Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BARI e la Diocesi di Conversano-Monopoli - 22 aprile 2015 e integrazioni 20 dicembre 2019 e 30 agosto 2023 - 22 aprile 2025 - 9 giugno 2025
9 giugno 2025
TRIBUNALE DI BARI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
Al SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 DELLART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014
Premesso
- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la legge n. 67/14 prevede, per l'istituto della "messa alla prova", prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Giovanni Mattencini, Presidente del Tribunale di Bari, giusta di cui in premessa
E
L’Ente/Associazione Diocesi di Conversano-Monopoli con sede in via San Domenico n.18/C, Tel. 080/9306865 nella persona del direttore della Caritas Diocesana Don Michele Petruzzi, direttore pro-tempore.
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
L'Ente consente che n. 2 (due) condannati alla sanzione/pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di lavoratori di pubblica utilità impiegabili contemporaneamente è di n. 2 (due).
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Carico e scarico di prodotti alimentari AGEA;
- Distribuzione viveri alle parrocchie della Diocesi di Conversano-Monopoli;
- Giardinaggio;
- Pitturazione locali;
- Centro di accoglienza sito in Monopoli in Vico Purgatorio n. 8
- Centro di accoglienza sito in Monopoli in Via Kennedy n. 10 (Bene confiscato alla mafia);
L’orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova, più precisamente:
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 Per un totale di n. 6 giorni alla settimana.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Don Michele Petruzzi
- Galizia Antonia
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
L’Ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all’Ufficio locale dell’Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 – telefono: 080/5010434 – mail: uepe.@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell’esecuzione dell’attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell’Esecuzione Penale Esterna. L’Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale dell’Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale degli imputati/condannati con “messa alla prova”, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i Lavoratori di Pubblica Utilità inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
E’ obbligatoria l’assicurazione dei Lavoratori di Pubblica Utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.;
Art. 5
E’ fatto divieto all’ Associazione di corrispondere ai Lavoratori di Pubblica Utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei Lavoratori di Pubblica Utilità con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l’esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell’attività di Lavoratori di Pubblica Utilità l’Ente s’impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all’Ufficio locale dell’Esecuzione Interdistrettuale Penale Esterna in modo che lo stesso ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 5, a decorrere dal 22.04.2015., salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa:
- al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova; nonché,
e tra gli altri:
- all’ Ente firmatario;
- all’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari.
22.04.2015
Il Presidente del Tribunale di Bari
Giovanni Mattencini
Il Presidente
Michele Petruzzi
Con successiva integrazione, in data 20/12/2019, il Direttore dell’Ente, Don Michele Petruzzi, esprime la volontà di rinnovo della suddetta convenzione alle medesime condizioni e propone il tacito rinnovo della stessa, fatta salva la possibilità di recesso per entrambe le parti, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
La suddetta proposta viene autorizzata dal Presidente di Sezione Delegato del Tribunale di Bari dott. Antonio Diella in data 24/01/2020.
Con una ulteriore integrazione, in data 30/08/2023, il Direttore dell’Ente, Don Michele Petruzzi comunica ulteriori sedi in cui gli imputati\condannati possono svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità:
- Centro di accoglienza Casa Emmaus sito in Monopoli in Via Cappuccini n.61;
- Centro di accoglienza Don Gesumino e Anna Caprera sito in Monopoli in Vico Purgatorio n.8;
- Centro di accoglienza sito in Monopoli in Via Baione n. 27 (bene confiscato alla mafia);
- Centro socio educativo il Piccolo David in via Pisonio n. 49/51 Monopoli;
- Centro socio educativo il Piccolo David in c.so Garibaldi n.60 Rutigliano;
- Tutte le parrocchie della Diocesi: Conversano, Monopoli;
- Sedi Progettuali di volta in volta identificabili.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Carico e scarico di prodotti alimentari AGEA;
- Distribuzione viveri alle parrocchie della Diocesi di Conversano-Monopoli;
- Giardinaggio;
- Pitturazione locali;
- Sostegno scolastico.
Con riferimento alle parrocchie appartenenti alla Diocesi di Conversano-Monopoli viene allegato il seguente elenco.
- Conversano 70014 (S.M. Assunta, M. SS. Del Carmine, M. SS. Addolorata, Maris Stella, S. Andrea, S. Cuore di Gesù)
- Monopoli 70043 (M. SS. Della Madia, SS. Pietro e Paolo, S.M. Amalfitana, S. Antonio, S.M. Del Carmine, S. Cuore, Regina Pacis, S. Franc. Da Paola, S. Anna, M. Regina, Sacra famiglia, S. Lucia, M. del Rosario)
- Alberobello 70011 (SS. Medici, S. Antonio, S. Vito Martire)
- Castellana Grotte 70013 (S. Leone Magno, S- Francesco D’Assisi, S.M. Del Caroseno, Il Salvatore)
- Cisternino 72014 (S. Nicola, S. Giuseppe, M. SS. Immacolata)
- Fasano Sud (S.M. Del Carmine, S.M. Di pozzo faceto, S. Cuore di Gesù, M. SS. Del rosario)
- Noci 70015 (M.SS. Della natività, S. Domenico, SS. Nome di Gesù)
- Polignano a Mare 70044 (S.M. Assunta, S. Antonio, SS. Medici)
- Putignano 70017 (S. Pietro, S.M. Del Carmine, S. Domenico, S. Filippo Neri)
- Rutigliano 70018 (S.M. della Colonna, S. Domenico, M. SS. Addolorata, Cuore immacolato)
- Turi 70010 (S.M. Assunta, S. Giovanni Battista, M. SS. Ausiliatrice)
Caritas Conversano Monopoli
Prot. n. 17
Oggetto: Richiesta di proroga della convenzione per i Lavori di Pubblica Utilità-Conferma disponibilità.
Con riferimento alla convenzione già stipulata in data 22.04.2015, con proroga 24/01/2020 ed integrazione 30/08/2023, tra Codesto Tribunale, nella persona del Presidente Dott.Giannuzzi e lo scrivente "Ente Caritas Diocesi di Conversano Monopoli", con sede in Monopoli alla Via Cappuccini n. 61, nella persona del direttore della Caritas Diocesana Don Michele Petruzzi, si esprime la volontà di rinnovo della suddetta convenzione secondo quanto di seguito indicato:
ad integrazione della stessa, si comunicano le sottoelencate sedi quali luoghi in cui gli imputati\condannati possono svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità:
- Centro di accoglienza Casa Emmaus sito in Monopoli in Via Cappuccini n. 61,
- Centro di accoglienza (dormitorio) sito in Monopoli Via Kennedy n. 10 (bene confiscato alla mafia);
- Centro di accoglienza Via Baione n. 27 70043 Monopoli i (bene confiscato alla mafia);
- Centro socio educativo il Piccolo David Via Pisonio n. 49/51 Monopoli;
- Spazio Gioco Al Passo dei Piccolo i Via Pisonio 49/5170043 Monopoli;
- Casa della Canta' e mensa Via Forno Comunale n. 33 70010 Turi;
- Casa della Canta' e mensa Via Bertani 72015 Pezze di Greco;
- Centro di ascolto e centro di accoglienza S.M. La Nova Via S. M. La Nova 70014 Conversano;
- Casa di accoglienza Vico Schiavelli 70014 Conversano (bene confiscato alla mafia);
- Emporio della solidarietà Via Lepanto 70043 Monopoli;
- Tutte le parrocchie della Diocesi: Conversano, Monopoli (vedi allegato); Sedi Progettuali di volta in volta identificabili.
Si rende opportuna la precisazione relativa all'art. 1 della citata convenzione in riferimento alle attività che si svolgono nelle diverse sedi, e al numero di lavoratori impiegabili ovvero l'art. 1 è modificato come segue:
a [omissis]".
L'ente consente che n. 15 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n.15 unità.
L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo i del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- carico e scarico di prodotti alimentari AGEA;
- distribuzione viveri alle parrocchie della Diocesi di Conversano-Monopoli,
- giardinaggio;
- pitturazione locali;
- sostegno scolastico;
- accoglienza indigenti;
- pulizia degli ambienti.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal giorno di lunedì al giorno di domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle ore dalle ore 15.00 alle ore 20,00 per un totale di n 7 giorni alla settimana.
[omissis] ".
L'inserimento di ciascun condannato nelle specifiche attività sarà attivato previo colloquio conoscitivo con un referente/volontario Caritas formato.
L'Ente rappresenta la propria disponibilità alla revisione dell'intero articolato della convenzione in essere, qualora la S.V., ne ravvisi l'opportunità.
L'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.
Monopoli, 22/04/2025
Direttore Caritas
Don Michele Petruzzi
Identificativo della convenzione: 17523793
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'i 68-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore 'della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma i del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma I del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Anna De simone, Presidente del TRIBUNALE DI BARI giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente DIOCESI CONVERSANO MONOPOLI che interviene nella persona di Michele Petruzzi per delega del Legale Rappresentante dell'Ente
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
L'Ente consente che n. 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 9, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88 /2015.
Servizi inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma,per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88 /2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali. finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché I a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 8 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Bari, lì 09/06/2025
Per delega del Legale Rappresentante,
Michele Petruzzi
Il Presidente del TRIBUNALE DI BARI,
Anna De Simone
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa:
- Casa della carità - via forno comunale n. 33
- Centro di ascolto - via s.m.la nova
- Diocesi conversano monopoli - via cappuccini n. 61
- Casa di accoglienza - vico schiavelli
- Spazio gioco al passo dei piccoli - via pisonio 49/51
- Dormitorio via kennedy - via kennedyn. 10
- Centro di accoglienza casa emmaus - via cappuccini 61
- Centro socio educativo il piccolo david - via pisonio 49/51
- Emporio della solidarietà - via lepanto