Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA e la Società Coop. Sociale Onlus Demetra - 23 maggio 2024
23 maggio 2024
Tribunale di Torre Annunziata
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’- AI SENSI DEGLI ARTT.54 DEL D.L.vo 28/8/2000 n. 274 e 2 del D.M. 26/3/2001 NONCHÉ DELL’ART. 3 DELLA L. 28 APRILE 2014 N. 67- STIPULATA TRA IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA E LA SOCIETA’ COOP.SOCIALE ONLUS DEMETRA.
Premesso
- Che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n.274, è possibile applicare su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità e messa alla prova, consistente nella prestazione di attività non retributiva in favore della collettività da svolgere presso lo Stato le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che l’art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale 28 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 5, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni , gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Visto l’art. 3 comma 1 della L. 28 aprile 2014 n. 67 “modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova”.
- Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che La Societa’ Coop.Sociale Onlus Demetra con sede legale in Poggiomarino (NA) Via Roma n. 77 - Codice fiscale: 04846201210- e sede operativa in Boscoreale in via Marchesa n. 149/151- presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. ERNESTO AGHINA Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, giusta la delega di cui in premessa e l’Ente sopraindicato, nella persona della dott.ssa Palmieri Maria Antonietta si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
La Societa’ Coop.Sociale Onlus Demetra consente che n. 7 condannati ogni anno alla pena del lavoro di pubblica utilità , ai sensi delle norme citate in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del citato decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: lavori di manovalanza e lavori di tipo impiegatizio, secondo la preparazione e le attitudini, nei settori dell’Ente.
Art.2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti la/ le persona/e incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Palmieri Maria Antonietta
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità delle persone.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possono fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art.7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art.8
La presente convenzione avrà durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, e potrà essere rinnovata. Copia della presente convenzione verrà trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché a Ministero della Giustizia direzione generale degli affari penali.
Torre Annunziata, lì 23/05/2024
Per il Tribunale di Torre Annunziata
Il Presidente Dr. Ernesto Aghina
Per la Societa’ Coop.Sociale Onlus Demetra
Dott.ssa Palmieri Maria Antonietta