Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VALLO della LUCANIA e la Cooperativa Progetto Pianeta Gelbison Scarl - 5 gennaio 2022
5 gennaio 2022
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VALLO DELLA LUCANIA E
UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI SALERNO DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ E
PROGETTO PIANETA GELBISON SCARL
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' ART. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, n. 274, e ART. 2 DM 26.3.2001
ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 n. 67 e DM n. 88 dell'8.6.2015
L'anno 2021, tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona della dott. Gaetano De Luca, Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, giusta la delega di cui alla seguente premessa, il Direttore dell’UDEPE di Salerno dr.ssa Rita Romano e la Cooperativa Progetto Pianeta Gelbison Scarl (di seguito chiamato semplicemente "Cooperativa") in persona del legale rappresentante Francesco Fusco
Premesso
che l’art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del Codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, istituto che consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione — nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. — di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
che a norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale nonché lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale;
che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, il Decreto Ministeriale 88 adottato in data 8 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. data 2 luglio 2015, conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle Amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1;
che il suddetto Regolamento all'art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un Ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del citato decreto legislativo;
che la Cooperativa in premessa rientra fra quelli indicati dai D.M citati presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
si stipula
la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dott. Gaetano DE Luca, Presidente del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, giusta delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale"), il Direttore reggente dell'UEPE di Salerno dr.ssa Rita ROMANO e la Cooperativa Progetto Pianeta Gelbison Scarl (di seguito chiamato semplicemente "Cooperativa") in persona del legale rappresentante Francesco Fusco.
Art.1 - Attività da Svolgere
La Cooperativa si dichiara disponibile a ricevere i soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, da svolgere presso la struttura del Tribunale di Vallo della Lucania e in modo non retribuito ed a favore della collettività. A tal proposito la Cooperativa specifica che tali attività, in conformità con quanto previsto dall'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, si svolgeranno presso i locali del Tribunale di Vallo della Lucania siti nel Palazzo di Giustizia in via A.de Hippolytis:
Prestazioni di lavoro di pubblica utilità inerenti alla specifica competenza e professionalità del soggetto che non riguarderanno in nessun caso i compiti istituzionali della autorità giudiziaria né andranno a sostituire compiti degli operatori non avendo altro scopo se non quello concreto e simbolico della partecipazione del destinatario della messa alla prova ad attività di utilità pubblica. In ogni caso il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che la Cooperativa è disponibile a ricevere presso di sé e destinati a svolgere le attività presso i locali del Tribunale di Vallo della Lucania non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a complessivamente 3 unità, 1 per ogni settore ogni giorno.
La Cooperativa dichiara che tali unità saranno impegnate in prestazioni di lavoro consistenti in attività di supporto al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria, in particolare: sistemazione archivio, movimentazione materiale librario, documenti, oggetti e fascicoli; fotocopiatura di atti amministrativi, fascicolazione copie; ritiro e consegna corrispondenza.
Ai fini della definizione del Programma di Trattamento, la Cooperativa definisce un apposito "accordo individuale” che sarà sottoscritto dal soggetto imputato e dal referente della Cooperativa nel quale si esplicita:
Il nominativo del responsabile della cooperativa o del soggetto da questi incaricato;
la sede di impiego, il settore, le prestazioni di lavoro di pubblica utilità tra quelle indicate e il nominativo del referente individuato dal Tribunale di Vallo della Lucania per i soggetti in considerazione dello specifico settore cui saranno assegnati;
l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale;
gli obblighi cui è tenuto il richiedente.
Tale accordo è consegnato all'interessato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento presso l'UDEPE che valuterà — sulla base dei criteri oggettivi contenuti nella presente convenzione e valutando altresì l'affidabilità del soggetto richiedente — l'opportunità e la fattibilità della effettuazione, per il richiedente, del lavoro di pubblica utilità presso l'Autorità giudiziaria, avendo cura di precisare nel programma, oltre alle ordinarie prescrizioni e quelle relative al lavoro di pubblica utilità, anche le caratteristiche e le modalità del percorso educativo e formativo, prevedendo nell'accordo individuale sottoscritto dal richiedente e quindi nella proposta del programma di trattamento che il richiedente si impegna a non svolgere la prestazione nell'ufficio del giudice che ha in carico il proprio procedimento penale, impegno, questo, sul quale l'ente effettuerà un vigile controllo.
Art.2 - Modalità di svolgimento
La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento. L'U.D.E.P.E. competente in sede di redazione del programma, acquisita la disponibilità della Cooperativa del soggetto richiedente a fornire la propria prestazione, la specificherà come parte del programma con l'impegno da parte del richiedente a non svolgere la prestazione presso l'Ufficio che ha in carico la propria procedura; la Cooperativa in collaborazione con il Tribunale, in sede di proposta e di esecuzione effettiva della messa alla prova avrà cura di evitare che il richiedente svolga la prestazione di pubblica utilità nell'ufficio del giudice che cura il proprio procedimento penale, favorendo l'effettuazione del lavoro in altro settore, così da impedire ogni forma di possibile contatto.
Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'UEPE individua un referente per la convenzione, che sarà successivamente indicato, e che curerà i rapporti con la Cooperativa e l'Ufficio giudiziario;
La Cooperativa individua nel sig. Francesco Fusco il referente della presente convenzione e come persona incaricata della gestione della convenzione stessa, nonché del coordinamento della prestazione dell'attività lavorativa degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, in collaborazione con i referenti individuati dai Tribunale nelle persone dei Coordinatore del GIP, del Dibattimento, dei Civile e dell'Amministrativo, in considerazione del singolo settore cui sarà assegnato. I suddetti potranno a loro volta delegare a persone riconducibili all'ente, qualificate, ed espressamente indicate, la gestione, in collaborazione con il referente individuato dai Tribunale, delle attività dei richiedenti da svolgere presso il Tribunale. I soggetti su menzionati e loro delegati assumono lo specifico obbligo di coordinare l'attività del singolo ammesso alla prova, impegnato in lavoro di pubblica utilità a favore del Tribunale relazionandosi con i referenti dello stesso Tribunale da individuarsi, a seconda delle specifiche attività, per il settore penale, per il settore civile e per il settore amministrativo nei coordinatori dei rispettivi settori. Inoltre, i responsabili della sottoscrivente Cooperative dovranno accompagnare la prima volta il soggetto ammesso alla prova presso la struttura del Tribunale ricevente, impartire le relative istruzioni, in collaborazione con i referenti del Tribunale individuati per ciascun settore di attività e fornire ogni indicazione utile per il prosieguo delle attività. Le successive volte il soggetto richiedente accederà direttamente all'ufficio di coordinamento del settore assegnatogli, che, attraverso il referente del Tribunale individuato, annoterà nell'apposito registro la presenza, con indicazione dell'orario di accesso e uscita, nonché il lavoro di pubblica utilità svolto in quella giornata in base alle direttive impartitegli, trasmettendo periodicamente, e comunque a conclusione del periodo, alla Cooperativa copia del registro, a mezzo pec o peo.
La Cooperativa dovrà provvedere periodicamente alle verifiche di cui alla presente convenzione e dovrà redigere la prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'ammesso alla prova, da trasmettersi all'UEPE competente. I nominativi dei referenti incaricati — della Cooperativa e del Tribunale di Vallo della Lucania - sono espressamente indicati nell'atto denominato "Accordo individuale".
La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'UDEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.
Art. 4 - Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa ed il Tribunale si impegnano, in ragione ed in base alle rispettive competenze, ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
Gli stessi, in ragione ed in base alle rispettive competenze, assicurano nella prestazione del lavoro di pubblica utilità il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, nonché dai DPCM e dalle Ordinanze regionali in vigore; inoltre, in ragione ed in base alle rispettive competenze, si impegnano, finché durerà l'emergenza epidemiologica, a fare utilizzare i presidi sanitari di protezione, al rispetto del distanziamento sociale e delle misure di prevenzione imposte a livello nazionale e regionale nonché locale. Il soggetto che svolge il lavoro di pubblica utilità è tenuto a utilizzare i presidi sanitari di protezione, al rispetto del distanziamento sociale e delle misure di prevenzione imposte a livello nazionale e regionale nonché locale dal Presidente del tribunale, dal direttore Amministrativo e loro delegati, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da COV1D 19.11. Il soggetto impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a farne uso secondo le istruzioni fornite dall'ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla norma vigente. Di tali impegni viene fatta menzione espressa nell'accordo individuale sottoscritto dal soggetto richiedente.
L'ente si impegna altresì a che gli ammessi al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento
terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5 - Divieto di retribuzione—Assicurazioni sociali
E fatto divieto all'ente di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'ente, per l'attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6 - Relazioni sul lavoro svolto
I soggetti incaricati ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, dopo aver sentito i referenti del Tribunale individuati per ciascun settore di attività, dovranno provvedere alle verifiche di cui alla presente convenzione nonché alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'ammesso alla prova, da trasmettersi all'UDEPE competente.
La presenza è documentata a cura del referente incaricato dal Tribunale e presente all'interno dello stesso durante lo svolgimento delle attività da parte dei richiedenti e verificata periodicamente dal responsabile incaricato per l'ente, su apposito registro. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro nella messa alla prova.
Per gli ammessi alla prova, l'accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall'UDEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.
L'Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UDEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.
Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l'ente
provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall'art.3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.
In ogni caso, per gli ammessi alla prova, per la necessaria comunicazione al giudice ai fini della decisione ai sensi dell'art. 168 quater c.p., l'ente ha l'onere di informare l'UDEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa dell'ammesso alla prova (ad es. se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) nel caso di temporanea impossibilità dell'ente a ricevere le prestazioni lavorative in date e orari specifici, l'Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell'UDEPE.
L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa tra lavoratore ed Ente. Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art.3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UDEPE che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall'ammesso alla prova.
Art. 7 Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art.8 Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, direzione generale degli affari penali, e per la pubblicazione sul sito web negli elenchi degli enti convenzionati.
Vallo della Lucania, 16.9.2021/ 5.1.2022
Per il Ministero della Giustizia
Gaetano De Luca – Presidente del Tribunale
Per l’UDEPE
Rita Romano – Direttore Reggente
Per la Scarl “Progetto Pianeta Gelbison”
Francesco Fusco – Legale Rappresentante