Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e il Comune di Castelnovo ne’ Monti - 28 maggio 2015 - 24 aprile 2025 modificate il 26 febbraio 2026
26 febbraio 2026
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 33 DELLA Legge 29 LUGLIO 2010 N. 120 NONCHE’ DELL.ART 168 BIS C.P. e DELL’ART. 165 C.P.
Premesso che:
- L’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n 274 prevede che il Giudice possa applicare, su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità ivi previste, consistente nella presentazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevoli benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
- l’anzidetta sanzione, originariamente prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ora è applicabile a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità e attualmente trova applicazione anche:
- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti dall’art.186 comma 9-bis e art. 187 del d.lgs. 285/1992;
- nei casi di violazione della legge degli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
- come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 – bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67;
- congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18 – bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;
- Il sopracitato art. 168 bis C.P. prevede che l’imputato possa chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente obbligatoriamente ad oggetto la prestazione gratuita, di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi;
- Il sopracitato art. 165 C.P. prevede che il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 domma 6 del citato decreto legislativo 274/2000 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Il Ministero della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questioni,
- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
- che in assenza del Regolamento del Ministro della giustizia previsto dall’art. 8 della legge 67/2014 debbano applicarsi per la disciplina delle Convenzioni con gli Enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168bis cp – diversi da Stato, Regione, Province, Comuni, Aziende sanitarie – presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 168bis cp, previsioni del D.M. 26 marzo 2001;
Tutto ciò premesso, tra
Il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE di Reggio Emilia Dr. Francesco M.A. Caruso,
e
COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI, Codice Fiscale/P.iva 00442010351, con sede a CASTELNOVO MONTI in P.ZZA GRAMSCI N. 1, rappresentata dal Sindaco Enrico Bini,
Si conviene e si stipula la convenzione volta ad accogliere nel territorio e nelle strutture del Comune di Castelnovo ne’ Monti, i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti che seguono, on conformità e per le finalità di cui all’art. 54 D.Lgs. 274/2000, dell’art. 168 bis C.P. e dell’art. 165 C.P., con efficacia immediata.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Castelnovo ne’ Monti consente che fino ad un massimo di 5 persone ammesse alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 del Decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le sedi, la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- lavori esecutivi di tipo amministrativo;
- assistenza e collaborazione in occasione di attività culturali e del tempo libero,
- lavori di manutenzione vari
- lavori di pulizia.
Le prestazioni da eseguire verranno comunque definite di volta in volta tenendo conto dell’attitudine del soggetto.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, l’ambito dove la stessa è svolta e l’organo deputato al controllo, ovvero nell’ordinanza di messa alla prova in relazione al programma di trattamento elaborato dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna con previsione di lavoro di pubblica utilità.
Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.
Lo svolgimento dell’attività è definito nel dettaglio da apposito “accordo individuale” nel quale sarà esplicitato:
- il nominativo del referente del Comune di Castelnovo ne’ Monti e dell’incaricato, se diverso dal referente;
- il servizio all’interno del quale sarà impiegato, nonchè le mansioni che saranno svolte;
- l’articolazione dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;
- gli obblighi del lavoratore.
Tale “accordo” sarà sottoscritto preliminarmente all’avvio dell’attività dalla persona richiedente il lavoro di pubblica utilità e dal referente del Comune di Castelnovo ne’ Monti con l’intervento del Tribunale di Reggio Emilia o dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterno.
Il COMUNE DI CASTELNOVO MONTI si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il proprio Ente qualora, all’atto della sottoscrizione dell’accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l’inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale e/o all’UEPE.
Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve confermare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.
Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve confermare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.
Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
Il soggetto impegnato nel lavoro di pubblica sarà sottoposto ai normali strumenti di rilevazione dell’orario di servizio presenti all’interno del Comune di Castelnovo ne’ Monti.
Art. 3
Il COMUNE di CASTELNOVO MONTI che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei Responsabile dei propri servizi le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Responsabile individuato segue il soggetto durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnala eventuali inadempienze o violazione degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all’autorità incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.
Il Comune di Castelnovo ne’ Monti si impegna a comunicare eventuali variazioni del Responsabile del servizio già individuato.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Castelnovo ne’ Monti si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune di Castelnovo ne’ Monti si impegna altresì a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto al Comune di Castelnovo ne’ Monti di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta, e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.
E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Castelnovo ne’ Monti l’assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Qualora il Comune di Castelnovo ne’ Monti per il tramite del Responsabile del servizio rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l’inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all’autorità incaricata dell’controllo, che informerà il Giudice competente.
Il Comune di Castelnovo ne’ Monti ricorrendo i presupposti testé indicati potrà anche disporre per l’immediata sospensione del rapporto di lavoro di pubblica utilità dandone contestuale comunicazione all’autorità incaricata del controllo nonché al Giudice competente.
Art. 7
I Responsabili incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, redigono una relazione finalizzata a documentare l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire dal Comune di Castelnovo ne’ Monti la relazione, unitamente alla stampa di rilevazione delle presenze, in duplice copia, consegnare una all’organo incaricato del controllo e depositare l’altra copia, con l’attestazione dell’avvenuta consegna all’organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del reato.
Art.8
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 9
La presente convenzione avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi tramite raccomandata a.r.
Le parti si riservano di apportare modifiche, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, alla presente convenzione nel corso della sua validità Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.
Reggio Emilia, 28/05/2015
Il Ministro della Giustizia
Nella persona del delegato
Presidente del Tribunale
Francesco M.A. Caruso
Il Comune di Castelnovo ne’ Monti
nella persona del Sindaco pro tempore
Enrico Bini
Identificativo della convenzione: 17513948
Convenzione tra il TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
e
l'Ente
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ 54 del citato Decreto legislativo;
SI STIPULA
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Cristina Beretti, Presidente del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI (di seguito ''L'Ente''), nella persona del Sindaco Pro-Tempore FERRARI EMANUELE
Art. 1 Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 10 condannati - n. 5 condannati [con modifica del 26 febbraio 2026] alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- manutenzione immobili e servizi pubblici;
- prestazioni per la tutela dell’arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, corsi d’acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità;
- servizi inerenti a specifiche competenze e professionalità del soggetto;
- tutela del patrimonio ambientale;
Art. 2 Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4 Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5 Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6 Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7 Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8 Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Reggio Emilia, lì 23/04/2025
II legale rappresentante dell’Ente
dott. Emanuele Ferrari
il Presidente del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA,
dott.ssa Cristina Beretti
Con modifica del 26 febbraio 2026 il numero dei condannati è diminuito a 5 (cinque)
Identificativo della convenzione: 17513954
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della Dott.ssa Cristina BERETTI, Presidente del Tribunale di Reggio Emilia giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI nella persona del legale rappresentante FERRARI EMANUELE,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 10 soggetti - n. 3 condannati [con modifica del 26 febbraio 2026] svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività
di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:
- manutenzione immobili e servizi pubblici;
- prestazioni per la tutela dell’arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, corsi d’acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità;
- servizi inerenti a specifiche competenze e professionalità del soggetto;
- tutela del patrimonio ambientale;
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Reggio Emilia, 23/04/2025
II Rappresentante dell'Ente
Dott. Emanuele Ferrari
II Presidente del Tribunale di Reggio Emilia
Dott.ssa Cristina Beretti
Con modifica del 26 febbraio 2026 il numero dei condannati è diminuito a 3 (tre)