Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERCELLI e il Comune di Borgosesia - 2 dicembre 2014

2 dicembre 2014

TRIBUNALE DI VERCELLI

E

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Premesso:

che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di 'volontariato;

che l' art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma l , lett A), punto l) della

Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'arte 54 D.L.vo 274/2000;

che l'art. 2, comma l, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art, 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Borgosesia presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo e che attualmente vi è già in essere una convenzione analoga datata 02.11.2011, in scadenza al 02.12.2014;

che è intenzione delle parti rinnovare la convenzione summenzionata;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Antonio Marozzo Presidente del Tribunale di Vercelli, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Gianluca BUONANNO - Sindaco si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha in oggetto le seguenti prestazioni :

manutenzione area verde, pulizia strade, lavori di manovalanza in genere e supporto al Comando di Polizia Locale.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Comandante della Polizia Locale Commissario Capo Siro ERBETTA.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art 8

La presente convenzione avrà decorrenza a partire dal 02.12.2014 e avrà validità fino alla revoca di una o entrambe le parti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'arti 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale degli Affari Penali.

Data 02.12.2014

IL SINDACO
Gianluca BUONANNO

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE
Antonio MAROZZO