023
Il legale rappresentante pro tempore del Comune/ Ente
Giancarlo Dardi
Il Presidente del Tribunale di Forlì
Monica Galassi
Prot. in data 12.05.2023
Identificativo della convenzione: 17535629
CONVENZIONE
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, e 2 del D.M. del 26 marzo 2001, dell’art.186 comma 9 bis, Codice della strada, della Legge 28 aprile 2014 n.67 e del D.M. del 8 giugno 2015.
PREMESSO
- Che, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che l’art.2 della legge n.145/2004, nel modificare lart.165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54, commi 2,3,4 e 6 del D.Lgs n.274/2000 e le relative convenzioni;
- Che lart.73 comma 5bis, inserito dall’art.4bis, comma 1, lett. g), del D.L. n.272/2005, ha previsto che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- Che l’art.186 del Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, al comma 9 bis, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'54 del D.Lgs. sopra citato, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- Che l’art.2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54 comma 6, del D.Lgs.274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del qui citato decreto ministeriale;
- Che la Legge 28 aprile 2014 n.67 ha introdotto l’art.168 bis nel codice penale concernente la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato che prevede anche lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- Che l’art.71 del D.Lgs n.150 del 10 ottobre 2022, che sostituisce l’art.53 della Legge 24 novembre 1981 n.689, ha previsto la possibilità, a partire dall’anno 2023, di sostituire con il lavoro di pubblica utilità le pene detentive determinate entro il limite di tre anni;
- Che il Regolamento del Ministero della Giustizia, adottato a norma dell’art.8 della legge 67/2014 con D.M. 8 giugno 2015, stabilisce all’art.2, comma 1, che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del qui citato decreto ministeriale;
- Che il suddetto Regolamento all’art.2, comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.274/2000;
- Che il Ministero della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che il COMUNE DI MODIGLIANA presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati;
tutto ciò premesso,
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona della dott. Massimo DI PATRIA, Presidente del Tribunale di Forlì, con sede in P.zza Beccaria n.1, giusta la delega di cui in premessa, e l’Ente sopra indicato con sede in Modigliana (FC) Via Garibaldi n. 63 nella persona del legale rappresentante, Giancarlo Dardi, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
a) Il Comune / l’Ente consente che n° 2 ( due ) soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 D.Lgs.274/2000, o messi alla prova ai sensi dell’art.168 bis del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune / l’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ausilio agli operatori dell’Area Tecnica servizio tecnico manutentivo e agli operatori dell’area Amministrativa servizio cultura biblioteca.
b) Il Comune / l’Ente consente che n° 2 ( due ) soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186 comma 9bis Codice della strada, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Il Comune / l’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ausilio agli operatori dell’Area Tecnica servizio tecnico manutentivo e agli operatori dell’area Amministrativa servizio cultura biblioteca.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33 comma 2 del D.Lgs.274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, nonché con quanto previsto nel provvedimento di concessione della sospensione del processo con la messa alla prova.
Art. 3
Il Comune che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Ing. Valeria Liverani, Coordinatore Responsabile dell’Area Tecnica e la dott.ssa Camilla Pesci, Responsabile dell’Area Amministrativa.
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune / l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico del Comune / Ente l’assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civili verso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da questi.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune / Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 2 ( due ) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Copia della presente convenzione viene depositata alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Forlì, 15/07/2025
Il legale rappresentante del Comune di Modigliana
Giancarlo Dardi
Il Presidente del Tribunale di Forlì
Massimo Di Patria