Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE e l’Ente Cooperativa Sociale New Server arl - 22 aprile 2024
22 aprile 2024
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento, predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell’art 168-bis,comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o pressi enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art 8 della legge 28 aprile 2014, n.67 e dell’art 2 comma 1 del DM 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art 168-bis del codice penale;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quella parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dott.ssa Gabriella Maria Casella, Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente Cooperativa Sociale New Server arl nella persona del legale rappresentante Alfieri Rosario nato il OMISSIS a OMISSIS
si conviene e si stipula quanto segue
Art 1
L’Ente consente che n. 5 (cinque) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168- bis del codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente UNA dislocate sul territorio sita in Sessa Aurunca loc. Monte Ofelio
L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze presso gli uffici giudiziari.
Art 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso, le strutture dell’Ente, le attività rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.
L’ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art 4
L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art 5
L’ente comunicherà all’ UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tal caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 – quinquies del codice di procedura penale.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.
L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art 6
I referenti indicati dall’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.
Art 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o da parte del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.
Art 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale dell’attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione di provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo di messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco delle degli enti convenzionati presso le cancellerie di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Santa Maria Capua Vetere, 22 aprile 2024
Il Rappresentante dell’Ente
ROSARIO ALFIERI
(Firmato digitalmente) 5.04.2024
Il Presidente del Tribunale
Gabriella Maria Casella
(Firmato digitalmente)