Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di RAVENNA e l'Ente Pubblica Assistenza Città di Lugo- 19 dicembre 2013 - 4 dicembre 2025 - 12 dicembre 2025 - 7 gennaio 2026
7 gennaio 2026
TRIBUNALE RAVENNA
CONVENZIONE TRA PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' Dl LUGO E IL TRIBUNALE DI RAVENNA
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, 2 DEL DM 26 MARZO 2001 E 224 BIS DEL D.LGS 285/1992 COME MODIFICATO DALLA L. 102/2006
Premesso che:
- a norma dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 205, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso 1 quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
considerato che
L'ente Pubblica Assistenza Citta' Dl Lugo, presso la quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,
SI STIPULA
la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Bruno Gilotta, Presidente del Tribunale Ordinario di Ravenna, con sede legale a Ravenna — Via G. Falcone n.67 , giusta la delega di cui in premessa e PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' Dl LUGO con sede in LUGO , nella persona del Sig. LIZZA GIOVANNI. Presidente pro tempore, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' Dl LUGO consente che un numero massimo di 2 condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, presso la propria sede Sita in Via Piratello 102 a Lugo (RA).
I soggetti presteranno la loro attività con le caratteristiche previste dall'art. 1 coadiuvando gli operatori della struttura con le seguenti mansioni:
pulizia esterna e interna sede ed autorimessa attigua. Manutenzione area verde attigua alla sede, pulizia interna ed esterna degli automezzi, pulizia delle attrezzature sanitarie e non presenti in sede, disinfezione ambulanze
L'Associazione PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' Dl LUGO avendo come attività principale il trasporto sanitario di infermi, anziani e disabili, e quindi di fasce deboli, prevedendo nel proprio Statuto una condotta morale incensurabile, si riserva, al fine dell'ammissione del condannato presso i propri servizi, di valutare i precedenti penali, nonché i carichi penali pendenti al momento della presentazione della relativa istanza.
Art.2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 quali incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono: 1) Lizza Giovanni (di seguito "il Coordinatore");
i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI LUGO si impegna ad assicurare il rispct.to delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' Dl LUGO si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente PUBBLICA ASSISTENZA ClTTA' Dl LUGO di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Ente PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI LUGO l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene depositata alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché a] Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.
Ravenna, 19/12/2013
Per l’Ente P.A. CITTA’ DI LUGO
Il Presidente – Giovanni Lizza
Per il Tribunale di Ravenna
Il Presidente – Bruno Gilotta
Identificativo della convenzione: 17587838
Convenzione tra il TRIBUNALE DI RAVENNA
e
l'Ente PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI LUGO
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;
- che l'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
Si stipula
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Giovanni Trere', Presidente del TRIBUNALE DI RAVENNA ,
giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI LUGO (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Giovanni Lizza nato a il identificato mediante documento personale di identità n. in qualità di legale rappresentante:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
1 . Pubblica assistenza città di lugo odv - via piratello 102
Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
Maria Pia Bianco
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati,
curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’ esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Ravenna, lì 04/12/2025
Il legale rappresentante dell’Ente,
Giovanni Lizza
II Presidente del TRIBUNALE DI RAVENNA,
Giovanni Trere'
Identificativo della convenzione: 17587840
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Giovanni Trere', Presidente del TRIBUNALE DI RAVENNA giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI LUGO nella persona del legale rappresentante Giovanni Lizza
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da
elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.
Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma,per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano l a disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare l a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché l a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità·e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Ravenna, lì 04/12/2025
Il legale rappresentante dell’Ente,
Giovanni Lizza
II Presidente del TRIBUNALE DI RAVENNA,
Giovanni Trere'
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
- Pubblica assistenza città di lugo odv - via piratello 102
Identificativo della convenzione: 17598780
Convenzione tra il TRIBUNALE DI RAVENNA
e
l'Ente PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI LUGO
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;
Si stipula
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Giovanni Trere', Presidente del TRIBUNALE DI RAVENNA , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI LUGO (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Giovanni Lizza in qualità di legale rappresentante:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 1 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
1 . Pubblica assistenza città di lugo odv - via piratello 102
Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
Maria Pia Bianco
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’ esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Ravenna, lì 12/12/2025
Il legale rappresentante dell’Ente,
Giovanni Lizza
II Presidente del TRIBUNALE DI RAVENNA,
Giovanni Trere'
Identificativo della convenzione: 17609316
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’ art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott Giovanni Trere', Presidente del TRIBUNALE DI RAVENNA , giusta
delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI LUGO nella persona del legale rappresentante Giovanni Lizza
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 1 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n.689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
Prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’ organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Ravenna, lì 07/01/2026
Il legale rappresentante dell’Ente,
Giovanni Lizza
II Presidente del TRIBUNALE DI RAVENNA,
Giovanni Trere'
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
- Pubblica assistenza città di lugo odv - via piratello 102