Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di AVELLINO e la Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso – 2 luglio 2020

2 luglio 2020

TRIBUNALE DI AVELLINO
 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCI S. MARIA DEL SOCCORSO

E

TRIBUNALE DI AVELLINO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 D.LGS.28.08.2000 N. 274 E ART. 2 D.M. GIUSTIZIA 26.03.2001; DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90; DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA; DELL’ART. 165 C.P. e ARTT. 168 BIS E SS. C.P. – 464 BIS C.P.P. ATTIVITÀ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

L’anno 2020, il giorno 2 del mese di luglio, alle 11.00, nell’aula del Tribunale di Avellino;

T R A

Il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nelle persone del Presidente del Tribunale di Avellino dr. Vincenzo BEATRICE

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Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso, in persona del Governatore della Confraternita e legale rapp.te p.t. sig. Di Lauri Domenico, oggi è presente con delega per la sottoscrizione della presente convenzione il sig. Torinese Imperiale Gerardo.

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART.1

 La Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, consente che i condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, ovvero gli imputati che abbiano ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita a favore della collettività ai sensi delle norme sopra richiamate, per un massimo di n. 4 unità annue e fino ad un massimo di n. 2 unità contemporaneamente;

ART. 2

 La Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso è la struttura di riferimento presso la quale si svolgeranno i lavori di pubblica utilità individuati tra quelli compresi negli ambiti di intervento indicati dall’art. 1 del D. Min. Giustizia del 26 marzo 2001 ed in particolare:

  • Soccorso e trasporto sanitario ordinario con ambulanze e mezzi attrezzati;
  • Trasporto ed attività sociali dirette alla popolazione;
  • Segreteria, centralino e tenuta sede;
  • Attività di Protezione Civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
  • Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità della persona sottoposta alla misura.

Ai fini di cui al comma 1, l’UEPE - Ufficio locale per l'Esecuzione Penale Esterna - si impegna a trasmettere al Presidente della Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso una scheda di presentazione del condannato o dell’imputato recante l’indicazione della durata della pena, del tempo che la persona può dedicare all’attività di pubblica utilità, della specifica professionalità della stessa, nonché ogni altro elemento utile a consentirne una collocazione adeguata alle sue esigenze di vita ed a quelle organizzative della Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso.

Alla luce delle indicazioni di cui al comma 2, il Presidente, o un suo delegato, ove non vi abbia già provveduto l’Autorità Giudiziaria competente, individua le concrete modalità di svolgimento dell’attività comunicandole al condannato o imputato e, per conoscenza, all’UEPE.

ART. 3

 L’avvio del lavoro di pubblica utilità viene formalizzato mediante la sottoscrizione, ad opera dei soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) del presente comma, di una lettera contratto recante:

  1. Il nome del condannato o imputato;
  2. Le generalità del Presidente p.t. sul quale grava la responsabilità del corretto andamento dell’attività sostitutiva e del mantenimento dei rapporti con l’UEPE;
  3. Il nome dell’operatore UEPE incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con il quale la Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
  4. Il nome del coordinatore e del referente operativo della Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso, incaricato dei compiti di cui al comma 2 punti 1) e 2) del presente articolo;
  5. La sede presso la quale si svolgeranno le attività di pubblica utilità, la data di avvio e di prevista conclusione e le modalità di articolazione temporale delle stesse.

Ai fini dell’adempimento della prestazione lavorativa del condannato o imputato, il Presidente della Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso individua:

  • Un coordinatore nella persona del responsabile competente del servizio della struttura presso la quale il condannato o imputato dovrà prestare la propria attività, che curerà che essa sia conforme a quanto previsto dalla convenzione, che assicurerà il rispetto delle norme relative all’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo la responsabilità civile verso i terzi;
  • Un referente operativo, scelto dal predetto responsabile del servizio interessato allo svolgimento dell’attività lavorativa di pubblica utilità avente il compito di:
  • Fornire al condannato o imputato un’assistenza professionale adeguata ai compiti da svolgere mediante spiegazioni teoriche e/o dimostrazioni pratiche in ordine alle modalità esecutive del lavoro, all’utilizzo delle attrezzature necessarie ed ai connessi rischi in termini di sicurezza;
  • Fornire adeguata informazione sulle vigenti norme in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Rilevarne la presenza mediante l’apposito registro di cui all’allegato 2, da trasmettere mensilmente all’UEPE;
  • Segnalare, per il tramite del responsabile del servizio preposto allo svolgimento del lavoro di p.u., all’Ufficio del Personale della Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso eventuali infortuni intervenuti durante lo svolgimento dell’attività con obbligo per il responsabile di informarne a sua volta l’UEPE;
  • Segnalare tempestivamente, al responsabile del servizio preposto allo svolgimento del lavoro di p.u., eventuali violazioni o trasgressioni, da parte del condannato o imputato, del piano di lavoro concordato con obbligo per il responsabile di servizio di informarne a sua volta l’UEPE.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità la Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso mette a disposizione dei condannati o imputati le strutture e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme a tutela dell’integrità fisica (sicurezza del lavoro) e morale dei condannati o imputati, garantendo, altresì, ove prevista, la vigilanza sanitaria preliminare e periodica.

In nessun caso l’attività lavorativa di p.u. può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Trimestralmente ed al termine dell’esecuzione della pena il Presidente della Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso relaziona sullo svolgimento del lavoro di p.u. e riferisce all’operatore dell’UEPE ogni informazione utile per la stesura della relazione periodica e conclusiva sull’effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato o imputato.

ART. 4

 La Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso fornisce ai condannati o imputati, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali mediante l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, con polizza assicurativa. Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa la Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso si impegna a segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al competente istituto assicurativo.

ART. 5

 L’UEPE assolve agli adempimenti previsti dall’art. 118 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (regolamento sull’ordinamento penitenziario; centro di servizio sociale) nei limiti del regime proprio della misura. In particolare coordina le attività di sua competenza con quelle delle altre istituzioni e servizi coinvolti nell’applicazione della misura al fine di armonizzare le modalità esecutive con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato o così come previsto dall’art. 54 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 sulla competenza penale del Giudice di Pace.

L’UEPE, in caso di rilevazione di problematiche socio – sanitarie, previa acquisizione del consenso del condannato o imputato, provvede ad inviare lo stesso ai servizi socio-sanitari del territorio secondo le specifiche competenze per un’eventuale presa in carico.

L’UEPE informa, altresì, con tempestività il P.M. competente per l’esecuzione in ordine ad ogni trasgressione della misura sostitutiva o ad eventi significativi che incidono o pregiudicano la regolare prestazione dell’attività lavorativa.

L’UEPE, previa delega del Giudice competente, autorizza permessi giornalieri od orari per documentati motivi familiari, di salute, di lavoro o di studio, urgenti ed indifferibili, avendo cura di indicare contestualmente le modalità di recupero degli stessi e di darne comunicazione al P.M. competente per l’esecuzione e alla Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso e relaziona sull’esatto adempimento a fine pena.

ART. 6

 Nessun onere e/o responsabilità potrà essere a carico del Ministero della Giustizia.

ART. 7

 La presente convenzione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata alla scadenza, anno per anno.

ART. 8

 Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione fornendo preavviso con anticipo di almeno due mesi.

Nel caso in cui il recesso avesse ripercussioni sui programmi in corso di esecuzione di pena, sarà indispensabile attendere, in ogni caso, il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

ART. 9

 Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione o esecuzione della presente convenzione viene stabilita la competenza del Tribunale di Avellino.

Il presente atto, essendo privo di contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell’art. 4 Tariffa parte seconda D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Avellino, 2 luglio 2020

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Tribunale
dott. Vincenzo BEATRICE

Per il Governatore della Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso
Legale Rappresentante p.t.
Torinese Imperiale Gerardo – delegato