Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e la Fondazione P.A. System Pubbliche Assistenze Della Provincia Di Modena - 4 marzo 2024
4 marzo 2024
TRIBUNALE DI MODENA
CONV. 123 Prot.244/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)
E
Fondazione P.A. System Pubbliche Assistenze Della Provincia Di Modena (di seguito “l’Ente”) con sede in Baggiovara (Modena), in Via Jacopo da Porto Sud n. 511/A-B, nella persona del Presidente e Legale Signor MARCO POGGIOLI precisandosi che la suddetta FONDAZIONE P.A. Pubbliche Assistenze Della Provincia Di Modena, in forza di specifica delibera autorizzativa in atti, interviene nel presente atto in rappresentanza delle seguenti Pubbliche Assistenze ad essa aderenti:
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Carpi
- Pubblica Assistenza di Fiumalbo
- V.A.P. di Montecreto
- V.S.A. (Associazione Volontaria Servizio Ambulanza) di Riolunato
- Pubblica Assistenza – Castelnuovo Rangone
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica Montese
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica A.V.A.P. Croce Verde di Pavullo nel Frignano
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Mirandola
- Associazione Volontari Pubblica Assistenza di Lama Mocogno
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di San Prospero
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Soliera
- Pubblica Assistenza di Zocca
- Pubblica Assistenza di Sassuolo
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Bastiglia
- Corpo Volontari di Pronto Soccorso di Palagano-Onlus
- Corpo Volontari di Pronto Soccorso di Formigine
- Associazione Volontari Alta Val Dolo e Dragone
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Montefiorino
- Associazione Volontariato Fioranese
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Camposanto
- Associazione Volontari di Roccamalatina di Guiglia
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Sestola.
Si precisa altresì, ai summenzionati fini, che la suddetta fondazione p.a. system pubbliche assistenze della provincia di modena, in forza di specifica delibera autorizzativa in atti e di deleghe conferite ad hoc, interviene nel presente atto anche in rappresentanza delle seguenti Pubbliche Assistenze non aderenti ad essa ma comunque operanti nella Provincia di Modena:
- A. Polinago
- A. Croce Blu San Felice sul Panaro
- A. Croce Blu Modena
- A. Vignola
premesso che
- a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
che l’Ente firmatario della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo n. 274/2000.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione
SI CONVIENE E SI STIPULA
la presente convenzione per lo svolgimento del avoro di pubblica utiità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001
Art. 1
Attività da svolgere
Si conviene che i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino la propria attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- supporto alle attività di accoglienza, ricezione, logistiche, segreteria e tecnico-organizzative;
- supporto ad attività svolte in favore degli utenti e di supporto alle attività di manutenzione e rimessaggio automezzi e sede, più in specifico:
- il soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei
- servizi di assistenza medica e ambulatoriale direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche
- iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali
- iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente
- iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita
- formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'ANPAS
- incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento
- iniziative e solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi e servizi di mutualità.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all’art. 1
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti, indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- TIZIANA VIGOLO, in qualità di Consigliere della FONDAZIONE PA SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, nata a Carpi il 30/09/1964 (CF VGLTZN64P70B819R (Di seguito “il Coordinatore”);
- i Responsabili delle singole Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, per le attività da svolgersi presso le rispettive strutture, con specifico incarico di coordinare l’attività dei singoli condannati ad esse assegnati, di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione delle previste relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai condannati medesimi; relazioni da trasmettersi al Coordinatore, cui compete la trasmissione delle medesime al giudice che ha applicato la sanzione, ferma la sua facoltà di subdelega dell’incombente ai singoli Responsabili delle Pubbliche Assistenze;
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgersi presso le Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, con specifico incarico di coordinare l’attività dei singoli condannati ad esse assegnati, di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione delle previste relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai condannati medesimi; relazioni da trasmettersi al Coordinatore, cui compete la trasmissione delle medesime al giudice che ha applicato la sanzione, ferma la sua facoltà di subdelega dell’incombente ai singoli Responsabili delle Pubbliche Assistenze;
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale, con atto separato, i nominativi dei Responsabili delle Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, nonché i nominativi dei soggetti individuati dal Coordinatore di cui al precedente punto 3).
La disponibilità DELL’Ente e delle P.A. più sopra indicate potrà essere verificata:
- o contattando telefonicamente il Coordinatore 1) TIZIANA VIGOLO telefonicamente al 3931860799 oppure tramite e-mail a info@@fondazionepasystem.org;
- o contattando il Responsabile della Pubblica Assistenza di interesse, ai numeri e/o agli indirizzi di posta elettronica che verranno forniti al Tribunale con atto separato.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al tribunale eventuali integrazioni e sostituzioni dei nominativi ora indicati
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico di ciascuna Pubblica Assistenza ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione del lavoro, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali per gli Affari Penali.
Modena, 04.03.2024
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale ff
Dott.ssa Emilia Salvatore
Per la Fondazione PA System
Pubbliche Assistenze della Provincia di Modena
Il Presidente e Legale Rappresentante
Marco Poggioli
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 168-BIS DEL DM 8 GIUGNO 2015, N. 88 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)
E
Fondazione P.A. System Pubbliche Assistenze Della Provincia Di Modena (di seguito “l’Ente”) con sede in Baggiovara (Modena), in Via Jacopo da Porto Sud n. 511/A-B, nella persona del Presidente e Legale Signor MARCO POGGIOLI recisandosi che la suddetta FONDAZIONE P.A. Pubbliche Assistenze Della Provincia Di Modena, in forza di specifica delibera autorizzativa in atti, interviene nel presente atto in rappresentanza delle seguenti Pubbliche Assistenze ad essa aderenti:
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Carpi
- Pubblica Assistenza di Fiumalbo
- V.A.P. di Montecreto
- V.S.A. (Associazione Volontaria Servizio Ambulanza) di Riolunato
- Pubblica Assistenza – Castelnuovo Rangone
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica Montese
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica A.V.A.P. Croce Verde di Pavullo nel Frignano
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Mirandola
- Associazione Volontari Pubblica Assistenza di Lama Mocogno
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di San Prospero
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Soliera
- Pubblica Assistenza di Zocca
- Pubblica Assistenza di Sassuolo
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Bastiglia
- Corpo Volontari di Pronto Soccorso di Palagano-Onlus
- Corpo Volontari di Pronto Soccorso di Formigine
- Associazione Volontari Alta Val Dolo e Dragone
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Montefiorino
- Associazione Volontariato Fioranese
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Camposanto
- Associazione Volontari di Roccamalatina di Guiglia
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Sestola.
Si precisa altresì, ai summenzionati fini, che la suddetta fondazione p.a. system pubbliche assistenze della provincia di modena, in forza di specifica delibera autorizzativa in atti e di deleghe conferite ad hoc, interviene nel presente atto anche in rappresentanza delle seguenti Pubbliche Assistenze non aderenti ad essa ma comunque operanti nella Provincia di Modena:
- A. Polinago
- A. Croce Blu San Felice sul Panaro
- A. Croce Blu Modena
- A. Vignola
PREMESSO CHE
- la Legge 28 aprile 2014 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 2 c.p.p. - di richiedere la messa alla prova che consiste - anche - nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell'art. 464 quater p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
- con il Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88, è stato approvato il Regolamento recante disciplina delle Convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto Regolamento prevede che nelle Convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
- che l’Ente firmatario della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità con messa alla prova, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione
SI CONVIENE E STIPULA
la presente Convenzione (di seguito "la Convenzione") per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., art. 8 della L. 28 aprile 2014 n. 67 e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi dell’art. 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- supporto alle attività di accoglienza, ricezione, logistiche, segreteria e tecnico-organizzative;
- supporto ad attività svolte in favore degli utenti e di supporto alle attività di manutenzione e rimessaggio automezzi e sede, più in specifico:
- il soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei
- servizi di assistenza medica e ambulatoriale direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche
- iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali
- iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente
- iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita
- formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'ANPAS
- incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento
- iniziative e solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi e servizi di mutualità.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all’art. 1
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti, indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- TIZIANA VIGOLO, in qualità di Consigliere della FONDAZIONE PA SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, nata a Carpi il 30/09/1964 (CF VGLTZN64P70B819R (Di seguito “il Coordinatore”);
- i Responsabili delle singole Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, per le attività da svolgersi presso le rispettive strutture, con specifico incarico di coordinare l’attività dei singoli condannati ad esse assegnati, di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione delle previste relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai condannati medesimi; relazioni da trasmettersi al Coordinatore, cui compete la trasmissione delle medesime al giudice che ha applicato la sanzione, ferma la sua facoltà di subdelega dell’incombente ai singoli Responsabili delle Pubbliche Assistenze;
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgersi presso le Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, con specifico incarico di coordinare l’attività dei singoli condannati ad esse assegnati, di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione delle previste relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai condannati medesimi; relazioni da trasmettersi al Coordinatore, cui compete la trasmissione delle medesime al giudice che ha applicato la sanzione, ferma la sua facoltà di subdelega dell’incombente ai singoli Responsabili delle Pubbliche Assistenze;
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale, con atto separato, i nominativi dei Responsabili delle Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, nonché i nominativi dei soggetti individuati dal Coordinatore di cui al precedente punto 3).
La disponibilità DELL’Ente e delle P.A. più sopra indicate potrà essere verificata:
- o contattando telefonicamente il Coordinatore 1) TIZIANA VIGOLO telefonicamente al 3931860799 oppure tramite e-mail a info@@fondazionepasystem.org;
- o contattando il Responsabile della Pubblica Assistenza di interesse, ai numeri e/o agli indirizzi di posta elettronica che verranno forniti al Tribunale con atto separato.
una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in 40124 Modena, tel. 059/212230 - 059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it , o via fax 059/214611.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione/l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione/Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Amministrazione/Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico di ciascuna Pubblica Assistenza ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Amministrazione/Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p.
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione, da inviare all’UEPE che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, 04.03.2024
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale ff
Dott.ssa Emilia Salvatore
Per la Fondazione PA System
Pubbliche Assistenze della Provincia di Modena
Il Presidente e Legale Rappresentante
Marco Poggioli