Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PISA e l’Università di Pisa - 8 febbraio 2022

8 febbraio 2022

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

CONVENZIONE QUADRO TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE (CRUI) - 27.01.2016 - PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’AI SENSI DEGLI ARTT. 168 bis c.p., e ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

L’anno 2022 il giorno 8 del mese di febbraio

Tra

Il Ministero della Giustizia , che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Maria Giuliana Civinini, Presidente del Tribunale di Pisa, giusta la delega agli atti

E

l’Università di Pisa, in persona del Rettore, Prof. Paolo Maria Mancarella, nato a OMISSIS, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del MIUR Decreto 0000603 del 29.07.2016 e con delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 21 gennaio 2022

Premesso

  • che nei casi previsti dall’art. 168 bis c.p., su richiesta dell’imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, c.p. il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
  • che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
  • che l’Università di Pisa, di seguito l’Università, firmataria della presente convenzione rientra tra gli Enti indicati dalle norme di riferimento;
  • tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Maria Giuliana Civinini, Presidente del Tribunale di Pisa, giusta la delega di cui alla premessa e l’Università di Pisa, in persona del Rettore, Prof. Paolo Maria Mancarella, nato a OMISSIS

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

L’Ente consente che un numero 5 di soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 4 dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L’Università informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna sulla disponibilità dei posti di lavoro presso le sedi individuate, per favorire l’avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art.2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità si impegneranno a svolgere prestazioni lavorative, nell’ambito nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015, quali:

manutenzione, pulizia e decoro degli spazi esterni e interni dei locali dell’Ateneo, in particolare degli spazi afferenti ai poli didattici, sopra elencati.

L’Università si impegna a comunicare ogni eventuale variazione rispetto alle attività indicate alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova.

Il programma specificherà le mansioni, fra quelle elencate dall’art.2, alle quali viene adibito il soggetto, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Università, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Università di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Università garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Università, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, a effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’Università potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Università comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal ai sensi dell’art. 464 – quinquies del codice di procedura penale.

L’Università consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Università si impegna a predisporre.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’Università sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Università si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al temine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Università.

L’Università potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Pisa, 08.02.2022

Il Presidente del Tribunale
dr.ssa Maria Giuliana Civinni

per L’Università di Pisa
prof.ssa Paolo Maria Mancarella