Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Desio - 26 luglio 2018 - 2 agosto 2022 - 23 aprile 2025 - 23 luglio 2025

23 luglio 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8-BIS DEL CODICE DELLA STRADA, E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26.03.2001

PREMESSO CHE

L’art. 189 comma 9 bis del C.d.S. prevede: “al di fuori dei casi previsti dal comma 2bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 200, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”.

L’art. 187 comma 8 bis del c.d.S. prevede: “ al di fuori dei casi previsti dal comma 1 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.

L’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 comma 6 del D.lvo 28.08.2000, n. 274) stabilisce che l’attività non retribuita in favore della comunità è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato) presso i quali può esser svolto il lavoro di pubblica utilità.

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI DESIO, con sede in Desio -20832 (MB), Via Milano, 304, C.F./P.IVA 08466300962 nella persona del Presidente/Legale Rappresentante – ELENA MASCHERONI.

Compiti istituzionali dell’Associazione (di seguito L’ENTE) sono attività Socio-Assistenziale e sanitarie.

L'Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo.

II Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale ordinario di Monza dott.ssa Laura Cosentini, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale").

e

Croce Rossa Italiana Comitato Locale Di Desio con sede in Desio -20832 (MB), Via Milano, 304, C.F./P.IVA 08466300962 nella persona di ELENA MASCHERONI in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione (di seguito l’’Ente), giusta delibera n. 47 del 18-03-2016,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART.1
"Attività da svolgere "

L'Ente consente che i condannati (massimo 15 per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prestino, presso le sue strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreta ministeriale 26/3/2001, l‘Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni:

  1. specificate nelle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente convenzione, con precisazione dei giorni e degli orari nei quali la prestazione lavorativa dovrà essere espletata; la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità presso l‘Ente per tali attività implicherà la piena conoscenza e accettazione delle modalità e dei tempi indicati nelle schede allegate e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54 comma 3 del D.Lvo 28/8/2000 n. 274; le schede, eventualmente modificate a sostituite su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, saranno senza ritardo allegate alla convenzione, di cui entreranno a far parte integrante senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
  2. da espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti ambiti:
  1. sicurezza ed educazione stradale;
  2. protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
  3. tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ed opera di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, o di particolari produzioni agricole e di custodia dei musei, gallerie, o pinacoteche;
  4. tutela della flora della fauna prevenzione del randagismo di animali;
  5. manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del Demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
  6. attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
  7. contingenti necessita dell'Ente anche in relazione alia specifica professionalità del condannato.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART.3
"Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nella sig.ra Elena Mascheroni in qualità di Presidente- legale rappresentante il soggetto incaricato, di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato, impartire a costoro le relative istruzioni ed effettuare le necessarie verifiche.

In funzione degli specifici settori delle attività (a titolo esemplificativo: protezione civile, dipartimento lavori pubblici- dipartimento Parco- settore verde ed ecologia, ecc.) il coordinatore ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei relativi responsabili di settore che impartiranno le istruzioni e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo direttamente allo stesso.

In caso di sostituzione del coordinatore, l'Ente si impegna a dare immediata comunicazione al Tribunale, comunicazione cui dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'inesistenza di procedimenti e condanne penali a carico dello stesso.

ART.4
"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento del lavoro l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto· dispone l’art. 54 commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticare per il personale alle sue e pendenze ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5
"Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6
"Assicurazione"

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contra gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alia responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7
''Verifiche sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicate ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui e incaricato, ecc).

ART.8
"Relazione sul lavoro svolto"

Al termine della esecuzione della pena. il coordinatore ·incaricato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione dovrà redigere, utilizzando lo schema che il Tribunale si riserva di fornire, una relazione da inviare al giudice che ha applicate la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

ART.9
"Risoluzione della convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale di Monza, da esse delegate. salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART 10
"Durata della convenzione e adempimenti successivi"

La convenzione avrà durata di anni TRE (dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti).

Al fine di assicurare una corretta applicazione della stessa, nonché di acquisire al Tribunale i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni del flusso di esecuzione delle pene sostitutive, cosi da i condannati nella fruizione dei benefici connessi all'espletamento del lavoro di Pubblica utilità, l'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicate ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione o anche attraverso istituende strutture provinciali o intercomunali di coordinamento, ha l'obbligo di comunicare alia Cancelleria della Sezione Penale (fax 0392372830) e dell'Ufficio del Giudice perle Indagini Preliminari (fax 039384167), nonché all'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica e alla Segreteria della Camera Penale di Monza, entro l'ultimo giorno di ogni mese, il numero dei condannati già in esecuzione e di quelli in attesa di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l‘Ente alla fine del mese precedente.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto del ministero della giustizia 26/3/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali. La stessa cancelleria provvederà poi a trasmettere a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco degli enti convenzionati.

Monza, lì 26/07/2018

Il Presidente del Tribunale di Monza
Dott.ssa Laura Cosentini

Il Legale Rappresentante dell’Ente
Elena Mascheroni


RINNOVATA IN DATA 02/08/2022

Il Presidente del Tribunale di Monza
Dott.ssa Patrizia Gallucci

Il Legale rappresentante dell’Ente
Luigino Basilico

 

Identificativo della convenzione: 17514719

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

PREMESSO

che a norma dell’art. 54 del D. L.gs 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta la delega di cui in premessa

E

L’Ente CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DESIO, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, LUIGINO BASILICO,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che n. 15 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 01, dislocate sul territorio come segue: 20832 DESIO - VIA MILANO N. 304.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

PULIZIA SEDE – SANIFICAZIONE MEZZI DI SOCCORSO E AUTOVETTURE – ATTIVITA’ DI RIORDINO DI ARCHIVI – CONTINGENTI NECESSITA’ DELL’ENTE ANCHE IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA PROFESSIONALITA’ DEL CONDANNATO.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: LUIGINO BASILICO nella sua qualità di PRESIDENTE – LEGALE RAPPRESENTANTE

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della firma.

Desio lì, 23/04/2025

PER L’ENTE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DESIO
IL PRESIDENTE
LUIGINO BASILICO

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Maria Gabriella Mariconda

 

Identificativo della convenzione: 17514715 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alia prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DESIO nella persona del legale rappresentante PRESIDENTE LUIGINO BASILICO, 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. ­­­15 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 01, dislocate sul territorio come segue: 20832 DESIO MB VIA MILANO N. 304

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

  1. PULIZIA SEDE
  2. SANIFICAZIONE MEZZI DI SOCCORSO E AUTOVETTURE
  3. ATTIVITA’ DI RIORDINO DI ARCHIVI
  4. CONTINGENTI NECESSITA’ DELL’ENTE ANCHE IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA PROFESSIONALITA’ DEL CONDANNATO

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art.4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’ente individua in LUIGINO BASILICO nella sua qualità di PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati o imputati, di impartire a costoro le relative istruzioni e di effettuare le necessarie verifiche.

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità· e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente .

Desio, li 23/04/2025

PER L’ENTE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DESIO
IL PRESIDENTE
LUIGINO BASILICO

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Maria Gabriella Mariconda

 

Identificativo della convenzione: 17537458

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;

che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DESIO nella persona del legale rappresentante LUIGINO BASILICO, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.

1 – PULIZIA SEDE

2 – SANIFICAZIONE MEZZI DI SOCCORSO E AUTOVETTURE

3 – ATTIVITA’ DI RIODINO DI ARCHIVI

4 – CONTIGENTI NECESSITA’ DELL’ENTE ANCHE IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA PROFESSIONALITA’ DEL CONDANNATO

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

DESIO, li 23/07/2025

II Rappresentante dell'Ente
LUIGINO BASILICO

II Presidente del Tribunale
Gabriella Mariconda

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa:

20832 DESIO MB – VIA MILANO 304