Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di AVELLINO e l’Associazione di Volontariato Aurora - 15 febbraio 2019
15 febbraio 2019
TRIBUNALE DI AVELLINO
ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO “AURORA”
E
TRIBUNALE DI AVELLINO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 D.LGS.28.08.2000 N. 274 E ART. 2 D.M. GIUSTIZIA 26.03.2001; DELL’ART. 73 COMMA 5-BIS D.P.R. 309/90; DEGLI ARTT. 224-BIS, 186 COMMA 9-BIS E 187 COMMA 8-BIS DEL CODICE DELLA STRADA; DELL’ART. 165 C.P. e ARTT. 168-BIS E SS. C.P. – 464-BIS C.P.P. ATTIVITÀ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.
L’anno 2019, il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 11.00, nell’aula del Tribunale di Avellino;
TRA
Il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nelle persone del Presidente del Tribunale di Avellino dr. Vincenzo Beatrice
E
L’Associazione di volontariato “Aurora”, con sede in Calabritto in via Salvator Allende, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. sig. Carmine Giannini, all’uopo delegato ed autorizzato con deliberazione dell’assemblea n.1 del 06.01.2019, con la quale si approvava lo schema di convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ovvero per gli imputati che abbiano ottenuto la sospensione del procedimento penale con messa alla prova e gli allegati alla stessa,
SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:
ART.1
L’Associazione di volontariato “Aurora”, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, consente che i condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, ovvero gli imputati che abbiano ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita a favore della collettività ai sensi delle norme sopra richiamate, per un massimo di n. 9 unità annue e fino ad un massimo di n.3 unità contemporaneamente;
ART. 2
Le strutture presso le quali si possono svolgere i lavori di pubblica utilità vengono individuate dall’ Associazione di volontariato “Aurora” tra quelle comprese negli ambiti di intervento indicati dall’art. 1 del D. Min. Giustizia del 26 marzo 2001 ed in particolare,
- Assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap;
- Trasporto infermi e dializzati;
- Supporto al personale durante le manifestazioni organizzate dall’Associazione di volontariato o da altri enti a cui l’Associazione fornisce supporto di assistenza e/o logistico;
- Altri ambiti pertinenti la specifica professionalità del condannato o imputato.
Ai fini di cui al comma 1, l’UEPE - Ufficio locale per l'Esecuzione Penale Esterna - si impegna a trasmettere all’Associazione di volontariato “Aurora” una scheda di presentazione del condannato o dell’imputato recante l’indicazione della durata della pena, del tempo che la persona può dedicare all’attività di pubblica utilità, della specifica professionalità della stessa, nonché ogni altro elemento utile a consentirne una collocazione adeguata alle sue esigenze di vita ed a quelle organizzative dell’Associazione.
Alla luce delle indicazioni di cui al comma 2, il Presidente o un suo delegato, ove non vi abbia già provveduto l’Autorità Giudiziaria competente, individua le concrete modalità di svolgimento dell’attività comunicandole al condannato o imputato e, per conoscenza, all’UEPE.
ART. 3
L’avvio del lavoro di pubblica utilità viene formalizzato mediante la sottoscrizione, ad opera dei soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) del presente comma, di una lettera contratto recante:
- Il nome del condannato o imputato;
- Le generalità del legale rappresentante sul quale grava la responsabilità del corretto andamento dell’attività sostitutiva e del mantenimento dei rapporti con l’UEPE;
- Il nome dell’operatore UEPE incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con il quale l’Associazione di volontariato “Aurora” può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- Il nome del Coordinatore e del referente operativo dell’Associazione incaricati dei compiti di cui al comma 2 punti 1) e 2) del presente articolo;
- La sede presso la quale si svolgeranno le attività di pubblica utilità, la data di avvio e di prevista conclusione e le modalità di articolazione temporale delle stesse.
Ai fini dell’adempimento della prestazione lavorativa del condannato o imputato, il Presidente legale rappresentante individua:
- Un Coordinatore, nella persona del responsabile competente del servizio della struttura presso la quale il condannato o imputato dovrà prestare la propria attività, che curerà che essa sia conforme a quanto previsto dalla convenzione, che assicurerà il rispetto delle norme relative all’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo la responsabilità civile verso i terzi;
- Un referente operativo, scelto dal predetto responsabile del servizio interessato allo svolgimento dell’attività lavorativa di pubblica utilità avente il compito di:
- Fornire al condannato o imputato un’assistenza professionale adeguata ai compiti da svolgere mediante spiegazioni teoriche e/o dimostrazioni pratiche in ordine alle modalità esecutive del lavoro, all’utilizzo delle attrezzature necessarie ed ai connessi rischi in termini di sicurezza;
- Fornire adeguata informazione sulle vigenti norme in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Rilevarne la presenza mediante l’apposito registro di cui all’allegato due, da trasmettere mensilmente all’UEPE;
- Segnalare all’Associazione eventuali infortuni intervenuti durante lo svolgimento dell’attività con obbligo per il responsabile di informarne a sua volta l’UEPE;
- Segnalare tempestivamente al responsabile del servizio preposto allo svolgimento del lavoro di p.u., eventuali violazioni o trasgressioni, da parte del condannato o imputato, del piano di lavoro concordato con obbligo per il responsabile di servizio di informarne a sua volta l’UEPE.
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l’Associazione di volontariato “Aurora” con sede in Calabritto mette a disposizione dei condannati o imputati le strutture e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme a tutela dell’integrità fisica (sicurezza del lavoro) e morale dei condannati o imputati, garantendo, altresì, ove prevista, la vigilanza sanitaria preliminare e periodica.
In nessun caso l’attività lavorativa di p.u. può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Trimestralmente ed al termine dell’esecuzione della pena il Presidente dell’Associazione di volontariato “Aurora”, relaziona sullo svolgimento del lavoro di p.u., e riferisce all’operatore dell’UEPE ogni informazione utile per la stesura della relazione periodica e conclusiva sull’effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato o imputato.
ART. 4
L’Associazione di volontariato “Aurora” con sede in Calabritto fornisce ai condannati o imputati, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali mediante l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, con polizza assicurativa. Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa l’Associazione di volontariato “Aurora” con sede in Calabritto si impegna a segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al competente istituto assicurativo.
ART. 5
L’UEPE assolve agli adempimenti previsti dall’art. 118 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (regolamento sull’ordinamento penitenziario; centro di servizio sociale) nei limiti del regime proprio della misura. In particolare coordina le attività di sua competenza con quelle delle altre istituzioni e servizi coinvolti nell’applicazione della misura al fine di armonizzare le modalità esecutive con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato o imputato così come previsto dall’art. 54 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 sulla competenza penale del Giudice di Pace.
L’UEPE, in caso di rilevazione di problematiche socio – sanitarie, previa acquisizione del consenso del condannato o imputato, provvede ad inviare lo stesso ai servizi socio-sanitari del territorio secondo le specifiche competenze per un’eventuale presa in carico.
L’UEPE informa, altresì, con tempestività il P.M. competente per l’esecuzione in ordine ad ogni trasgressione della misura sostitutiva o ad eventi significativi che incidono o pregiudicano la regolare prestazione dell’attività lavorativa.
L’UEPE, previa delega del Giudice competente, autorizza permessi giornalieri od orari per documentati motivi familiari, di salute, di lavoro o di studio, urgenti ed indifferibili, avendo cura di indicare contestualmente le modalità di recupero degli stessi e di darne comunicazione al P.M. competente per l’esecuzione ed all’Associazione e relaziona sull’esatto adempimento a fine pena.
ART. 6
Nessun onere e/o responsabilità potrà essere a carico del Ministero della Giustizia.
ART. 7
La presente convenzione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata alla scadenza, anno per anno.
ART. 8
Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione fornendo preavviso con anticipo di almeno due mesi.
Nel caso in cui il recesso avesse ripercussioni sui programmi in corso di esecuzione di pena, sarà indispensabile attendere, in ogni caso, il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
ART. 9
Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione o esecuzione della presente convenzione viene stabilita la competenza del Tribunale di Avellino.
Il presente atto, essendo privo di contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell’art. 4 Tariffa parte seconda D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Avellino, 15 febbraio 2019
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI AVELLINO
Dott. Vincenzo Beatrice
IL Presidente dell’Associazione “Aurora”
Sig. Carmine Giannini