Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROVERETO e Garda 2015 Società Cooperativa Sociale di Riva del Garda - 30 novembre 2016
30 novembre 2016
TRIBUNALE DI ROVERETO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 E DELL’ART. 168-BIS DEL CODICE PENALE.
Premesso che
- l'art. 33 c. 1 lett. d) e c. 3 lett. h) della legge 29 luglio 2010 n. 120 del 2010, nel riformare gli artt. 186 e 187 del codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente;
- l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell' artt. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
L.28 aprile 2014 n.167 art. 3 ha inserito dopo l’art.168 del codice penale l’art.168-bis ( sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) che al primo comma stabilisce che: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
Al terzo comma stabilisce che : “La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore”.
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Garda 2015 società cooperativa sociale di Riva del Garda presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo e dall’ art. 168 bis del codice penale.
tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto,
Tra
Il Tribunale di Rovereto, C.F. - P. IVA n. 85004580222, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott. Corrado Pascucci, domiciliato per la carica in Rovereto, Corso Rosmini n° 65;
e
Garda 2015 società cooperativa sociale di Riva del Garda, C.F. - P. IVA n. 02209930227 nel seguito indicato come Azienda, nella persona del Presidente dott. Claudio Molinari domiciliato per la carica in Riva del Garda, via S. Nazzaro n° 47 autorizzata da deliberazione del Consiglio di amministrazione,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Azienda consente che sino ad un massimo di n. 9 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della legge 120/2010 o imputati beneficiari dell’art.168 bis del codice penale citati in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Azienda esprimerà di volta in volta preliminarmente il proprio assenso all’accoglimento del condannato o imputato.
L’Azienda specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Manutenzione aree verdi;
- Attività di pulizie edifici scolastici e/o strutture private;
- Supporto al Centro del Riuso Permanente.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
La Cooperativa Garda 2015, che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2011, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Garda 2015 per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di un incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi.
Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.
Garda 2015 si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari in funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Azienda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Azienda si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all’Azienda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell’Azienda che essa provveda all’assicurazione dei condannati, presso l’INAIL, per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alla copertura assicurativa mediante polizza collettiva con riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, e ha termine fino a quando una delle parti non recede per iscritto dalla presente convenzione, con comunicazione da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Le Parti danno atto che il presente atto non è soggetto a registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1 Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, in quanto posto in essere tra Azienda e Ministero per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.
Esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.
Il presente atto, composto di sei pagine dattiloscritte viene letto, confermato e sottoscritto.
Rovereto, 30.11.2016
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROVERETO
Dott. Corrado Pascucci
Il PRESIDENTE DI GARDA 2015 DI RIVA DEL GARDA
Dott. Claudio Molinari