Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e l'Azienda speciale consortile Consorzio Desio-Brianza - 12 aprile 2024

12 aprile 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

Convenzione per lo svolgimento dei Lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 comma 9-bis, 187 comma 8-bis Codice della Strada, 168 bis e 20 bis c.p.
 

  • L'art. 186 comma 9 bis d.S. prevede che, al di fuori dei casi in cui al comma 2 bis, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreta penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D. Lgs. 274/2000. Quest' ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
  • L'art. 187 comma 8 bis d.S. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1bis, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreta penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D. Lgs. 274/2000. Quest' ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio riabilitativo del soggetto tossicodipendente ai sensi degli artt. 121, 122 D.P.R. n. 309/1990.
  • l'art. 168 bis p. prevede che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni per i reati per cui si precede con citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alia prova che comporta, tra l'altro, la prestazione di lavoro di pubblica utilità. Quest' ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
  • L'art. 20 bis p. prevede che possa essere applicato il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva in caso di condanna dell'imputato all'arresto o alia reclusione non superiori a tre anni. II lavoro di pubblica utilità è disciplinato ai sensi della Legge 689/1981.
  • Gli artt. 2 comma prima del M. Giustizia 26.03.2001, 8 Legge n. 67/2014 e 2 comma prima D.M. Giustizia 08.06.2015, prevedono che l'attività non retribuita in favore della collettività venga svolta sulla scorta di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di questa, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario siano presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni suddette.
  • II Ministro della Giustizia, con atto allegata, ha delegate i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni di cui sopra
  • L'ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta delega, e I ‘Azienda speciale consortile "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" che interviene nella persona del legale rappresentante Dott. Alfonso Domenico Galbusera nato il omissis a omissis;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

L'Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso Ia propria struttura l'attività non retribuita in favore della collettività ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis, 187 comma 8 bis Codice della Strada, 168 bis e 20 bis c.p..

Le sedi presso cui potrà essere svolta l'attività lavorativa sono n. 8 e dislocate sul territorio come da elenco allegato.

La situazione dei posti e delle sedi disponibili verrà periodicamente. aggiornata dall'ente presso Ia cancelleria del Tribunale e l'UEPE.

Art. 2

L'ente dichiara che l'attività non retribuita in favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni specificate nelle schede allegate, con indicazione dei giorni e degli orari di lavoro.

II consenso dell'imputato o del condannato alto svolgimento dei lavori di pubblica utilità implica conoscenza ed accettazione da parte del medesimo di quanta indicate nelle schede allegate, nonché il consenso alia prestazione delle attività anche per più di sei ore settimanali.

Le schede potranno essere sostituite o modificate su proposta dell'ente con l'assenso scritto del Tribunale.

L'attività non retribuita andrà espletata compatibilmente con le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell'imputato o del condannato e, previa autorizzazione del Giudice su indicazione dell'ente, nei seguenti ambiti:

  1. sicurezza ed educazione stradale;
  2. protezione civile e soccorso alia popolazione;
  3. tutela del patrimonio ambientale e culturale, compresa Ia collaborazione ad opere di prevenzione incendi, salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di particolari protezioni agricole, di custodia di musei, gallerie e pinacoteche;
  4. tutela della flora e della fauna, prevenzione del randagismo di animali;
  5. manutenzione e decoro di ospedali, case di cura, beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
  6. attività di riordino archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi;
  7. contingenti necessita dell'ente anche in relazione alia specifica professionalità dell'imputato o del condannato

Art. 3

l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanta disposto nella sentenza o nel decreta penale di condanna, nel provvedimento di conversione della pena principale, nel dispositivo integrato con la sostituzione della pena principale ovvero nell'ordinanza di ammissione alia messa alia prova e nel programma di trattamento.

In quest' ultimo caso, I'UEPE che redige il programma di trattamento cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le esigenze dell'imputato e dell'ente, sia durante la fase istruttoria che quella esecutiva della messa alia prova, anche per quanta concerne le eventuali variazioni dell'attività di lavoro di pubblica utilità, da sottoporre all'approvazione del Giudice.

E fatto divieto all'ente di corrispondere ai soggetti impegnati nella prestazione una qualsiasi forma di retribuzione per quanta svolto.

Art. 4

l'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti che svolgono i lavori di pubblica utilità.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

l'ente si impegna altresì a che i condannati o imputati possano usufruire dei trattamenti terapeutici e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale dipendente, ove già predisposti.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alia responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente che, in caso di sinistro, provvederà tempestivamente ad effettuare le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente individua in Cossu Laura, nella sua qualità di Operatore Servizi al Lavoro, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o imputati, di impartire a costoro le relative istruzioni e di effettuare le necessarie verifiche.

L'ente comunicherà all’UEPE il nominativo del soggetto referente.

Costui, nello svolgimento delle sue funzioni, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei responsabili dei vari settori delle attività oggetto di lavoro di pubblica utilità.

II referente si impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, al Tribunale ed all’UEPE l'eventuale rifiuto da parte dei soggetti a svolgere il lavoro di pubblica utilità, nonché ogni grave inosservanza degli obblighi assunti, le assenze e gli impedimenti alia prestazione dell'attività, inviando la documentazione giustificativa.

In tal caso, le parti concorderanno le modalità di recupero delle ore di lavoro, nel rispetto dei limiti di durata dell'istituto stabiliti dal Giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi del soggetto referente e dei funzionari dell'UEPE per effettuare i controlli, da svolgere di norma durante l'orario di lavoro, la visione e l'estrazione di copia del registro presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronica, di cui si assicura la messa a disposizione.

In caso di sostituzione del soggetto referente, l'ente si impegna a comunicarlo al Tribunale e

all'UEPE in uno con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'inesistenza in capo allo stesso di procedimenti e condanne penali.

Art. 6

II referente di cui all'art. 5, al termine del periodo stabilito dal Giudice per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, fornisce le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi da parte dell'imputato o condannato al Tribunale.

In caso di sospensione del processo con messa alia prova, le informazioni saranno inviate all'UEPE che notizierà l’Autorità Giudiziaria.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministro della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegate, fatte salve le eventuali responsabilità a norma di Legge delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza prevista dall'art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

In caso di cessazione parziale o totale dell'attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione del lavoro di pubblica utilità, l'ente o, in caso di sospensione del processo con messa alia prova, I'UEPE, informerà tempestivamente il Giudice peri provvedimenti di competenza.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata in caso di variazione della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità, sospensione del processo con messa alia prova e pene sostitutive.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sui proprio sito internet e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni ed al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-:­ Direzione Generale per I ‘Esecuzione Penale Esterna e di Messa alia Prova, nonché all' UEPE competente.

Monza, lì 12/04/2024

Il Rappresentante dell’Ente
Alfonso Domenico Galbusera

Il Presidente del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda


ALLEGATO 1

Elenco sedi operative Consorzio Desio Brianza

Sede centrale: via Lombardia 59- 20832 Desio (MB)

Centro Diurno Disabili: Via Col Di Lana 13- 20811 Cesano Maderno (MB) Comunita Socia Sanitaria "Soleluna": Via Santa Liberata 52-20832 Desio (MB) Centro Diurno lntegrato per anziani: Corso ltalia 66-20832 Desio (MB)

Centro Diurno Disabili: Via Santa Liberata 54- 20832 Desio (MB) Centro Diurno Disabili: Via Dante 5- 20835 Muggio (MB)

Spazio neutrb minori: Via Confalonieri 23- 20835 Muggio (MB) Centro Diurno Disabili: Via Brodolini 2- 20834 Nova Milanese (MB}