Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASTI e il Comune di Albaretto della Torre - 22 settembre 2022 - 8 giugno 2026
8 giugno 2026
TRIBUNALE DI ASTI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
Ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001
PREMESSO CHE
- l’articolo 186, comma 9 bis, e l’art. 187 comma 8 bis Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, “con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”;
- a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 – comma 5 bis – del D.P.R. 309/1990 così come modificato dal D. L. 30/12/2005 n. 272 convertito con legge 21/02/2006 n. 49, il Giudice di Pace ed il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- la legge 67/2014 che ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova prevede all’art. 168 bis comma 3 c.p. che la concessione sia subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità consistenti in una prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni;
- l’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministero Giustizia 26/03/2001, emanato a seguito dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo e l’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 emanato a norma dell’art. 8 della legge 67/2014, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell’ambito del circondario ed a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1, del D.M. citato;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
che tali istituti, voluti dal legislatore, vanno incentivati e diffusi in quanto portano un’immediata utilità alla collettività;
l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo e/o nell’art. 168 bis c.p.;
tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante della presente Convenzione
SI STIPULA
la presente Convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Asti Dott. Giancarlo GIROLAMI , giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente “ Comune di Albaretto della Torre”, con sede legale ed amministrativa, in Albaretto della Torre, Via Umberto n. 2, in nella persona del sindaco pro tempore, Borgna Enot. Luca, così come autorizzato con DGC 25 del 30/07/2022
ART. 1 Attività da svolgere
L’Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente fino ad un massimo di 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa che presteranno la loro attività non retribuita (e senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l’attività orientativa o comunque propedeutica all’inserimento) in favore della collettività presso le proprie strutture.
L’ Ente specifica che la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità presso l’ente implicherà la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione e dunque anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle 6 ore settimanali ex art. 54 comma 3 D. Lgs. N. 274/2000 e, in ogni caso, non superiore alle 8 ore giornaliere ex art. 54, comma 3, D. Lgs. N. 274/2000 e art. 1, comma 2, D.M. 88/2015.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto Ministeriale citato in premessa, e dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26 marzo 2001, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- Manutenzioni giardini, edifici comunali e scuole;
-Pulizia strade e Piazze.
ART. 2 Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente Convenzione è l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) competente territorialmente, salvo diversa disposizione del giudice competente.
Il Tribunale di Asti trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale di condanna all’UEPE ed all’Ente.
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alla struttura di svolgimento o al calendario dei lavori rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al giudice, l’Ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all’UEPE o ad altro soggetto eventualmente competente.
ART. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del DM 26/03/2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
1) il responsabile del servizio tecnico – urbanistico.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
ART. 4 Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’articolo 54, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. N. 274/2000.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5 Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali – altri obblighi
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del D. Lgs. n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…).
I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART. 7 Lavoro di pubblica utilità nell’ambito della messa alla prova
Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito del programma di messa alla prova è disciplinato dal D.M. Ministro della Giustizia 08/06/2015 n. 88 cui si fa rinvio e che ha da intendersi come costituente parte integrante della presente Convenzione.
Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, al di fuori delle ipotesi di messa alla prova è disciplinato dal D.M. del Ministero della Giustizia 26/03/2001 cui si fa rinvio e che è da intendersi come parte integrante della presente Convenzione.
ART. 8 Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
ART. 9 Durata della Convenzione
La presente Convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti
da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa
nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa,
nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Data 22.09.2022
Per il Tribunale di Asti
Il Presidente del Tribunale
Giancarlo GIROLAMI
Documento sottoscritto digitalmente
Per Il Comune di Albaretto della Torre
Il Sindaco pro tempore
Borgna Enot Luca
Documento sottoscritto digitalmente
Identificativo della convenzione: 17673575
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bìs;
che ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 1 D.M. 2717/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma I, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento, tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che
interviene nella persona del dott OMBRETTA SALVETTI, Presidente del TRIBUNALE DI ASTI, giusta
delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI ALBARETTO DELLA TORRE nella persona del legale rappresentante Luca Borgna
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di
esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire 'att1v1ta d1 orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
- Prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico; compresi giardini, ville e
- Prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità.
- Prestazioni volte alla promozione dell'educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle nonne che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per I a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all'autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio dì esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro cli pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l'organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l'esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Asti, lì 08 giugno 2026
Il legale rappresentante dell'Ente,
Luca Borgna
Per la Presidente del Tribunale Ombretta SALVETTI
il Presidente V. Dott. Alberto GIANNONE