Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di RAVENNA e il Comune di Bagnara di Romagna - 1 settembre 2011 - 1 settembre 2025

1 settembre 2025

TRIBUNALE DI RAVENNA

 

CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

E

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001

Premesso che:

  • a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28.8.2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.L.vo 28.8.2000 n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistenti nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività d svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l'art. 2 della Legge 145 del 2004, il quale nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.L.gs 274/2000 e le relative convenzioni;
  • l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma I lett. G) del D.L. 30.12.2005 n. 272 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • l'art. 224 bis del D.L.gs 285 del 1992 (Codice della Strada) così come modificato dalla legge 21.2.2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo, commesso con violazione delle norme del Codice della Strada, il giudice può 'disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • l' art. 186 comma 9 bis del D.L.gs 285/1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 29.7.2010 n. 120 prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un' attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • l'art. 2 comma 1 del DM 26.3.2001 emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1 comma I del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16/7/2001;

Considerato che

il Comune di Bagnara di Romagna, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del Citato Decreto Legislativo,

SI STIPULA

la presente convenzione tra il Ministro della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Bruno Gilotta, Presidente del Tribunale Ordinario di Ravenna, con sede legale a Ravenna — giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Bagnara di Romagna, con sede in Piazza Marconi n. 2 a Bagnara di Romagna - , nella persona del Sindaco Pro Tempore Angelo Galli, giusta deliberazione di G.C. n. 43 del 30/06/201 1 si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Attività da svolgere

Il Comune di Bagnara di Romagna consente che un numero massimo di tre condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, presso le proprie strutture.

Il Comune di Bagnara di Romagna specifica che presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. I del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- attività legate al mantenimento del decoro della città come: sostegno alla conduzione della stazione ecologica, svuotamento dei cestini nei parchi pubblici e nei viali, operazioni di manutenzione e controllo del verde pubblico, pulizia muri e segnaletica di proprietà comunale e quant' altro.

- informazione finalizzata a disincentivare gli atti vandalici e per la promozione di un uso corretto delle infrastrutture e la condotta dei cani, nel rispetto delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

- presidio laterale degli attraversamenti pedonali con abbigliamento rifrangente per assistere gli utenti più deboli nell' attraversamento dei passaggi pedonali.

- Assistenza in occasione di eventi e manifestazioni culturali.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti incaricati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

1) Il geom. Danilo Toni — Responsabile dell'Area Tecnica (di seguito "il Coordinatore");

2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art.4 - Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Bagnara di Romagna si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanti previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modi da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Bagnara di Romagna si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5 - Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

È fatto divieto al Comune di Bagnara di Romagna di corrispondere a condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. È obbligatoria ed è a carico del Comune di Bagnara di Romagna il' assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte de Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8 - Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene depositata alla cancelleria del Tribunale, per esser inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decretò citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.

Bagnara di Romagna, 1° settembre 2011

Il Presidente
Bruno Gilotta

Per il Comune di Bagnara di Romagna – Il Sindaco
Angelo Galli

 

Identificativo della convenzione: 17540602

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Giovanni Trere', Presidente del TRIBUNALE DI RAVENNA giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA nella persona del legale rappresentante Mattia Galli 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da

elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

Tutela del patrimonio culturale, storico e artistico, Prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità, Tutela del patrimonio ambientale, Servizi inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto, Manutenzione immobili e servizi pubblici, Protezione civile

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché l a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Ravenna, lì 01/09/2025

Il legale rappresentante dell’Ente,
Mattia Galli

Il Presidente del TRIBUNALE DI RAVENNA,
Giovanni Trere'

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:

  1. Comune di Bagnara di Romagna - piazza Marconi n. 2