Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e Buenavista Cooperativa Sociale - 15 febbraio 2018 e rinnovo 11 aprile 2024
11 aprile 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8-BIS DEL D. LGS. 285/1992, E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26.03.2001 E DELL’ART. 168 –BIS DEL CODICE PENALE (MESSA ALLA PROVA)
PREMESSO CHE
L’art. 189 comma 9 bis del C.d.S. prevede: “al di fuori dei casi previsti dal comma 2bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 200, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”.
L’art. 187 comma 8 bis del c.d.S. prevede: “ al di fuori dei casi previsti dal comma 1 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.
L’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 comma 6 del D.lvo 28.08.2000, n. 274) stabilisce che l’attività non retribuita in favore della comunità è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato) presso i quali può esser svolto il lavoro di pubblica utilità.
BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE con sede a MONZA (MB) Via Gerardo dei Tintori,18 CAP 20900, telefono 039.2304984, fax 039.365691, E-mail u.girardi@gruppocooperativo.eu, PEC: buenavista@legalmail.it, è ONLUS di fatto, che opera in regime di mutualità prevalente dei soci e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 Legge 8/11/1991 n. 381 e svolge attività di manutenzione del verde, gestioni cimiteriali, gestione impianti aperti al pubblico, trasporto conto terzi e altre attività in campo ambientale.
L'Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreta legislativo.
L’art.3 della Legge 28.04.2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’inserimento, dopo l’art. 168 del codice penale, dell’art. 168 bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato), il quale stabilisce che: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, solo, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova…OMISSIS… La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni…OMISSIS…La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta…OMISSIS”.
Il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento, ai sensi dell’art. 8 della predetta legge n. 67/2014, per disciplinare le convenzioni che lo stesso Ministero o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168-bis del codice penale.
Il Tribunale di Monza, la Camera penale di Monza, l’Ordine degli avvocati di Monza e l’UEPE di Milano e Lodi hanno sottoscritto un Vademecum contenente “Linee guida di carattere operativo sulla procedura di applicazione dell’istituto della messa alla prova”.
II Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.
Tutto ciò premesso
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dottoressa Anna Maria Di Oreste, Presidente del Tribunale ordinano di Monza, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale").
E
BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE, con sede in MONZA (MB) Via Gerardo dei Tintori,18, nella persona di MACONI LORIS GIUSEPPE, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito l'Ente), giusta delibera del 29/4/2016 (come da visura camerale allegata alia presente),
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART.1
"Attività da svolgere "
L'Ente consente che i condannati (massimo 15 per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prestino, presso le sue strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreta ministeriale 26/3/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni:
- specificate nelle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente convenzione, con precisazione dei giorni e degli orari nei quali la prestazione lavorativa dovrà essere espletata; la dichiarazione di disponibilità del condannato alia prestazione di lavoro di pubblica utilità presso l'Ente per tali attività implicherà la pena conoscenza e accettazione delle modalità e dei tempi indicati nelle schede allegate e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54 comma 3 del D.Lvo 28/8/2000 n. 274; le schede, eventualmente modificate o sostituite su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, saranno senza ritardo allegate alla convenzione, di cui entreranno a far parte integrante senza ulteriori variazioni ai termini e alia durata della stessa.
- da espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti ambiti:
- sicurezza ed educazione stradale:
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ed opera di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, o di particolari produzioni agricola e di custodia dei musei, gallerie, o pinacoteche;
- tutela della flora della fauna prevenzione del randagismo di animali;
- manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del Demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- contingenti necessita dell'Ente anche in relazione alia specifica professionalità del condannato.
ART. 2
"Modalità di svolgimento"
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
ART. 3
"Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"
L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel sig. Girardi Umberto Mario, in qualità di consigliere di Amministrazione e direttore operative, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato, impartire a costoro le relative istruzioni ed effettuare le necessarie verifiche.
In funzione degli specifici settori delle attività (a titolo esemplificativo: protezione civile, dipartimento lavori pubblici - dipartimento Parco - settore verde ed ecologia, ecc.) il coordinatore ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei relativi responsabili di settore che impartiranno le istruzioni e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo direttamente allo stesso.
In caso di sostituzione del coordinatore, l'Ente si impegna a dare immediata comunicazione al Tribunale, comunicazione cui dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'inesistenza di procedimenti e condanne penali a carico dello stesso.
ART.4
"Modalità del trattamento"
Durante lo svolgimento del lavoro l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessaria a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticare per il personale alle sue e pendenze ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
"Divieto di retribuzione"
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
ART.6
"Assicurazione"
È obbligatoria ed e a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati centro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 7
"Verifiche sul lavoro svolto"
L'Ente, attraverso i1 coordinatore delle prestazioni indicate ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc).
ART.8
"Relazione sul lavoro svolto"
Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione dovrà redigere, utilizzando lo schema che il Tribunale si riserva di fornire una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART.9
"Risoluzione della convenzione"
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale di Monza, da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di Legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
ART.10
"Durata della convenzione e adempimenti successivi"
La convenzione avrà durata di anni 3 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Al fine di assicurare una corretta applicazione della stessa, nonché di acquisire al Tribunale i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni del flusso di esecuzione delle pene sostitutive, così da i condannati nella fruizione dei benefici connessi all'espletamento del lavoro di Pubblica utilità, l‘Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicate ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione o anche attraverso istituende strutture provinciali o intercomunali di coordinamento, ha l'obbligo di comunicare alia Cancelleria della Sezione Penale (fax 0392372830) e dell'Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari (fax 039384167), nonché all’Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica e alia Segreteria della Camera Penale di Monza, entro l’'ultimo giorno di ogni mese, il numero dei condannati già in esecuzione e di quelli in attesa di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l 'Ente alla fine del mese precedente.
Copia della convenzione è trasmessa alla Cancellaria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto del ministero della giustizia 26/3/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.
La stessa cancelleria provvederà poi a trasmettere a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco degli enti convenzionati.
Monza lì, 15/02/2018
Il presidente del Tribunale di Monza
Dott.ssa Laura Cosentini
Il legale rappresentante dell’Ente convenzionato
Maconi Loris Giuseppe
RINNOVATO IN DATA 11.04.2024
Il Presidente del Tribunale di Monza
Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda
Il Legale Rappresentante