Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e l'Auser Territoriale Reggio Emilia Odv - 14 novembre 2022

14 novembre 2022

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ART 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART 33 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120

Premesso che:

  • Gli art 186 comma 9 bis e 187 comma 8-bis del nuovo codice della strada come modificati dall’art 33 della legge 120\2010 prevedono che la pena detentiva e pecuniaria inflitte con sentenza o decreto penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevole benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
  • L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministero della Giustizia con apposito atto ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione,
  • che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato Decreto Legislativo;

Tutto ciò premesso,

Tra il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia e AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV c.f. 91026330356 con sede a Reggio Emilia (RE) in Via Kennedy n.15 rappresentato dalla Presidente e Legale rappresentante protempore Dott.ssa Vera Romiti nata a Modena il 15/02/1947 si conviene e si stipula la convenzione volta ad accogliere nel territorio provinciale e nelle strutture di Auser Territoriale Reggio Emilia Odv i prestatori di attività di volontariato non retribuito secondo le modalità ed i presupposti che seguono, in conformità e per le finalità di cui all’art. 54 D.lgs 274/2000, di cui al DM Min. Giustizia 26/03/2001 e di cui all’art. 186 comma 9 bis Cod. della Strada e 187 comma 8-bis Cod. della Strada, con efficacia immediata.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Auser Territoriale Reggio Emilia Odv consente che fino ad un massimo di 20 persone ammesse su tutto il territorio provinciale alla pena sostitutiva dell’attività di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Auser Territoriale Reggio Emilia Odv specifica che sul proprio territorio e sulle proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • lavori esecutivi di tipo amministrativo;
  • assistenza e collaborazione in occasione di attività culturali e del tempo libero;
  • attività di manutenzione varie, cura di piccoli spazi verdi;
  • sorveglianza durante gli accompagnamenti;
  • attività di socializzazione anziani (Filos, Telefono amico).

Le prestazioni da eseguire verranno comunque definite di volta in volta tenendo conto dell’attitudine del soggetto.

Art 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, l’ambito dove la stessa è svolta e l’organo deputato al controllo.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

Lo svolgimento dell’attività è definito nel dettaglio da apposito “accordo individuale” nel quale sarà esplicitato:

  • il nominativo del referente di Auser Territoriale Reggio Emilia Odv e dell’incaricato, se diverso dal referente;
  • il servizio all’interno del quale sarà impiegato, nonché le mansioni che saranno svolte;
  • l’articolazione dell’orario di attività e dei giorni per settimana;
  • gli obblighi del volontario che dovrà iscriversi all’associazione.

Tale “accordo” sarà sottoscritto preliminarmente all’avvio dell’attività dalla persona richiedente il servizio di pubblica utilità e dal referente di Auser Territoriale Reggio Emilia Odv con l’intervento del Tribunale di Reggio Emilia.

Auser Territoriale Reggio Emilia Odv si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento dell’attività di pubblica utilità presso il proprio ente qualora, all’atto della sottoscrizione dell’accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l’inserimento richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale.

Il soggetto avviato all’attività di pubblica utilità deve confermare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

Il comportamento del soggetto avviato all’attività di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

Art. 3

Auser Territoriale Reggio Emilia Odv che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei Responsabili dei Centri Auser le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Responsabile individuato segue il soggetto durante il periodo di svolgimento dell’attività di volontariato e segnala eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di attività, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all’autorità incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.

Auser Territoriale Reggio Emilia Odv si impegna a comunicare eventuali variazioni del Responsabile di servizio già individuato.

Art.4

Durante lo svolgimento dell’attività di pubblica utilità, Auser Territoriale Reggio Emilia Odv si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 5

E’ fatto divieto a Auser Territoriale Reggio Emilia Odv di corrispondere ai soggetti ammessi all’attività di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta, e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.

E’ obbligatoria ed è a carico di Auser Territoriale Reggio Emilia Odv l’assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Qualora Auser Territoriale Reggio Emilia Odv per il tramite del Responsabile del servizio rilevi da parte del soggetto impiegato nelle attività di pubblica utilità l’inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all’autorità incaricata del controllo, che informerà il Giudice competente.

Auser Territoriale Reggio Emilia Odv ricorrendo i presupposti testè indicati potrà anche disporre per l’immediata sospensione del rapporto di attività di pubblica utilità dandone contestuale comunicazione all’autorità incaricata del controllo nonchè al Giudice competente.

Art.7

I Responsabili incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, redigono una relazione finalizzata a documentare l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire da Auser Territoriale Reggio Emilia Odv la relazione, in duplice copia, consegnarne una all’organo incaricato del controllo e depositare l’altra copia, con l’attestazione dell’avvenuta consegna all’organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del reato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art.9

La presente convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti si riservano di apportare modifiche, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, alla presente convenzione nel corso della sua validità.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.

Reggio Emilia, 14/11/2022

Il Ministero della Giustizia
nella persona del delegato
Presidente del Tribunale
Dott.ssa Cristina Beretti

Auser Territoriale Reggio Emilia Odv
La Presidente
Dott.ssa Vera Romiti