Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CAMPOBASSO e il Comune di Gildone - 25 settembre 2018

25 settembre 2018

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

 

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

COMUNE DI GILDONE

CONVENZIONE TRA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, DELEGATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ED IL SINDACO DEL COMUNE DI GILDONE

Il Ministero della Giustizia, rappresentato dal Presidente del Tribunale di Campobasso Dott. Salvatore CASIELLO e il Comune di Gildone rappresentato dal Sindaco Sig. Nicola VECCHIULLO,

VISTO l’art.54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274;

VISTO il decreto ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità del lavoro di pubblica utilità in base all’art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274) che ha emanato disposizioni attuative del citato art.54

CONVENGONO QUANTO SEGUE

La presente Convenzione viene stipulata al fine di determinare le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274.

Il lavoro di pubblica utilità, consiste nell’attività non retribuita a favore del Comune di Gildone, a norma dell’art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, ha ad oggetto:

prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, di custodia di musei, gallerie e pinacoteche; prestazioni di lavoro in opera di prevenzione del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del patrimonio pubblico, ivi compresi i giardini, ville e parchi; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ARTICOLO 1

Il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’ art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto il Comune non ha alcun impegno retributivo e previdenziale, né alcun obbligo in ordine all’assunzione del prestatore al termine del periodo di lavoro.

Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività.

Durante lo svolgimento del periodo di lavoro l’attività è seguita e verificata dal responsabile indicato preventivamente dal Comune di Gildone nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Francesco NATILLI.

Terminata l’esecuzione della pena, il soggetto di cui al comma che precede redige una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente assicura il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati.

In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze dell’amministrazione.

ARTICOLO 2

L’Ente assicura il condannato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e provvede alla copertura assicurativa del condannato per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Gildone si impegna a segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all’INAIL e all’Ufficio del Pubblico Ministero.

Il Comune di Gildone dichiara di avere adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs n.626/94 e successive modifiche (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro).

ARTICOLO 3

Il Comune di Gildone può ospitare, contemporaneamente, condannati nell’ambito del limite numerico di 2 (due) unità.

ARTICOLO 4

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata non inferiore a dieci giorni e non superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

ARTICOLO 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il condannato è tenuto a:

  • svolgere le attività previste;
  • rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
  • osservare l’orario di lavoro fissato.
  • Qualora si verificassero, da parte del condannato, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Comune di Gildone, questo dovrà farne segnalazione all’ufficio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 6

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula della medesima e avrà validità fino al 31 dicembre 2018. 

Essa si intenderà rinnovata di anno in anno se non disdettata due mesi prima della scadenza.

Campobasso, 25.09.2018

Il Sindaco del Comune di Gildone
Nicola VECCHIULLO

Il Presidente del Tribunale
Salvatore CASIELLO