Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di GROSSETO e l'Ente Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello - 3 giugno 2019 e rinnovo 2 novembre 2022

2 novembre 2022

TRIBUNALE DI GROSSETO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

premesso

che nei casi previsti dall'art 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere. il procedimento e disporre la messa alla prova sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna; subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della Collettività, di durata non inferiore a dieci anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso end' o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sanitaria, sociale e di. volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art 8 della legge 28 aprile- 2017, 67 e dell'art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n, 88 del Ministero della Giustizia, non in favore della collettività per la messa alla prova sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui, circondario sono presenti amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicare nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale; che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra. Ministero della Giustizia che interviene nella. persona della Dott.ssa Laura Di Girolamo, Presidente del Tribunale di Grosseto, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente DIOCESI Dl PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO nella persona del legale rappresentante Gianni Roncati,  si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 2, dislocate sul territorio come da elenco allegato:

Caritas Diocesana: Centro di Accoglienza sito in via Gioberti 127 Orbetello, c/o Palazzo Abbaziale

Caritas- Diocesana : Centro di Accoglienza "Casa il Mandorlo" Loc. Polverosa —Orbetello piazza della Chiesa

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'ufficio esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avviò degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari

ART.2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei. lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati all'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

  1. Organizzazione e gestione dei servizi mensa, lavanderia, magazzini siti all'interno della struttura o degli uffici, nonché cura e organizzazione degli spazi esterni
  2. Sorveglianza della struttura di Accoglienza, con servizio di sorveglianza e di relazione diretta con gli ospiti e cura e manutenzione degli spazi esterni.

L'ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

ART.3

L'attività non in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinaria ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze-di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile (a conciliazione tra le diverse esigenze e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dai DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

ART.4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurate la predisposizione delle misure. necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008» n.81.

Gli oneri' per. la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro; ad effettuate tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, L'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici pet far fronte ai predetti costi.

L'Ente comunicherà all'UEPE. il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche pet le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna. incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte di- soggetti' ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo1a documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. in tale caso, d'intesa le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionati dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare l'eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

ART.6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio (898 n. 271.

ART.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte al funzionamento. dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'atL 8, in Caso di cessazione dell'attività.

ART. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del DM n. 88/2015.

ART.9

La presente convenzione avrà la di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia pet la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia — dipartimento dell'organizzazione giudiziaria — direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria — direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Pitigliano, 3/06/2019

Legale rappresentante
Gianni Roncati

Presidente del Tribunale di Grosseto
Laura Di Girolamo

 

Rinnovo per la durata di 5 anni dalla data di oggi 

Legale rappresentante
Gianni Roncati

Presidente del Tribunale di Grosseto
Laura Di Girolamo

Grosseto, 2 novembre 2022