Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO e il Comune di Santa Lucia del Mela - 11 giugno 2020 - 9 ottobre 2025
9 ottobre 2025
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Prot. 1670 del 11/06/2020
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
Ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8-bis del C.d.S., dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e degli artt.168-bis, 168-ter e 168-quater C.P. (legge n. 67/2014)
TRA IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
E
IL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Premesso che
- a norma degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis Codice della Strada le pene detentive e pecuniarie per detti reati possono essere sostituite dal giudice con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D. lgs. 274/2000 n. 274, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- a seguito della legge n.67 del 28.04.2014, è stato introdotto, con l’art.168, bis, nel ns. Ordinamento Giuridico l’Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, che costituisce un modulo alternativo di definizione della vicenda processuale, rispondente ad esigenze specialpreventive e riparative del danno cagionato dalla condotta illecita. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Nell’ambito degli impegni del relativo programma di trattamento ai sensi dell’art.464 bis c.p.p., è, infatti, previsto lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità (art.168 bis 3° comma), quale “prestazione gratuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazione, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- L’art. 2 c.1 del Regolamento d’esecuzione, adottato ai sensi dell’art.8 della l.67/14, con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n.88, prevede che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale;
- il Ministro della Giustizia, con atto del 16/7/2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del Lavoro di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva di pena per i reati previsti agli artt.186 e 187 del nuovo Codice della Strada e con atto del 09.09.2015 ha ampliato la delega prevedendo anche la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova;
- che l’UEPE si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva e quale attività non retribuita in favore della collettività durante la messa alla prova, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa, favorendo i contatti tra loro ed i Tribunali, oltre a svolgere funzioni di coordinamento nella fase esecutiva della sanzione sostitutiva e compiti di controllo e accompagnamento nel corso della messa alla prova;
Tutto ciò premesso quale parte integrante della presente convenzione,
considerato che
l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del decreto legislativo n.274/2000 ovvero dall’art.1 comma 1 del D.M. nr.88/2015,
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Giovanni DE MARCO, Presidente del Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) ed il Comune di Santa Lucia del Mela nella persona del legale rappresentante Avv. Matteo Sciotto (di seguito “l’Ente”)
si conviene quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente consente, secondo quanto meglio descritto nell'allegato tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione che fa parte integrante della presente convenzione, l’inserimento di condannati e/o imputati, sia alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 – 187 C.d.S., sia nell’ambito della Messa alla Prova come citato in premessa, presso le proprie strutture, ai fini dello svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività.
Tali attività dovranno avere per oggetto le prestazioni di lavoro previste dall’articolo 1 del decreto ministeriale 26.03.2001 e dall’art.2 c.4 del decreto ministeriale 8.06.2015 n.88.
Art. 2
Modalità di svolgimento
Divenuto definitivo il provvedimento con il quale il condannato è sottoposto al lavoro di pubblica utilità e/o intervenuto il provvedimento di sospensione del procedimento per messa alla prova, sarà cura del Tribunale inviare il dispositivo all’Ente.
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati e/o imputati in conformità con quanto disposto nella sentenza, nel decreto penale di condanna o nel programma di trattamento art.464 bis c.p.p., nonché secondo uno specifico progetto che l’Ente elaborerà e/o ha elaborato con la collaborazione e secondo le indicazioni specificamente impartite dall’Ufficio di Esecuzione penale esterna di Messina.
A tal fine l’Ente, ricevuto dall’Autorità Giudiziaria il provvedimento di condanna e/o di sospensione del procedimento per messa alla prova, prenderà contatto con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina allo scopo di elaborare e/o avviare, con la partecipazione del condannato/imputato, il programma lavorativo. Detto programma dovrà essere funzionale agli scopi sociali e di volontariato dell’Ente.
Il lavoro di pubblica utilità avrà una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di detenzione e considerando un giorno di lavoro di pubblica utilità corrispondente a due ore di attività lavorativa, ovvero uguale alla durata indicata nel provvedimento di sospensione del procedimento per la messa alla prova ai sensi dell’art.464 quinquies c.p.p.
Nella predisposizione del progetto di lavoro di pubblica utilità, si dovrà tenere conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato/imputato. Per quanto riguarda poi la sanzione sostitutiva del L.P.U. essa non può avere una durata di più di sei ore settimanali. Su richiesta del condannato – o comunque con il consenso di quest’ultimo – e previa approvazione dell’Autorità Giudiziaria procedente, per il tramite dell’UEPE (fermo restando che due ore di lavoro equivalgono ad una giornata lavorativa) potrà prevedersi un maggiore numero di ore lavorative settimanali. Riguardo alla messa prova l’attività non retribuita in favore della collettività non potrà avere una durata inferiore a dieci giorni, anche non continuativi. In entrambi i casi la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le otto ore.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, e dal comma1 dell’art.3 del D.M. 8 giugno 2015 n.88, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato/imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono da individuare nel Presidente dell’Ente, il quale potrà delegare tali funzioni ad altro soggetto, organico all’Ente, indicandolo specificamente nel programma lavorativo di cui all’art. 2 della presente Convenzione.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all’U.E.P.E. eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del d.lv. 274/2000.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze e per i volontari in servizio presso l’Ente medesimo, ove tali servizi siano già predisposti.
L’Ente si impegna, altresì, a rispettare tutti le ulteriori prescrizioni descritte all’art.3 D.M. nr.88/2015.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
É fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. É obbligatoria ed è a carico dell’Organizzazione ospitante l’assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. E’ a carico dell’Ente provvedere, in caso di sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.
Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
Il lavoro di pubblica utilità si svolge conformemente al programma lavorativo di cui all’art. 2 della presente Convenzione e sotto la vigilanza dell’Ufficio di Esecuzione penale esterna di Messina.
L’Ente ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’Autorità Giudiziaria procedente ed all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, e o dell’impegno dell’imputato, secondo l’art. 56 del decreto legislativo 274/2000 (ed in particolare se il condannato/imputato, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo di lavoro o se ne allontani, se si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Altresì, l’Ente segnalerà con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3, c.6 del D.M.
In tal caso, d’intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art.464 – quinquies del codice di procedura penale.
Art. 7
Impegni conclusivi
Al termine dell’esecuzione della sanzione e/o del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità nel procedimento di sospensione per messa alla prova, il soggetto incaricato ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative del condannato/imputato e di impartire a costoro le relative istruzioni dovrà redigere una relazione - da inviare all’U.E.P.E. - che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato/imputato. Sarà cura dell’U.E.P.E., sulla scorta di detta relazione e delle opportune verifiche, informare senza ritardo l’Autorità Giudiziaria procedente.
Art. 8
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione prima del termine previsto in caso di cessazione dell’attività.
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.4 c.3 del D.M. n.88/2015.
Art. 9
Durata della Convenzione ed oneri
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.
Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.
Copia della presente Convenzione sarà trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero come sancito dall’art.5 D.M. nr.88/2015, viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente (U.E.P.E.).
Barcellona P.G., lì 11/06/2020
Il Rappresentante dell’Ente
Avv. Matteo Sciotto
Il Presidente del Tribunale di Barcellona P.G.
Dott. Giovanni De Marco
Identificativo della convenzione 17527434
CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
E
L’Ente COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art.2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- Che a norma dell’art. 54 del D. lvo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del D. lvo n. 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convezioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni o gli Enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che il Ministro della Giustizia, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Antonino Orifici, Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente COMUNE SANTA LUCIA DEL MELA (di seguito “l’Ente”), nella persona del dott. Matteo Sciotto, nato il -omissis- identificato mediante - omissis- in qualità di legale rappresentante
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente consente, che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Comune di Santa lucia del Mela- via Pietro Nenni
Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato; prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi i giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- Comune di Santa lucia del Mela- piazza Duomo
Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato; prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi i giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il Giudice, a norma dell’art.33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
-ROSALIA ANNA CALABRESE
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del d.lv. 274/2000.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
É fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
É obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a temini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente Convenzione sarà trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia- Direzione Generale degli affari interni.
Barcellona P.G., lì 09/10/2025
Il Rappresentante dell’Ente
Matteo Sciotto
Il Presidente del Tribunale
Antonino Orifici
Identificativo della convenzione 17548617
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
Ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia.
Premesso
Che nei casi previsti dall’art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell’imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti ed organizzazioni anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che sensi dell’art.8 della legge 28 aprile 2014, n.67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 Giugno 2015 n.88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art.2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento del Lavoro di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art.168 bis codice penale;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Antonino Orifici, Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, giusta delega di cui all’atto in premessa e l’Ente COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA nella persona del legale rappresentante Matteo Sciotto
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 2 dislocate sul territorio come da elenco allegato. L’Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art.2 comma 4 del DM n.88/2015:
- Programmi si lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia.
- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo di animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento o dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.
Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente anche per le vie brevi, all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tal caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art.464 – quinquies del codice di procedura penale.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati si svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’ente si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 6
I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter commi 4 e 5 del decreto legislativo 28 luglio 1998 n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.
L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art.8 in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.4 c.3 del D.M. n.88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della presente Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale degli Affari interni e al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova, nonché all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.
Barcellona P.G., lì 09/10/2025
Il Rappresentante dell’Ente
Matteo Sciotto
Il Presidente del Tribunale
Antonino Orifici
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
- Comune di Santa Lucia del Mela – via Pietro Nenni
- Comune di Santa Lucia del Mela – piazza Duomo