Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VARESE e il Comune di Cadegliano Viconago - 26 febbraio 2020

26 febbraio 2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

e

Il Comune di Cadegliano Viconago

 CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21,2.2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’ art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che il Comune di Cadegliano Viconago con sede legale a Cadegliano Viconago (VA) Via Provinciale n.19 C.F. 00300450129 rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l’applicazione delle norme sopra indicate ed ha manifestato disponibilità ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate.

SI STIPULA

La seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Orazio Muscato, Presidente del Tribunale di Varese, giusta delega di cui in premessa, ed il Comune di Angera nella persona del sindaco pro tempore Arnaldo Tordi

ART. 1
Attività da svolgere

L'Amministrazione comunale, si impegna a favorire l’applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinchè i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino, nella misura non superiore a n. 2 unità contemporaneamente, la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.

L'Amministrazione comunale specifica che presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto:

  1. prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale, e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ART. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

La pena del lavoro sostitutivo potrà essere applicata solo a beneficio dei cittadini residenti nel Comune di Cadegliano Viconago in Comuni viciniori.

L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3
Coordinatori delle prestazioni

I soggetti indicati dall’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

Sono: sig. Vincenzo Marseglia, resp. Area sociale

Geom. Bruno Baroni, resp. Area tecnica

L’Amministrazione comunale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

ART. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione comunale si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 4 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

L’Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’ Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ Amministrazione l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del decreto legislativo.

ART. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’ente.

ART. 9
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

ART. 10
Allegati

Fa parte della presente convenzione il seguente documento:

  1. Allegato Tecnico.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Varese 26.02.2020

Per il Comune di Cadegliano Viconago
Arnaldo Tordi

Per il Tribunale Ordinario di Varese 
IL PRESIDENTE Orazio Muscato

RIEPILOGO

Settore Attività

Periodo (durata convenzione)

Zona competenza

Beneficiari residenti

Nr. max contemporanei

A

B

C

D

E

3 anni 

 Comune di Cadegliano Viconago

 Residenti e comuni viciniori non oltre 30 Km

 2

x

x

x

x

x

Allegato a)

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VARESE

PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

(Ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001)

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE

  • Ragione Sociale: Comune di Cadegliano Viconago
  • Sede Legale: Via Provinciale n.19
  • IVA/C.F. 00300450129
  • Rappresentante legale: sindaco Arnaldo Tordi

CONDIZIONI DI IMPIEGO

  • Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Comune di Cadegliano Viconago
  • Numero max di lavoratori impiegabili contemporaneamente presso al sede: 2
  • Orario di lavoro previsto:
  • di giorni lavorativi per settimana:
  • Giorno di riposo:
  • Mansioni prevalenti (breve descrizione):