Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CAMPOBASSO e il Comune di Campolieto - 11 febbraio 2016
11 febbraio 2016
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
COMUNE DI CAMPOLIETO
CONVENZIONE TRA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, DELEGATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ED IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOLIETO
Il Ministero della Giustizia , rappresentato dal Presidente del Tribunale di Campobasso dott. Ottavio Abbate e il Comune di Campolieto rappresentato dal dott. Salvatore Orazio,
VISTO l’art.54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274;
VISTO il decreto ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità del lavoro di pubblica utilità in base all’art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274) che ha emanato disposizioni attuative del citato art.54
CONVENGONO QUANTO SEGUE
La presente Convenzione viene stipulata al fine di determinare le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274.
Il lavoro di pubblica utilità, consiste nell’attività non retribuita a favore del Comune di Campolieto, a norma dell’art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, ha ad oggetto:
prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, di custodia di musei, gallerie e pinacoteche; prestazioni di lavoro in opera di prevenzione del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del patrimonio pubblico, ivi compresi i giardini, ville e parchi; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
ARTICOLO 1
Il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’ art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto il Comune non ha alcun impegno retributivo e previdenziale, né alcun obbligo in ordine all’assunzione del prestatore al termine del periodo di lavoro.
Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività.
Durante lo svolgimento del periodo di lavoro l’attività è seguita e verificata dal responsabile indicato preventivamente dal Comune di Campolieto nella persona dell’Agente di P.M. sig.ra Patrizia Ruggi.
Terminata l’esecuzione della pena, il soggetto di cui al comma che precede redigerà una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente assicura il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del condannato.
In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il condannato è ammesso a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze dell’amministrazione.
ARTICOLO 2
L’Ente assicura il condannato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e provvede alla copertura assicurativa del condannato per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative.
In caso di infortunio durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Campolieto si impegna a segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all’INAIL e all’Ufficio del Pubblico Ministero.
Il Comune di Campolieto dichiara di avere adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs n.626/94 e successive modifiche (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro).
ARTICOLO 3
Il Comune di Campolieto può ospitare, contemporaneamente, condannati nell’ambito del limite numerico di 1 (una) unità.
ARTICOLO 4
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata non inferiore a dieci giorni e non superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
ARTICOLO 5
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il condannato è tenuto a:
- svolgere le attività previste;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- osservare l’orario di lavoro fissato.
- Qualora si verificassero, da parte del condannato, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Comune di Campolieto, questo dovrà farne segnalazione all’ufficio del Pubblico Ministero.
ARTICOLO 6
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula della medesima e avrà validità fino al 31 dicembre 2016.
Essa si intenderà rinnovata di anno in anno se non disdettata due mesi prima della scadenza.
Campobasso, lì 11 febbraio 2016
Il Sindaco del Comune di Campolieto
Salvatore Orazio
Il Presidente del Tribunale di Campobasso
Ottavio Abbate