Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di AGRIGENTO e il Comune di Ravanusa - 2 maggio 2023 - 21 gennaio 2025
21 gennaio 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
Presidenza
E
COMUNE DI RAVANUSA
ACCORDO
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO
che fra il Tribunale ordinario di Agrigento e L'UEPE è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001;
che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e in applicazione della legge 1 l giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma d, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il
Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
CONSIDERATO
che il Comune di Ravanusa con sede in Ravanusa qui rappresentato dal Sindaco Carmelo D’Angelo, che interviene nella sua carica di Sindaco e legale rappresentante è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate
SI CONVIENE
quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Pietro M.A. Falcone Presidente del Tribunale di Agrigento giusta delega di cui in premessa e il Comune di Ravanusa come sopra identificato e rappresentato
CONVENZIONE
ART. 1
Attività da svolgere
Il Comune di Ravanusa, in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.
Il Comune di Ravanusa specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: collaborazione per lavori di recupero e manutenzione dei locali della biblioteca sociale di Villaseta ed altri interventi di riqualificazione del territorio ricondotti all’associazione
ART. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di
impartire a costoro le relative istruzioni.
L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere
«attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
ART. 3
Coordinatori delle prestazioni
Il Comune di Ravanusa che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Comune di Ravanusa per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi comunica al Tribunale e all’UEPE l'avvio della prestazione dell'attività non retribuita, mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze al1’UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.
Il Comune di Ravanusa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.
ART. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il comune di Favara si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss
del citato Decreto Legislativo.
Il Comune di Ravanusa si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto al Comune di Ravanusa corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.
E’ obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Gli oneri per tale copertura sono a carico del Comune di Ravanusa.
ART. 6
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all’UEPE ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.
ART. 7
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART. 8
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del1‘Ente.
ART. 9
Relazione sull'applicazione della convenzione
Il Comune di Ravanusa previa comunicazione all’UEPE, predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. da comunicare al Presidente del Tribunale.
ART. 10
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha la durata di anni tre a decorre dalla data di sottoscrizione delle parti.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nel1’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale Giustizia Penale
Agrigento, 02/05/2023
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Pietro M.A. Falcone
IL Legale rappresentante pro-tempore del Comune di Ravanusa
Carmelo D’Angelo
Identificativo della convenzione: 17477984
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. ALFONSO MALATO, Presidente del TRIBUNALE DI AGRIGENTO giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI RAVANUSA nella persona del legale rappresentante Salvatore Pitrola
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88 /2015.
Prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità, Tutela del patrimonio ambientale, Manutenzione immobili e servizi pubblici, Tutela del patrimonio culturale, storico e artistico
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88 /2015 e dalle norme che regolano l a disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare l a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché l a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità·e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Agrigento, lì 21/01/2025
Il legale rappresentante dell’Ente
Salvatore Pitrola
II Presidente del TRIBUNALE DI AGRIGENTO
ALFONSO MALATO